Domenica 24 Novembre 2024

Bonus terme, proroga al 31 marzo 2022: ecco come funziona la misura - Consulta le FAQ

Bonus terme, proroga al 31 marzo 2022: come funziona - FAQ. I Bonus per l’acquisto di servizi termali prenotati e non fruiti entro l’8 gennaio scorso, sono utilizzabili entro il 31 marzo 2022. La proroga è contenuta nell’art. 6 del Decreto Sostegni TER (DL 27 gennaio 2022 n.4) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio 2022 (GU Serie Generale n.21 del 27-01-2022). Il provvedimento recante le “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, in considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, prolunga dunque la validità dei bonus, spostando al 31 marzo il giorno ultimo entro il quale l’utente potrà iniziare le cure termali.

Domande & Risposte per i Cittadini

  1. 1. In cosa consiste il bonus terme? Il bonus terme consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali, fino a un massimo di 200 euro a persona. Il bonus è emesso a titolo individuale e pertanto non è cumulabile, non è cedibile, né può essere vincolato all’acquisto di ulteriori servizi. Va utilizzato interamente nello stesso centro termale presso cui è stato prenotato.
  2. 2. A chi è destinato il bonus terme? Il bonus terme è destinato ai cittadini maggiorenni residenti in Italia. Ogni cittadino ha diritto a un solo bonus, utilizzabile presso l’ente termale che ha effettuato la prenotazione.
  3. 3. Cosa si intende per “prenotazione preventiva” del bonus? Che il bonus va prima prenotato e poi fruito. Non può essere quindi rimborsato a posteriori.
  4. 4. Quali sono i servizi termali ammessi al Bonus? È ammessa qualsiasi prestazione erogata da un ente termale accreditato, ad eccezione dei servizi di ristorazione e di ospitalità. I servizi ammessi includono trattamenti sanitari termali, esami diagnostici e visite specialistiche, trattamenti estetici e di benessere.
  5. 5. Se un cittadino ha già usufruito delle cure termali in convenzione con il SSN può richiedere il bonus terme? Si, il bonus può essere richiesto e utilizzato per ulteriori servizi termali ammessi. I servizi già coperti dal SSN non possono essere oggetto di bonus.
  6. 6. È possibile utilizzare il bonus terme per usufruire solamente di servizi benessere come massaggi o ingressi a piscine? Si, è possibile.
  7. 7. Il bonus è vincolato all’acquisto di ulteriori servizi (es. pernottamenti, prodotti, ecc.) presso l’ente termale? L’utilizzo del bonus non è vincolato all’acquisto di ulteriori servizi presso l’ente termale accreditato.
  8. 8. Cosa deve fare il cittadino per prenotare il bonus? Per prenotare il bonus il cittadino si deve rivolgere esclusivamente agli enti termali accreditati, contattandoli preferibilmente via email o attraverso il sito internet; gli enti termali sono gli unici autorizzati ad accedere alla piattaforma per la prenotazione. Sarà pertanto l’ente termale a comunicare al cittadino la conferma della prenotazione, sulla base della capienza del fondo.
  9. 9. Quando il cittadino può fare la richiesta di prenotazione del bonus all’ente termale? Il cittadino può fare la richiesta di prenotazione del bonus dopo che l’ente termale si è accreditato, sapendo che l’ente termale può dar seguito alla richiesta a partire dall’8 novembre, alle ore 12.00, data in cui apre la piattaforma per le prenotazioni.
  10. 10. Che cosa si intende esattamente per “prenotazione” del bonus? La richiesta inviata da un cittadino a un ente termale è garanzia di prenotazione? No, le prenotazioni sono solo quelle che, a partire dall’8 novembre ore 12, gli enti termali effettueranno sulla piattaforma on line di Invitalia e che darà origine, in tempo reale, all’emissione del bonus. Il cittadino avrà tempo fino al 31 marzo 2022 per iniziare i trattamenti. L’ente termale dovrà provvedere a inviare il voucher in pdf al cittadino.
  11. 11.Dove è pubblicata la lista aggiornata degli enti termali accreditati? La lista è pubblicata sul sito bonusterme.invitalia.it.
