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Superbonus 110%, che cos'è e a chi spetta. Le novità e le faq dell'Agenzia delle entrate GUIDA

Superbonus 110%, che cos'è e come si richiede. Le novità e le faq dell'Agenzia delle entrate.

Il Superbonus 110% è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

L’agevolazione si affianca alle detrazioni, già in vigore da molti anni, spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) e per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63/2013.

La legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, prevedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse.

In particolare, il Superbonus spetta:

  1. 1. fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure
  • * 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
  • * 70% per le spese sostenute nel 2024
  • * 65% per le spese sostenute nel 2025

per i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

La detrazione va ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Stessa data di scadenza anche per gli interventi effettuati dalle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri.

  1. 2. fino al 31 dicembre 2022 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo
  2. 3. fino al 31 dicembre 2023 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati dagli Iacp (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. Stessa scadenza anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili assegnati in godimento ai propri soci.

In alternativa alla detrazione, si può beneficiare del Superbonus mediante una delle modalità previste dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020. In pratica, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Tale scelta dovrà essere comunicata all’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022.

A chi interessa

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • * condomìni
  • * persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento
  • * persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
  • * Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
  • * cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
  • * Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
  • * associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Gli interventi agevolabili

Interventi principali o trainanti

 

Il Superbonus spetta in caso di:

  • * interventi di isolamento termico sugli involucri
  • * sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • * sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • * interventi antisismici.

Interventi aggiuntivi o trainati

 

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di:

  • * interventi di efficientamento energetico
  • * installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo
  • * infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • * interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e del Tuir).

Quali vantaggi

La detrazione è riconosciuta nella misura sopra descritta e va ripartita tra gli aventi diritto, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • * dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • * di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • * di istituti di credito e intermediari finanziari.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 (modificato da successivi provvedimenti) sono state approvate le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34/2020 per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti.

Il nuovo modello di comunicazione dell’opzione (con le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica) è stato approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022 (successivamente modificato dal provvedimento - pdf del 10 giugno 2022).

Le faq dell'Agenzia delle entrate

Faq del 27 dicembre 2022

La circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 chiarisce che nel caso di errori sostanziali presenti nella Comunicazione per l’esercizio dell’opzione relativa alle detrazioni spettanti per i bonus edilizi, di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio, è consentito, su richiesta delle parti, l’annullamento dell’accettazione della cessione dei crediti derivanti dalla Comunicazione errata. In tale eventualità, quando può essere inviata la nuova Comunicazione corretta?

L’annullamento dell’accettazione delle cessioni di crediti relativi a bonus edilizi, derivanti da Comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, deve essere richiesto con istanza trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]. Una volta eseguita l’operazione tecnica di annullamento dell’accettazione, ne viene data informazione agli interessati.

Per evitare la sovrapposizione di due opzioni aventi ad oggetto il medesimo credito, è necessario che la nuova Comunicazione corretta venga inviata dopo aver ricevuto notizia dell’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti dalla Comunicazione errata. Altrimenti, la suddetta sovrapposizione potrebbe determinare la sospensione degli effetti della nuova Comunicazione corretta, ai sensi dell’articolo 122-bis del decreto Rilancio.

Con l’occasione, si ricorda che:

  • * in caso di richiesta di annullamento dell’accettazione della cessione, nell’oggetto del messaggio da inviare alla casella PEC suindicata è opportuno inserire il seguente testo: “Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione prot. …”, da completare con il numero di protocollo della Comunicazione errata da cui derivano i crediti (composto da 17 caratteri numerici, es. 2206011223…) e il relativo progressivo (composto da 6 caratteri numerici, es. 000001), indicati nell’istanza di annullamento allegata al messaggio stesso, redatta secondo il modello allegato alla circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022. Nel caso in cui, invece, alla suddetta casella PEC venga inviata la segnalazione di un errore formale di compilazione della Comunicazione, di cui al paragrafo 5.2 della richiamata circolare, nell’oggetto del messaggio è opportuno inserire il seguente testo: “Segnalazione errore formale Comunicazione prot. …”, da completare sempre con il numero di protocollo della Comunicazione e il relativo progressivo.
  • * l’annullamento dell’accettazione della cessione sulla Piattaforma, una volta effettuato, non può essere in alcun modo revocato e sarà necessario presentare una nuova Comunicazione;
  • * la nuova Comunicazione corretta deve essere inviata entro i termini ordinari previsti in base all’anno di sostenimento della spesa a cui si riferisce la detrazione, eventualmente avvalendosi della remissione in bonis, di cui al paragrafo 5.4 della circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022.

