Lunedì 23 Dicembre 2024

Simulatore riscatto laurea ai fini pensionistici: online il nuovo servizio Inps - GUIDA

Disponibile sul sito dell’Inps un nuovo servizio online per valutare gli effetti del riscatto della laurea ai fini pensionistici, utilizzabile con dispositivi mobili o fissi (Pc, tablet o telefono cellulare). Il servizio, spiega l’Istituto, fornisce informazioni, sulla base della normativa vigente, sulle varie tipologie di riscatto e sui possibili vantaggi fiscali e consente di ottenere una simulazione orientativa del riscatto, della sua rateizzazione, della decorrenza della pensione (con e senza riscatto) e del beneficio pensionistico derivante dal pagamento dell’onere.

LINK: «Prestazioni & Servizi & Riscatto Laurea - Simulatore»

Il servizio è raggiungibile tramite il percorso «Prestazioni e servizi & Servizi & Riscatto Laurea - Simulatore» e non richiede credenziali. Le informazioni, infatti, sono inserite in modo anonimo dall’utente e, si precisa, devono essere considerate puramente indicative e orientative: soltanto a seguito di una presentazione formale della domanda di riscatto, il cui iter prevede la verifica della contribuzione effettivamente versata e di ulteriori dati presenti negli archivi Inps da utilizzare per il calcolo, sarà data comunicazione ufficiale da parte dell’Istituto. Gli utenti interessati potranno proseguire nell’approfondimento del servizio autenticandosi con le proprie credenziali. In questo modo, l’interazione con il servizio sarà guidata dai dati presenti negli archivi Inps (contribuzione versata, periodi lavorati ecc) ed eventuali simulazioni saranno calcolate sulla base di questi dati. Nella sezione ad accesso riservato è possibile anche inoltrare la domanda di riscatto all’Istituto. Per il momento la simulazione è disponibile per gli inoccupati e per coloro che rientrano interamente nel sistema di calcolo contributivo della pensione in quanto sia i periodi da riscattare sia quelli lavorativi sono successivi al 1995, ma in seguito ne sarà rilasciata una versione che integra il calcolo anche nel caso in cui siano presenti periodi anteriori al 1996.

Riscatto della laurea ai fini pensionistici gestioni dipendenti privati

Cos'è

Il riscatto del corso di laurea è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi. Il riscatto di laurea è valido a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea o titolo equiparato. La facoltà è esercitabile anche dai soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l'attività lavorativa in Italia o all’estero.

Come funziona

Si possono riscattare:

Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, possono essere riscattati ai fini pensionistici, secondo le vigenti disposizioni in materia, i nuovi corsi attivati a decorrere dall'anno accademico 2005-2006 e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

I diplomi accademici rilasciati dalle predette Istituzioni A.F.A.M, conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge n. 508/1999, possono essere riscattati alle condizioni indicate nella circolare 21 agosto 2020 n.95.   I periodi che non danno possibilità di riscatto sono quelli:

Il riscatto può riguardare l'intero o i singoli periodi. Dal 12 luglio 1997 è possibile riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data. Non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto di laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere (messaggio 8 ottobre 2008, n. 22427). Periodi di studio universitario compiuti all'estero Per i periodi di studio universitario compiuti all’estero, la legge 11 luglio 2002, n. 148 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2002, n. 173, S.O.) dispone la ratifica e l’esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e detta norme di adeguamento dell’ordinamento interno. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, in esecuzione dell’articolo 5 della predetta legge, disciplina tra, l’altro, il procedimento per il riconoscimento dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum ai fini previdenziali. L'articolo 170, comma 1, del testo unico sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 stabilisce che i titoli accademici conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia, salvo il caso di legge speciale o di accordi bilaterali. In base al punto 1), della circolare 7 settembre 1978, n. 468 i titoli universitari conseguiti all’estero sono riscattabili qualora siano stati riconosciuti da università italiane o, comunque, abbiano valore legale in Italia. Detti principi sono confermati per la generalità dei titoli stranieri ma non sono più operativi per i titoli ai quali è applicabile il d.p.r. 189/2009. Infatti, le valutazioni concernenti il riconoscimento ai fini previdenziali dei suddetti titoli e dei relativi curricula studiorum sono state rimesse alla competenza del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca (articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, lettera b), d.p.r. 189/2009). Pertanto, i periodi di studio in questione sono riscattabili ai sensi dell’articolo 2, decreto legislativo 184/1997 solo quando siano oggetto di specifico riconoscimento a fini previdenziali ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), d.p.r. 189/2009. Allo specifico fine dell’ammissione alla facoltà di riscatto, quindi, non hanno rilievo altri riconoscimenti come quelli ulteriori previsti, i riconoscimenti per le finalità accademiche di cui all’articolo 2, legge 11 luglio 2002, n. 148 ovvero per le finalità relative al riconoscimento professionale, previste dalla normativa comunitaria, e dagli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1999, n. 394. Il procedimento di cui al d.p.r. 189/2009 si applica esclusivamente ai titoli di studio accademici esteri rilasciati nei paesi aderenti alla “Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997” (art.1, comma 2). Qualora si debba procedere, la struttura INPS territorialmente competente invia al Ministero l’istanza espressa dell’interessato volta a ottenere il riconoscimento del titolo “ai fini previdenziali” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), d.p.r. 189/2009, corredata dai documenti indicati dall'articolo 3, comma 2, d.p.r. 189/2009. Il riscatto di laurea richiesto da soggetti inoccupati Il riscatto di laurea richiesto da soggetti inoccupati può essere esercitato dunque dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa in Italia o all’estero. La facoltà (circolare INPS 11 marzo 2008, n. 29) è esercitabile da coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 e che non abbiano iniziato l'attività lavorativa, in Italia o all’estero (messaggio 9 marzo 2009, n. 5529). Nelle ipotesi di riscatto di laurea richiesto da soggetti inoccupati, l'onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), vigente nell'anno di presentazione della domanda. Il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, su domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto.