  12. 12.Come fa il cittadino a ricevere la conferma dell’avvenuta prenotazione del bonus? È l’ente termale che invia al cittadino la conferma dell’avvenuta prenotazione.
  13. 13.Cosa succede se il cittadino cancella la prenotazione dopo aver ricevuto il voucher con il bonus? La prenotazione resta valida per un altro ente termale? No, l’iter di prenotazione è collegato all’ente termale, per cui, in caso di cancellazione, le risorse vengono disimpegnate e il voucher viene annullato: il voucher ricevuto non ha quindi più alcun valore, né può essere utilizzato presso un altro ente termale. In caso di successiva richiesta a un altro ente termale, il cittadino dovrà ripercorrere l’iter presso il nuovo ente termale. La possibilità di prenotazione dipenderà dalla disponibilità di fondi al momento della richiesta da parte del nuovo ente termale”.
  14. 14. Qual è il termine di validità del bonus? Il Decreto Sostegni Ter pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio 2022 ha stabilito che i bonus sono utilizzabili fino al 31 marzo 2022, termine ultimo entro il quale il cittadino potrà iniziare le cure termali.
  15. 15. L’elenco degli enti termali accreditati viene pubblicato tutto insieme? L’elenco degli enti termali accreditati sarà pubblicato a partire dal 2 novembre sul sito dedicato al bonus terme; successivamente verrà aggiornato dinamicamente, a mano a mano che gli enti completeranno la fase di accreditamento.
  16. 16. Il cittadino quando può scegliere i servizi per i quali utilizzare il bonus? Il cittadino può scegliere i servizi, contattando l’ente termale prescelto, dopo che ha ottenuto dall’ente termale la prenotazione.
  17. 17. Quanto tempo ha il cittadino per utilizzare il bonus? Il cittadino può iniziare a utilizzare il bonus entro il 31 marzo 2022 e 45 giorni dall’inizio delle prestazioni per terminarle.
  18. 18. Il cittadino per usufruire del bonus deve necessariamente soggiornare presso l’ente termale? No, il cittadino non deve necessariamente soggiornare presso l’ente termale. I servizi di ospitalità, inoltre, non rientrano tra le prestazioni ammesse.
  19. 19. Il cittadino può richiedere la cancellazione della prenotazione del bonus presso un ente termale? Si, il cittadino può richiedere all’ente termale di cancellare la prenotazione entro il 31 marzo 2022, purché non abbia già iniziato a fruire dei servizi. La cancellazione è effettuata dall’ente termale in piattaforma e il voucher viene annullato; il voucher ricevuto non ha quindi più alcun valore, non può essere utilizzato presso un altro ente termale, non dà diritto ad alcuna prelazione in eventuali ulteriori prenotazioni che il cittadino volesse richiedere.
  20. 20. Il cittadino può utilizzare il bonus terme in più giorni entro il periodo di validità dello stesso? Si, è possibile purché le prestazioni siano avviate entro il 31 marzo 2022 e siano terminate entro 45 giorni dalla data di avvio.
  21. 21. Il cittadino può accedere alla piattaforma per prenotare il bonus invece che rivolgersi all’ente termale? No, l’unico modo per il cittadino per prenotare il bonus è rivolgersi a uno degli enti termali accreditati.
  22. 22. Il cittadino può spendere anche di meno o di più rispetto al bonus prenotato? Si, se spende meno, la somma non utilizzata ritorna nel fondo; se spende di più, paga la differenza all’ente termale.
  23. 23. Fino a quando i cittadini possono richiedere agli enti termali la prenotazione del bonus? I cittadini possono richiedere la prenotazione dei bonus fino a quando non si esauriscono i fondi. Le informazioni sulla dotazione del fondo sono pubblicate sul sito bonusterme.invitalia.it.

 

Domande & Risposte per gli Enti Termali

  1. 1. In cosa consiste il bonus terme? Il bonus terme consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali, fino a un massimo di 200 euro a persona. Il bonus è emesso a titolo individuale e pertanto non è cumulabile, non è cedibile, né può essere vincolato all’acquisto di ulteriori servizi. Va utilizzato interamente nello stesso centro termale presso cui è stato prenotato.