In caso di interventi eseguiti sulle parti comuni di un edificio composto da più unità immobiliari possedute da un unico proprietario, come deve essere compilata la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020?

Nel caso descritto, per ciascuna tipologia di intervento, la comunicazione deve essere compilata con le stesse modalità previste per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. In particolare:

  • * nel frontespizio devono essere indicati:
    • # nel campo “Condominio Minimo”, il valore ‘2’ (condominio minimo senza amministratore di condominio);
    • # nel campo “Codice fiscale dell’amministratore di condominio o del condomino incaricato”, il codice fiscale del proprietario;
  • * nel quadro A, nel campo “N. unità presenti nel condominio”, deve essere riportato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • * nel quadro B vanno indicati i dati catastali di tutte le unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • * nel quadro C deve essere compilata la “Sezione II - SOGGETTI BENEFICIARI”, ripetendo nelle varie righe il codice fiscale del proprietario per ciascuna delle unità immobiliari indicate nel quadro B.

In caso di interventi eseguiti su varie unità immobiliari distintamente accatastate, possedute da un unico proprietario, come deve essere compilata la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020?

Nel caso descritto, devono essere compilate e inviate, per ogni intervento e per ciascuna unità immobiliare, altrettante distinte comunicazioni.

In alternativa, se la tipologia di intervento e i relativi limiti di spesa risultano compatibili con il caso di specie, è possibile compilare e inviare una sola comunicazione, del tipo previsto per il condominio minimo senza amministratore, indicando nel frontespizio il codice fiscale del proprietario come condomino incaricato della trasmissione. Compilare coerentemente i quadri A, B, C (sezione II) e D della comunicazione, indicando, tra l’altro, il codice fiscale del proprietario come beneficiario della detrazione ceduta, le varie unità immobiliari e i relativi dati catastali.

In caso di applicazione del comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede per il Superbonus un limite di spesa maggiorato per gli interventi realizzati da taluni enti (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale), come deve essere compilata la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, di cui all’articolo 121 del medesimo decreto?

L’articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, prevede che il limite di spesa per gli interventi ammessi al Superbonus realizzati da taluni enti, stabilito per le singole unità immobiliari, sia moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. In base a quanto riportato nella relazione illustrativa, la richiamata disposizione consente, a determinate condizioni, di applicare agli interventi effettuati su un fabbricato accatastato come singola unità immobiliare un limite di spesa maggiorato, pari a quello ordinariamente previsto per le singole unità immobiliari moltiplicato per il numero di unità abitative “virtuali” di cui si compone il fabbricato stesso.

In tale eventualità, la comunicazione dell’opzione potrà essere effettuata, per ciascuna unità immobiliare distintamente accatastata, compilando e inviando una serie di comunicazioni del tipo previsto per gli interventi sulle singole unità immobiliari, in base al numero di unità abitative “virtuali” necessario per l’applicazione del limite di spesa maggiorato. Distribuire tra le varie comunicazioni la spesa complessivamente sostenuta, la relativa detrazione e il credito trasferito ai vari cessionari/fornitori, indicando in ciascuna di esse gli stessi dati catastali.

In alternativa, se la tipologia di intervento e i relativi limiti di spesa risultano compatibili con il caso di specie, è possibile compilare e inviare una sola comunicazione, del tipo previsto per il condominio minimo senza amministratore, indicando nel frontespizio il codice fiscale dell’ente come condomino incaricato della trasmissione. Nel quadro A, indicare un numero di unità immobiliari “virtuali” tale da ottenere un limite di spesa compatibile con la spesa complessivamente sostenuta. Compilare coerentemente i quadri B, C (sezione II) e D, in particolare ripetendo sempre gli stessi dati catastali e il codice fiscale dell’ente come beneficiario.

Le novità

27 dicembre 2022 - Aggiornamento delle Faq

6 ottobre 2022 - Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione (circolare n. 33) - pdf

23 giugno 2022 - Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Ulteriori chiarimenti. (circolare n. 23) - pdf

10 giugno 2022 - Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022 (provvedimento) - pdf

27 maggio 2022 - Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus – Misure anti-frode - Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (circolare n. 19) - pdf

 

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