
Ape sociale 2023: a chi spetta e come e quando fare domanda - ISTRUZIONI INPS.
E' stata proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la maturazione dei requisiti ed ampliamento della platea dei beneficiari dell’Ape sociale. E’ quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023 per i soggetti beneficiari dell’anticipo pensionistico a carico dello Stato: disoccupati di lungo corso, caregiver, invalidi dal 74% e addetti ai lavori gravosi. La domanda può essere presentata anche da chi ha perfezionato i requisiti in anni passati.
Cos'è l'Ape sociale
L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 e s.m.i. prevede un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS, entro dei limiti di spesa, a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero. L'indennità cd. APE Sociale è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. legge Monti-Fornero).
Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 la cui scadenza, in seguito a successivi interventi normativi (l’ultimo dei quali con l’articolo 1, commi 91, 92 e 93, legge 30 dicembre 2021, n. 234), è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023.
A chi è rivolto
L'indennità APE Sociale spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle seguenti professioni (cd. gravose), di cui all’allegato 3 della legge 234/2021:
- * professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate;
- * tecnici della salute;
- * addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
- * professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
- * operatori della cura estetica;
- * professioni qualificate nei servizi personali e assimilati;
- * artigiani, operai specializzati e agricoltori;
- * conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali;
- * operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;
- * conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;
- * conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;
- * operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;
- * conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;
- * conduttori di mulini e impastatrici;
- * conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;
- * operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;
- * operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;
- * conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
- * personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
- * personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi,ristoranti, aree pubbliche e veicoli;
- * portantini e professioni assimilate;
- * professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
- * professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.
Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.
Come funziona
DECORRENZA E DURATA
L'indennità dell’APE Sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio laddove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, previa cessazione dell’attività lavorativa.
L’APE Sociale è corrisposto ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.
Al fine di valutare se le risorse finanziarie stanziate risultino sufficienti a copertura del beneficio rispetto al numero degli aventi diritto, si procede al monitoraggio. Il monitoraggio viene effettuato sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico di vecchiaia e, a parità di requisito, sulla base della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.
QUANTO SPETTA
L'indennità, in caso di iscrizione ad un’unica gestione, è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di questo importo). L'importo dell'indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.
Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall’APE Sociale, il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Durante il godimento dell’indennità non spetta contribuzione figurativa .
Il trattamento di APE Sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti.
Ai beneficiari non spettano gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF).
Come fare domanda
REQUISITI
Per ottenere l'indennità è necessario che i soggetti in possesso delle condizioni indicate dalla legge abbiano, al momento della domanda di accesso, i seguenti requisiti:
- * almeno 63 anni di età;
- * almeno 30 anni di anzianità contributiva; per i lavoratori che svolgono le attività cd. gravose l'anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni. Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.
Per gli operai edili individuati con i codici ISTAT presenti nell’allegato 3, come indicati nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ( CCNL ) per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione ISTAT 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione ISTAT 7.1.3.3) il requisito dell’anzianità contributiva per l’accesso all’APE Sociale è ridotto ad almeno 32 anni; - * non essere titolari di alcuna pensione diretta.
L'accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all'estero.
L'indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l'assegno di disoccupazione (ASDI), nonché con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.
È invece compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8mila euro lordi annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro lordi annui. Nelle ipotesi di superamento del limite annuo così determinato, il soggetto decade dall'APE Sociale; l'indennità percepita nel corso dell'anno in cui il superamento si è verificato diviene indebita e la sede INPS procede al relativo recupero.
COME FARE DOMANDA
I soggetti che entro il 31 dicembre 2021 si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge devono, preliminarmente alla domanda di prestazione, presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2022, 15 luglio 2022 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2022.
Contestualmente o nelle more dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE Sociale, il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa, può presentare la domanda di accesso alla prestazione, questo al fine di non perdere ratei di trattamenti.
Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE Sociale, sia di accesso al beneficio, devono essere indirizzate alle sedi territoriali INPS di competenza e presentate in modalità telematica utilizzando i consueti canali istituzionali.
Per l'istruttoria delle domande è stato predisposto, congiuntamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS, INAIL, ANPAL ed INL, un apposito protocollo in cui sono state individuate le modalità con cui effettuare lo scambio di dati con gli altri enti, le modalità attraverso cui effettuare un riscontro delle dichiarazioni rese dal richiedente e dal datore di lavoro, i casi in cui l'INPS può avvalersi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.