  2. 2. A chi è destinato il bonus terme? Il bonus terme è destinato ai cittadini maggiorenni residenti in Italia. Ogni cittadino ha diritto a un solo bonus, utilizzabile presso l’ente termale che ha effettuato la prenotazione.
  3. 3. Quali sono i servizi termali ammessi al bonus? È ammessa qualsiasi prestazione interamente erogata da un ente termale accreditato, ad eccezione dei servizi di ristorazione e di ospitalità. I servizi ammessi includono trattamenti sanitari termali, esami diagnostici e visite specialistiche, trattamenti estetici e di benessere.
  4. 4. È possibile utilizzare il bonus terme per usufruire solamente di servizi benessere come massaggi o ingressi a piscine? Si, è possibile.
  5. 5. Il bonus è vincolato all’acquisto di ulteriori servizi (es. pernottamenti, prodotti, ecc.) presso l’ente termale? L’utilizzo del bonus non è vincolato all’acquisto di ulteriori servizi presso l’ente termale accreditato.
  6. 6. Gli enti termali che vogliono accreditarsi che requisiti devono avere? Gli enti termali devono possedere tre requisiti:
    • * essere iscritti al registro delle imprese e risultare in attività
    • * essere in possesso del codice ATECO 2007 96.04.20 “Stabilimenti termali” (primario, secondario o prevalente)
    • * essere in possesso dell’autorizzazione all’apertura dell’attività termale rilasciata dall’ente competente. L’autorizzazione non deve essere scaduta.

    Invitalia verifica il possesso dei requisiti confrontando i dati presenti sul Registro delle Imprese e tramite controlli puntuali.

  7. 7. Cosa si intende per autorizzazione all’apertura dell’attività termale? È il documento amministrativo, rilasciato dall’ente locale competente, che autorizza lo stabilimento ad esercitare attività termale. A seconda delle normative regionali, può essere rilasciato da enti diversi (regioni, provincie ed anche comuni).
  8. 8. È necessario l’accreditamento presso il Sistema Sanitario Nazionale? No, non è necessario accreditarsi presso il Sistema Sanitario Nazionale.
  9. 9. Qual è l’indirizzo della piattaforma per gli enti termali e da quando sarà disponibile? L’indirizzo della piattaforma per gli enti termali è padigitale.invitalia.it. La piattaforma per l’accreditamento da parte dei rappresentanti legali degli enti termali apre il 28 ottobre 2021 alle ore 12.00. Dal 4 novembre alle ore 12.00 i rappresentanti legali degli enti termali accreditati possono delegare una o più persone a effettuare le prenotazioni. Dall’8 novembre alle ore 12.00 gli enti termali accreditati possono prenotare il bonus per i cittadini che lo richiedono. Dal 18 novembre alle ore 12.00 i rappresentanti legali degli enti termali accreditati possono delegare una o più persone alla funzionalità “Erogazioni”. Dal 10 gennaio p.v. alle ore 12.00 è attiva la funzionalità “Gestione Erogazioni” che consente agli enti termali di caricare le fatture per il rimborso dei bonus per le prestazioni effettivamente erogate.
  10. 10. Di cosa hanno bisogno gli enti termali per accedere alla piattaforma dedicata al bonus terme? Per l’accesso in piattaforma è necessario che chi accede per conto dell’ente termale possieda lo SPID. Il rappresentante legale dell’ente deve inoltre essere in possesso della firma elettronica in formato .p7m.
  11. 11. Per accedere alla piattaforma, in alternativa allo SPID, si può utilizzare CNS, CIE o un altro sistema di autenticazione? No, per accedere alla piattaforma è necessario lo SPID.
  12. 12. Chi può presentare la domanda per accreditare l’ente termale? La domanda di accreditamento in piattaforma deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente termale.
  13. 13. L’amministratore delegato dell’ente termale può presentare la domanda di accreditamento? Solo se ricopre anche il ruolo di rappresentante legale dell’ente termale.
  14. 14. L’elenco degli enti termali accreditati viene pubblicato tutto insieme? A partire dal 2 novembre, l’elenco degli enti termali accreditati verrà pubblicato e aggiornato sul sito bonusterme.invitalia.it.
