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Quando sarà pagato il bonus 200 euro a novembre - Ecco la GUIDA

Quando sarà pagato il bonus 200 euro a novembre - ECCO LA GUIDA.

Nelle buste paga di novembre 2022, i lavoratori dipendenti che erano stati finora esclusi dal bonus 200 euro dovrebbero trovare la somma. A luglio, alcune persone non l'hanno ricevuto a causa di dubbi sui requisiti, ma anche per motivi gestionali delle aziende o per altre ragioni

Per questo, i datori di lavoro, dovranno erogare il bonus 200 euro nella busta paga di novembre agli esclusi illegittimamente e recuperare la somma anticipata tramite regolarizzazione del flusso Uniemens di luglio 2022 da inviare entro il 30 dicembre 2022. Per i datori di lavoro degli operai agricoli, invece, il termine ultimo per regolarizzare è il 30 novembre 2022.

Il messaggio dell'Inps n° 3805 del 20 ottobre 2022

Con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022 l’Istituto ha fornito le istruzioni per l’erogazione delle indennità una tantum di importo pari a 200 euro previste dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, si forniscono ulteriori indicazioni con riferimento all’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti di cui all’articolo 31 del citato decreto-legge.

In particolare, con la predetta circolare è stato precisato che l’indennità una tantum in argomento, per i lavoratori dipendenti, spetta anche laddove la retribuzione del mese di luglio 2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati, quali, ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà, CISOA) o i congedi.

Tanto premesso, si chiarisce che tra gli eventi tutelati sono ricompresi altresì l’aspettativa sindacale di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, il disposto di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che ha previsto l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, nonché le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di settore.

Si chiarisce, ulteriormente, che l’indennità in esame spetta per il tramite del datore di lavoro anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali della quota a carico del lavoratore (in quanto percettori di una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro ai sensi dell’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore.

Si richiamano, al riguardo, le previsioni di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, secondo cui “le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero” e di cui articolo 4, comma 3-bis, della medesima legge, in forza della quale è prevista una specifica agevolazione contributiva, pari al 95 per cento della contribuzione dovuta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.

Si chiarisce, infine, che nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di luglio 2022, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, ad esempio con riferimento alle fattispecie sopra richiamate ovvero per motivi gestionali determinati, esemplificativamente, da una tardiva dichiarazione resa dal parte del lavoratore, potranno provvedervi tramite flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, da effettuarsi con le consuete modalità in uso, entro e non oltre il 30 dicembre 2022. In particolare, per i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, andrà compilato l’elemento <RecuperoSgravi>, del quadro V1, Causale 5, relativo al mese di luglio 2022, valorizzando il codice recupero “35”.

La regolarizzazione in oggetto verrà definita dalle Strutture territoriali dell’Istituto a valle dell’erogazione delle indennità una tantum da parte dell’Inps, di cui all’articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50/2022, secondo il calendario dei pagamenti previsto nella circolare n. 73/2022. Nell’ipotesi di indebita erogazione, le Strutture territoriali non procederanno alla conferma del flusso regolarizzativo.

I datori di lavoro degli operai agricoli a tempo indeterminato per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate dovranno esporre, in <DenunciaAgriIndividuale>, l’elemento <TipoRetribuzione>, con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”, nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 e trasmetterlo entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi per la terza emissione dell’anno 2022. Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum di importo pari a 200 euro, entro e non oltre il 30 novembre 2022.

 

Si precisa che l’invio del flusso regolarizzativo di competenza del mese di luglio 2022 annulla e sostituisce l’eventuale flusso inviato in precedenza per il medesimo mese di competenza.

Le istruzioni dell'Inps

Fino al 30 novembre è attiva online sul sito INPS la procedura per richiedere l’indennità una tantum prevista dal decreto-legge 50/2022. Possono presentare la domanda i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS in possesso dei requisiti indicati nella circolare INPS 26 settembre 2022, n. 103.

Nel dettaglio, possono presentare la domanda i lavoratori:

  • * iscritti alla gestione speciale degli artigiani;
  • iscritti alla gestione speciale dei commercianti;
  • iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;
  • pescatori autonomi;
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.

Sono destinatari dell’indennità anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti coloni e mezzadri.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103), la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’Istituto. Ove il lavoratore autonomo risulti, invece, iscritto esclusivamente presso altri enti di previdenza obbligatoria, potrà trasmettere la richiesta direttamente a questi ultimi.

REQUISITI

Per beneficiare della prestazione, per un importo pari a 200 euro, i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 e non devono aver fruito del bonus 200 euro disciplinato dagli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.

Ove i richiedenti, nel medesimo periodo d'imposta, abbiano percepito – e quindi dichiarino – un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro, in ottemperanza al decreto-legge Aiuti-ter, l'indennità sarà maggiorata di 150 euro, per un importo complessivo di 350 euro.

I richiedenti, al 18 maggio 2022, devono inoltre:

  • * essere già iscritti alla gestione autonoma;
  • * essere titolari di partita IVA attiva;
  • * aver versato almeno un contributo nella gestione d'iscrizione per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 (con scadenza di versamento al 18 maggio 2022).

Per coadiuvanti e coadiutori la titolarità della partita IVA e il versamento contributivo ricadono sulla posizione del titolare della posizione aziendale. Analogamente, per i soci/componenti di studi associati, la titolarità della partita IVA dovrà essere riscontrata in capo alla società/studio associato presso cui operano.

Si precisa, infine, che per fruire della prestazione è necessario che – sempre alla data del 18 maggio 2022 – gli interessati non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

È possibile trasmettere la domanda tramite il servizio online Indennità una tantum 200 euro – Domanda, accessibile anche tramite il Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche. Una volta autenticati con le proprie credenziali, sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate.

In alternativa al servizio online, l’indennità può essere richiesta tramite i patronati o il Contact center, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

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