Calcolo dell'onere

L'onere di riscatto dei periodi del corso di studi universitario è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.

Domanda

REQUISITI

I requisiti necessari per il riscatto di laurea sono i seguenti:

COME FARE DOMANDA

Il cittadino laureato deve presentare la domanda di riscatto online all'INPS attraverso il servizio dedicato. Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare INPS 22 marzo 2021, n. 46. Il pagamento dell'onere si effettua utilizzando l’Avviso di pagamento pagoPA . È possibile stampare gli Avvisi di pagamento pagoPA  attraverso il Portale dei Pagamenti, accedendo tramite le proprie credenziali di autenticazione dal seguente percorso: Prestazioni e servizi> Servizi > Portale dei pagamenti > Riscatti Ricongiunzioni e Rendite > Entra nel servizio. L’accesso al Portale dei Pagamenti è possibile anche con il codice fiscale e il numero pratica indicato nel provvedimento inviato dall’Istituto. In alternativa, è possibile richiedere l’invio tramite posta o email dell’Avviso di pagamento pagoPA al Contact center chiamando al numero 803 164, gratuito da telefono fisso, oppure al numero 06 164164 da cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore. È possibile pagare gli Avvisi di Pagamento PagoPA : - online dal sito www.inps.it, accedendo con le modalità sopra riportate, seguendo il percorso Prestazioni e servizi >Servizi > Portale dei pagamenti > Riscatti, Ricongiunzioni e rendite, tramite la modalità “Pagamento online pagoPA ”, utilizzando la carta di credito/debito, addebito in conto corrente e altri metodi di pagamento. - attraverso canali sia fisici che online di banche e altri PSP (Prestatori di Servizio di Pagamento), come ad esempio:

La lista dei canali di pagamento è disponibile sul sito Internet del sistema pagoPA all’indirizzo www. pagopa .gov.it. È possibile effettuare il pagamento rateale anche mediante addebito diretto sul conto. È sufficiente recarsi nell’agenzia bancaria o nell’ufficio postale presso cui si ha il conto e compilare un modello SDD. Il modello dovrà contenere l’opzione a importo fisso predefinito, che implica la rinuncia al diritto di rimborso dell’addebito entro le otto settimane (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11). Affinché l’addebito SDD vada a buon fine è necessario che l’operatore dell’agenzia bancaria o dell’ufficio postale non inserisca limiti di frequenza mensile di addebito o altri vincoli sul mandato (importo massimo, numero massimo di addebiti…) che impediscano il completamento della transazione. Una volta comunicata l’autorizzazione dell’addebito, l’INPS invierà una lettera di conferma indicante il mese di attivazione del servizio e gli importi relativi alle scadenze dell’anno. In attesa della lettera di conferma spedita dall’INPS, si dovrà continuare a effettuare i pagamenti utilizzando con le altre modalità di pagamento indicate, rispettando le scadenze mensili. Dalla data di attivazione del servizio non si dovranno più utilizzare le altre modalità di pagamento per le rate con scadenza successiva all’attivazione dell’addebito stesso. Si consiglia, in ogni caso, di verificare sempre che l’addebito sia effettuato correttamente e di informare gli uffici INPS di eventuali anomalie. L’addebito automatico potrà essere revocato dal contribuente in qualunque momento, con comunicazione tempestiva all’agenzia bancaria o all’ufficio postale. Le restanti rate potranno essere pagate con le altre modalità di pagamento. All’inizio dell’anno solare successivo ai versamenti, l’attestazione utile ai fini fiscali è visualizzabile nel Portale dei pagamenti seguendo il percorso: Prestazioni e servizi > Servizi > Portale dei pagamenti > servizi Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite > entra nel servizio > accedi > sezione pagamenti effettuati. Per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli oneri da riscatto per il corso di laurea possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. È confermata la possibilità che l’interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi. Resta fermo che il pensionato non potrà chiedere il pagamento rateale e che il pensionamento implica la decadenza dal beneficio della rateizzazione eventualmente in corso, con conseguente obbligo di pagamento del capitale residuo in unica soluzione. Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda che viene archiviata dall’INPS senza ulteriori adempimenti. La rinuncia non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di riscatto per lo stesso titolo e periodo. In tal caso l’onere di riscatto verrà rideterminato con riferimento alla data della nuova domanda. Per le rate successive alla prima, il loro pagamento effettuato oltre la scadenza ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, viene consentito per non più di cinque volte. Ulteriori versamenti effettuati oltre i termini assegnati potranno essere, su esplicita richiesta dell’interessato, considerati come nuova domanda e comporteranno la rideterminazione dell’importo da pagare. Tutti i pagamenti effettuati per importi parziali o per un minore numero di rate entro i termini assegnati verranno convalidati determinando l'accredito del periodo assicurativo corrispondente all’importo pagato. Eventuali variazioni di indirizzo o di dati anagrafici dovranno essere prontamente comunicate all’Istituto.

 

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