  15. 15. Come si accredita un ente termale? Per accreditare l’ente termale il rappresentante legale deve caricare in piattaforma la copia dell’autorizzazione all’apertura dell’attività, comunicare l’IBAN e inserire i riferimenti (nominativo, telefono, sito web, e-mail) da pubblicare nell’elenco degli enti accreditati. La piattaforma genera una richiesta di accreditamento che va scaricata e firmata digitalmente, senza modificarla, poi va ricaricata in piattaforma. Invitalia invia all’ente termale una comunicazione sull’esito dell’accreditamento.
  16. 16. Come si accredita un ente termale che ha più stabilimenti? Se un ente termale ha più stabilimenti, il rappresentante legale deve richiedere l’accreditamento per ciascuno stabilimento, allegando le rispettive autorizzazioni all’apertura.
  17. 17. Gli enti termali hanno una sola utenza per accedere in piattaforma? No, ogni ente termale, una volta accreditato, può delegare più persone a operare in contemporanea in piattaforma per le funzioni di prenotazione, richiesta di rimborso o entrambe. Per ciascuna funzione occorre una delega specifica. Per delegare una persona ad operare in piattaforma il rappresentante legale dell’ente termale deve inserire le seguenti informazioni relative al delegato: CF, Nome, Cognome, Sesso, Data di nascita, Stato, Provincia e Comune di nascita e Data di scadenza della Delega. La piattaforma genera un documento amministrativo che deve essere firmato digitalmente dal rappresentante legale. Ogni delegato dello stesso ente termale può visualizzare e operare per tutte le prenotazioni effettuate dall’ente, per le funzioni per cui ha la delega. Anche il delegato, per accedere alla piattaforma, deve essere in possesso dello SPID.
  18. 18.La delega per le prenotazioni è valida anche per le richieste di rimborso? No, si tratta di due deleghe distinte, che possono essere rilasciate agli stessi soggetti o a soggetti diversi.
  19. 19. Quanti soggetti potrà delegare ad operare in piattaforma un ente termale? Ciascun ente termale potrà delegare il numero di soggetti che ritiene più opportuno.
  20. 20. Quali informazioni dei cittadini sono necessarie agli enti termali per la prenotazione del bonus? Le informazioni che gli enti termali devono inserire in piattaforma per prenotare il bonus per il cittadino che ne abbia fatto richiesta sono: nome, cognome, codice fiscale, e-mail, telefono, importo del bonus richiesto. Devono inoltre confermare di aver acquisito dal cittadino il consenso al trattamento e al trasferimento dei dati all’Agenzia ai sensi degli articoli 13 e 14del regolamento GDPR (informativa privacy).
  21. 21. Che cosa si intende esattamente per “prenotazione” del bonus? La richiesta inviata da un cittadino a un ente termale è garanzia di prenotazione? No, le prenotazioni sono solo quelle che, a partire dall’8 novembre ore 12, gli enti termali effettueranno sulla piattaforma on line di Invitalia e che darà origine, in tempo reale, all’emissione del bonus. Il cittadino avrà tempo fino al 31 marzo 2022 per iniziare i trattamenti. L’ente termale dovrà provvedere a inviare il voucher in pdf al cittadino.
  22. 22. Come fanno gli enti termali a sapere se ci sono fondi disponibili per effettuare le prenotazioni? Una volta entrati in piattaforma, nella funzione prenotazioni è presente un semaforo che segnala la disponibilità delle risorse (verde=ampia; giallo=media; rosso=scarsa). Se le risorse sono esaurite, il sistema non permette di effettuare nuove prenotazioni. Se le risorse sono disponibili, il sistema consente di effettuare la prenotazione: una volta inseriti i dati del cittadino, il sistema verifica che il richiedente non abbia già usufruito o richiesto il bonus e che le risorse siano ancora disponibili, e procede a impegnarle. All’interno della piattaforma, è disponibile una sezione che informa quante sono le risorse ancora disponibili. Il sistema non consente di creare liste di attesa.
  23. 23. Si possono creare lista d’attesa? La piattaforma non consente di creare lista di attesa per le prenotazioni.