13 Commenti
Colombo Danilo
02/02/2023 06:21
Molto chiara la spiegazione
Emanuele
04/02/2023 17:05
Io ho38 anni di versamenti finisco la naspi ad aprile ma compio 63 anni il primo gennaio 24, sono proprio fortunato!!!!!!!!!!
salvatore
08/02/2023 15:56
Molto chiara la spiegazione, peccato che non venga trattato l'argomento domande tardive ovvero quando l'INPS comunicherà l'esito di dette domande in base ai fondi stanziati, cosa che mi sembra avrebbe dovuto fare entro la fine di dicembre 2022.
PASQUALE
19/02/2023 09:05
Buongiorno, ho 65 anni prossimi aprile 2023,ho lavorato per 13 anni ( Germania) e piu settimane,e 22 anni in Italia,quindi desidero sapere se ho diritto accesso alla Ape sociale attualmente sono dissocupato ,maggio finisce la naspi,tra 2019 2022 più o meno 29 mesi,ho diritto alla prestazione? Grazie
PINO' ROBERTO MARIA
23/02/2023 09:21
Ho 72 anni compiuti e ho versato contributi per 18 anni compreso il periodo del servizio militare. Sono disoccupato da diverso tempo e con mia moglie pensionata per anzianita viviamo a Milano in affitto con la sua pensione che ammonta a circa 1500 euro mensili per 13 mensilita' . Volevo sapere se ho diritto a presentare domanda ad INPS per ottenere la sovvenzione ! Attendo rsposta grazie . Cordiali saluti. Roberto Maria Pino'
assunta
01/03/2023 19:28
Ho 64 anni e 28 anni di contributi, un figlio e assisto mia madre ( sono convivente) disabile con legge 104 art 3 c.3 .Vorrei sapere se posso presentare entro 15 luglio 2023 domanda per ape sociale avendo a quella data 29 anni di contributi e 65 anni ?
Giuseppe
10/03/2023 11:56
Sono arrivato a 67 anni, ho fatto domanda di pensione per l'età pensionabile e 18 anni di contributi. Sono disoccupato dal 2009,con moglie disoccupata che bisogna fare per vivere.
Alfredo Racioppi ho 64 anni sono del ho circa 20 anni di contributi Inps ho lavorato facendo il corriere consegne penso un lavoro gravoso a Napoli rischiando la vita rischiosa per rapina sono disoccupato a giugno 2 anni posso fare la domanda per l'ape sociale?
31/03/2023 11:36
Ho 64 anni sono del 1959 agosto ho circa 20anni di contributi tutti con lavori gravosi come corriere per consegne rischiando rapine per maneggi soldi a Napoli ho diritto a l'ape sociale?
Giuseppe
28/04/2023 22:27
Buongiorno finirò di percepire la naspi per risoluzione consensuale il 16 di Dicembre .Essendo il 30 novembre l'ultima data per richiedere l'ape sociale , devo solo sperare che rinnovino l'ape per il 2024? E se ciò avverrà quando potrò fare domanda e quando inizierò a percepire l'ape sociale nel 2024 ? Grazie
Orizio Renato
10/05/2023 19:17
Ho 37 anni di contributi e66anni sono disoccupato la naspi l'ho finita ho fatto domanda ape sociale a gennaio vorrei sapere qualcosa grazie
Salvatore Marco Loddo
17/05/2023 09:31
Compio 40 di contributi il prossimo settembre,ho 63 anni compiuti il 1/gennaio.Il 02/02/2023 ho presentato la domanda per l’APE SOCIALE,IL 16/03/2023 lINPS ha risposto positivamente per quanto riguarda la documentazione,a tutt’oggi però lINPS NON HA ANCORA DATO UNA RISPOSTA DEFINITIVA.
Aurelio
23/05/2023 22:06
Ho 63 anni e 32 di contributi e da 2 anni disoccupato, ma solo perché non ho potuto percepire la Naspi, nn posso accedere all'ape sociale...che beffa di Legge ingiusta!!!!Viva il contesto!!!!!!
VINCENZO LIBERTI
07/08/2023 17:22
Risposta al provvedimento ape sociale in 30 giorni è una pura utopia ! La domanda per i requisiti ha dato esito positivo e contestualmente presentato domanda per l'indennità . Sono più di 90 giorni , senza risposta ( altro che 30 ) ; sono stato 2 volte all'Inps e mi hanno detto che posso solo aspettare ! Non bastava la Monti/Fornero a rovinarci , adesso anche tribolare per ape sociale !!
Elio
09/08/2023 12:45
Un dettaglio trappola è quello dei 18 mesi lavorativi negli ultimi 3 anni ! Io ad esempio ho 33 anni a contratto indeterminato ma, ho ancora lavorato 12 mesi con determinato ! e mi è stata respinta l'ape sociale ! Ira ne ho 65 e aspetto !! Bello scherzo e ?