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Bonus sociale luce e gas senza presentare domanda al Comune. ISTRUZIONI

Bonus sociale luce e gas senza presentare domanda al Comune. ISTRUZIONI

Dal 2021 gli aventi diritto al bonus per disagio economico luce e gas hanno il riconoscimento automatico in bolletta, senza necessità di presentare una specifica domanda al Comune o all’ente da esso designato: è sufficiente presentare ogni anno solo la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), tramite ad esempio il Comune, i CAF o il sito INPS. Restano invece invariate le modalità di accesso al bonus per disagio fisico: i clienti interessati devono continuare a farne richiesta presso i Comuni di residenza o i CAF abilitati. Con riferimento al primo trimestre 2022 sia per il bonus disagio fisico che per il bonus disagio economico, l’Autorità con la delibera 635/21 ha introdotto un bonus integrativo, che va ad aggiungersi al bonus ordinario (che rimane per ora invariato rispetto a quello del 2021).

Bonus sociale luce e gas per disagio economico: a chi spetta

Per avere diritto al bonus per disagio economico, è necessario appartenere a: un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro; un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza. Il bonus sociale luce viene erogato sia ai clienti che hanno aderito a un’offerta sul mercato libero dell'energia sia a quelli serviti in maggior tutela. Verrà automaticamente riconosciuto anche in caso di cambio fornitore. Lo stesso vale per il bonus sociale gas, per accedere al quale tuttavia è necessario essere allacciati alla rete cittadina del gas, perché l’agevolazione non può essere riconosciuta se si utilizza gas metano o GPL in bombola.

Come ottenere il bonus sociale luce e gas per disagio economico

Dal 1° gennaio 2021, come previsto dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 chi ha diritto al bonus luce e gas per disagio economico non deve più presentare una specifica domanda presso i Comuni o i CAF: è sufficiente presentare ogni anno solo la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), tramite ad esempio il Comune, i CAF o il sito INPS, al fine di ottenere l'attestazione ISEE. La Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata per accedere alle prestazioni sociali agevolate (mensa scolastica, assegno di maternità, bonus bebè, ecc.), consente anche l’accesso automatico al bonus sociale per disagio economico, qualora ne sussistano le condizioni. In presenza dei requisiti di reddito, l'INPS invia i dati del nucleo familiare al Sistema Informativo Integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico. Il SII è una banca dati informatica che contiene informazioni utili ad individuare le forniture elettriche e gas. Il SII ha un ruolo centrale: acquisisce le informazioni dall’INPS, identifica le forniture da agevolare e le comunica a venditori e distributori di energia elettrica e gas, indicando il periodo di validità dell’agevolazione. La nuova modalità di erogazione del bonus è operativa, secondo le previsioni della delibera ARERA n.63/21 e s.m.i., dal secondo semestre 2021, con accredito in bolletta. Ogni nucleo familiare ha diritto, per l’anno di competenza, a un solo bonus per tipologia (elettrico, gas, idrico).

Bonus sociale luce per disagio fisico

Il bonus sociale per disagio fisico è un'agevolazione riconosciuta in caso di gravi condizioni di salute per l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali che comportano un elevato consumo di energia elettrica. L’agevolazione non è legata all’ISEE, ma l’ammontare dipende dal consumo annuo dei macchinari salvavita utilizzati. I potenziali beneficiari devono continuare a farne richiesta presso i Comuni di residenza o gli enti da essi designati, quali i CAF abilitati, come in passato. Con la Delibera 257/21 l'Autorità ha aggiornato e integrato la tabella che riporta l’ammontare delle compensazioni per i nuovi percettori di bonus disagio fisico con decorrenza 1 agosto 2021.

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