  24. 24. Gli enti termali devono richiedere un bonus per volta? Si, una volta raccolti i dati del singolo cittadino, l’ente termale accede alla piattaforma, verifica che il cittadino non abbia già prenotato o usufruito del bonus ed effettua la prenotazione. Per molteplici ragioni, un invio massivo delle richieste di prenotazioni non è tecnicamente e legalmente possibile.
  25. 25. L’ente termale può erogare le prestazioni oggetto del bonus attraverso strutture partner? No, il bonus deve essere utilizzato dal cittadino esclusivamente presso l’ente termale che lo ha richiesto per suo conto. Il relativo documento fiscale deve essere sempre emesso dall’ente termale che ha prenotato il bonus e erogato le prestazioni.
  26. 26. Come fa il cittadino a ricevere la conferma dell’avvenuta prenotazione del bonus? Chi invia la conferma? È l’ente termale che invia al cittadino la conferma dell’avvenuta prenotazione, utilizzando il documento pdf scaricabile direttamente dalla piattaforma Invitalia.
  27. 27. Quanto tempo vale la prenotazione del bonus? Il Decreto Sostegni Ter pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio 2022 ha stabilito che i bonus sono utilizzabili fino al 31 marzo 2022. Pertanto, entro tale data il cittadino deve avviare le prestazioni e l’ente termale deve inserire in piattaforma la data di inizio di erogazione dei servizi termali.
  28. 28. Il cittadino per usufruire del bonus deve necessariamente soggiornare presso l’ente termale? No, il cittadino non deve necessariamente soggiornare presso l’ente termale. I servizi di ospitalità, inoltre, non rientrano tra le prestazioni ammesse.
  29. 29. L’ente termale può vincolare il bonus all’acquisto di ulteriori servizi (es. pernottamenti, prodotti, ecc.) da parte del cittadino? L’utilizzo del bonus non è vincolabile all’acquisto di ulteriori servizi presso l’ente termale accreditato.
  30. 30. Il cittadino può richiedere la cancellazione della prenotazione del bonus presso un ente termale? Si, il cittadino può richiedere all’ente termale di cancellare la prenotazione entro il 31 marzo 2022, purché non abbia già iniziato a fruire dei servizi. La cancellazione è effettuata dall’ente termale in piattaforma.
  31. 31. Il cittadino può spendere anche di meno o di più rispetto al bonus prenotato? Si, se spende meno, la somma non utilizzata ritorna nel fondo; se spende di più, paga la differenza all’ente termale.
  32. 32. Cosa deve fare l’ente termale per richiedere il rimborso del bonus di cui il cittadino ha usufruito? L’ente termale deve indicare in piattaforma la data in cui il cittadino ha iniziato a utilizzare il bonus e, una volta che ha emesso fattura o altro documento fiscale, deve comunicare, sempre tramite piattaforma, i relativi dati e caricare una copia della fattura/documento fiscale rilasciato.
  33. 33. Quando l’ente termale può inserire in piattaforma la data di inizio di utilizzo del bonus? Non è necessario inserire la data di inizio dell’utilizzo del bonus (in piattaforma “inizio cure”) contestualmente all’effettivo inizio delle cure, essa può essere inserita anche nei giorni successivi, ma non oltre il 31 marzo 2022. La data inizio cura non può essere nel futuro, e deve essere successiva o uguale alla data di prenotazione. Una volta inserita, la data di inizio cura non è più modificabile; passando con il cursore sul pulsante, si visualizza la data inserita. Una volta inserita la data inizio cura, non è più possibile cancellare il bonus.
  34. 34. Se un cittadino che ha prenotato un trattamento presso l’ente termale non si presenta, l’ente termale può richiedere il rimborso del bonus? L’ente termale non può richiedere il rimborso del bonus che non è stato utilizzato dal cittadino per la fruizione di servizi.
  35. 35. Entro quale data l’ente termale può emettere la fattura o altro documento fiscale e richiedere il rimborso del bonus a Invitalia? L’ente termale deve emettere fattura o altro documento fiscale e richiedere il rimborso del bonus di cui il cittadino ha usufruito entro 165 giorni dall’avvio delle cure termali. Superato tale termine, il bonus decade ai sensi dell’art. 11 comma 3.
  36. 36. Quali tipi di documenti fiscali possono essere presentati per ottenere il rimborso del bonus? Qualsiasi documento fiscale valido, che abbia i contenuti minimi elencati nella FAQ seguente.
  37. 37. Quali informazioni deve contenere la fattura/documento fiscale rilasciato al cittadino e caricata in piattaforma per la richiesta di rimborso del bonus? Sulla fattura/documento fiscale deve essere indicato, oltre a numero, data, importo totale dei servizi erogati, importo del buono fruito, importo finale, il codice di prenotazione o, in alternativa, il codice fiscale del cittadino.
  38. 38. La fattura/documento fiscale deve essere emessa in un’unica soluzione al termine dell’utilizzo totale del bonus terme o potrà essere emesso di volta in volta ad ogni singola prestazione erogata? Il documento fiscale per il rimborso del bonus deve essere emesso in un’unica soluzione al termine delle prestazioni, come richiesto dal decreto.
  39. 39. Quante fatture/documenti fiscali possono essere richiesti a rimborso per ogni prenotazione? Per ogni prenotazione può essere presentato un solo documento fiscale.
  40. 40. Se un cliente sceglie un pacchetto di servizi che supera i 200€, la parte eccedente dovrà essere rendicontata a Invitalia o è sufficiente inviare solo i documenti fiscali che attestino l’utilizzo del bonus fino a 200€? A Invitalia va inviato solo il documento fiscale che attesta l’utilizzo del bonus fino a 200€. L’importo che supera i 200€ dovrà essere richiesto direttamente al cittadino, secondo le formule in uso presso l’istituto (es. in anticipo, a saldo etc).
  41. 41. Il bonus terme è comprensivo di IVA? Si, il bonus è comprensivo di IVA, ove applicabile.
  42. 42. Il cittadino può utilizzare il bonus terme in più giorni entro il periodo di validità dello stesso? Si, è possibile purché le prestazioni siano avviate entro il 31 marzo 2022 e siano terminate entro 45 giorni dalla data di avvio.
  43. 43. È possibile utilizzare il Bonus Terme per le formule in abbonamento? Se sì, il documento fiscale può essere emesso alla data della prima prestazione o del primo accesso alla struttura termale? Si, è possibile utilizzare il Bonus terme anche per gli abbonamenti, purché vengano fatturati a fine ciclo e utilizzati entro 45 giorni dalla data dell’avvio delle prestazioni. Le fatture potranno quindi essere emesse e caricate a sistema solo a conclusione delle prestazioni richieste.
  44. 44. Se un utente interrompe il ciclo, l’ente termale può emettere fattura? Si, per la quota di prestazioni effettivamente erogate.
  45. 45. Quali sono i dati che l’ente termale deve inserire in piattaforma per richiedere il rimborso del bonus? I dati che l‘ente termale deve inserire in piattaforma per la richiesta di rimborso sono: numero, data, importo totale dei servizi erogati, importo del buono fruito, importo finale della fattura e, solo a fini statistici, la tipologia prevalente di servizi erogati scelti da un menù a tendina (1. trattamenti sanitari termali; 2. diagnostica e visite specialistiche; 3. trattamenti estetici e wellness).
  46. 46. In che modo l’ente termale può avere un quadro di tutte le prenotazioni effettuate fino ad un determinato momento ed il loro stato? In piattaforma il rappresentante legale e tutti i delegati troveranno l’elenco di tutte le prenotazioni effettuate per l’ente termale e visualizzarne lo stato (prenotata, avviata, annullata, cancellata, rendicontata). In più, sarà possibile scaricare un file di riepilogo in formato .xml (qui un esempio) o in formato .csv (qui un esempio)
  47. 47. Che tipo di informazione e formazione è prevista per gli enti termali? Gli enti termali hanno a disposizione: un manuale di utilizzo della piattaforma, due webinar in cui verrà loro illustrato il funzionamento della piattaforma, un insieme di FAQ, costantemente aggiornate, che saranno pubblicate su questo sito; infine, il contact center Invitalia (riservato agli enti termali e non ai cittadini) risponde al numero 848-886 886 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.
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