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Quando è previsto il pagamento Naspi a Marzo 2024? Consulta le DATE

Quando è previsto il pagamento Naspi a Marzo 2024? Ecco le date.

  • I pagamenti sono previsti per il 27 marzo per le domande inoltrate entro il 15 dello stesso mese.
  • Per le domande ricevute dopo il 15, ma comunque entro la fine del mese, il pagamento avverrà il giorno 15 del mese successivo, a condizione che i requisiti siano soddisfatti entro la fine del mese di presentazione.

Per conoscere la data esatta, è possibile consultare il proprio fascicolo previdenziale online utilizzando SPID, CNS o CIE. Le stesse date valgono anche per i beneficiari di DIS-COLL.

Pertanto, sia i beneficiari della Naspi che del DIS-COLL possono verificare la data di erogazione del loro sussidio attraverso i canali online messi a disposizione dall'INPS, ottenendo così informazioni aggiornate e precise sulle rispettive prestazioni.

La data varia sempre ed Inps pubblica all’incirca con 7-15 giorni di anticipo i dettagli completi per il Pagamento della mensilità della Disoccupazione Inps.

Naspi: nuovo servizio per presentare la domanda

Con il messaggio 21 aprile 2023, n. 1488 l’INPS comunica che è disponibile, in via sperimentale, il nuovo servizio per presentare la domanda per l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI.

Il nuovo servizio, accessibile dalla pagina “NASpI: indennità mensile di disoccupazione”, seguendo le indicazioni fornite dal messaggio, rientra tra i progetti realizzati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il servizio utilizzato finora resterà attivo e accessibile per tutta la durata del periodo di sperimentazione. Al termine di questo periodo, per la presentazione della domanda NASpI sarà possibile utilizzare solo il nuovo servizio.

 

Cos'è la Naspi

La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego ( NASpI ) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI viene erogata su domanda dell'interessato.

A chi è rivolta

La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:

  • * apprendisti;
  • * soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • * personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • * dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Non possono accedere alla prestazione:

  • * dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • * operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • * lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
  • * lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • * lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI .

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

L'indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:

  • dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
  • dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;
  • dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.

L'eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione e dovrà essere presentata una nuova domanda di NASpI in caso di cessazione involontaria dalla suddetta rioccupazione (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).

La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.

Non avendo prodotto alcuna prestazione, i periodi di contribuzione relativi al rapporto o ai rapporti di lavoro successivi all'ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili per la determinazione della durata di una nuova NASpI .

I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).

Chi intende avviare un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha come oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, dopo l'accoglimento della domanda di NASpI , può richiedere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della NASpI .

QUANTO SPETTA

La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT e reso noto ogni anno dall'INPS con circolare pubblicata sul sito (1.227,55 euro per il 2021).

Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo (1.227,55 euro per il 2021), la misura della prestazione è invece pari al 75% dell'importo di riferimento annuo stabilito dalla legge (1.227,55 euro per il 2021) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT e reso noto ogni anno dall'INPS con circolare pubblicata sul sito (pari per il 2021 a 1.335,40 euro).

L'indennità è commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

L'importo dell'indennità si riduce nei seguenti casi:

    • attività svolta in forma autonoma che genera un reddito annuo corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) – decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – e cioè pari a 4.800 euro. L'indennità viene ridotta dell'80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

La prestazione ridotta si mantiene solo ricorrendo le seguenti condizioni:

    • ° che il soggetto beneficiario comunichi all'INPS il reddito annuo presunto. In presenza di iscrizione alla Gestione Separata ovvero se l'attività autonoma preesisteva alla data di cessazione del rapporto di lavoro, il richiedente deve dichiararlo nella domanda di NASpI e indicare, obbligatoriamente, il reddito annuo che prevede di conseguire da tale attività. Il reddito previsto deve essere dichiarato anche se pari a zero. In alternativa, il richiedente potrà comunicare tale reddito, entro un mese dall'invio della domanda, tramite il modello NASpI -COM . In caso di attività autonoma intrapresa successivamente alla presentazione della domanda, il beneficiario di NASpI , entro un mese dal suo inizio, dovrà darne comunicazione all'INPS e dichiarare il reddito annuo presunto tramite il modello NASpI -COM. La mancata comunicazione, entro i suddetti termini, dello svolgimento di una attività lavorativa e del relativo reddito presunto – anche se pari a zero – comporta la decadenza dalla NASpI . Gli iscritti alla Gestione Separata e coloro che svolgono attività autonoma dovranno dichiarare il reddito annuale presunto ogni anno;
    • ° che il datore di lavoro o l'utilizzatore (nel caso di contratto di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il soggetto ha prestato la propria attività lavorativa quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e che non presentino rispetto a essi rapporti di collegamento/controllo ovvero assetti proprietari coincidenti;
  • * se il titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessa da uno dei rapporti – a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, legge 28 giugno 2012, n. 92 – ha diritto alla indennità di disoccupazione, ricorrendone tutti gli altri requisiti, sempre che il reddito percepito dal rapporto di lavoro rimasto in essere corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR, e cioè pari a 8.145 euro, e che il percettore comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, anche se pari a zero. In questo caso, la NASpI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Il richiedente la NASpI deve informare l'INPS dello svolgimento dell’attività rimasta in essere, flaggando l’apposita dichiarazione in domanda e completandola obbligatoriamente con l’indicazione del reddito annuo che prevede di conseguire da tale attività. Il reddito previsto deve essere dichiarato anche se pari a zero.  In alternativa, il richiedente potrà comunicare il suddetto reddito, entro un mese dall’invio della domanda, tramite il modello NASpI -Com. La mancata comunicazione, entro i predetti termini, dello svolgimento di una attività lavorativa e del relativo reddito presunto – anche se pari a zero – in domanda oppure entro il predetto termine comporta la decadenza dalla NASpI . La dichiarazione del reddito annuale deve essere rinnovata ogni anno;
  • * rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata, alle condizioni indicate dalla circolare INPS 29 luglio 2015, n. 142 e dal messaggio 16 marzo 2018, n. 1162.

In caso di prestazione di lavoro occasionale l'indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di tale tipologia di lavoro nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile (articolo 54 bis, comma 4, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 e circolare INPS 23 novembre 2017, n. 174).

L'indennità può essere riscossa tramite accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale o tramite bonifico presso ufficio postale nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Il conto corrente deve necessariamente essere intestato o cointestato al richiedente la prestazione.

Secondo le vigenti disposizioni di legge, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi la soglia stabilita dalla legge (attualmente 1.000 euro).

SOSPENSIONE E DECADENZA

La prestazione è sospesa in caso di:

  • * rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L'indennità è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie, salvo che il beneficiario della prestazione non effettui la comunicazione del reddito annuo presunto ai fini del cumulo e sempre che il reddito sia inferiore a 8.145 euro;
  • * nuova occupazione in paesi dell'UE o con cui l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in paesi extracomunitari (vedi sezione a seguire dedicata al lavoro all'estero).

Il lavoratore decade dal diritto alla prestazione se:

  • * perde lo stato di disoccupazione;
  • * inizia un'attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all'INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall'inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima;
  • * non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI , il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere all'atto di presentazione della domanda di NASpI conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui era titolare;
  • * inizia un'attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all'INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se l'attività lavorativa autonoma o l'iscrizione alla Gestione Separata era preesistente alla domanda stessa;
  • * raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • * acquisisce il diritto all'assegno ordinario di invalidità e non opta per l'indennità NASpI ;
  • * nei casi previsti dall'articolo 21, comma 7, decreto legislativo 150 /2015, non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l'impiego.

Tutti gli iscritti alla Gestione Separata sono tenuti alla dichiarazione del reddito presunto – anche se pari a zero – pur in assenza di svolgimento di attività di lavoro. Questa dichiarazione deve essere resa, prioritariamente, in domanda o, in alternativa, entro un mese dalla data di presentazione della stessa a pena di decadenza. È possibile controllare l’eventuale iscrizione alla Gestione Separata verificando il proprio estratto contributivo.

L'articolo 21, decreto legislativo 150/2015 rafforza i meccanismi di condizionalità per la fruizione delle prestazioni di disoccupazione, integrando e specificando le disposizioni dell'articolo 7, decreto legislativo 22/2015, sugli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva del disoccupato. Secondo l'articolo 21, l'inosservanza degli obblighi comporta sanzioni proporzionali, che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un'intera mensilità della prestazione, fino alla decadenza dalla NASpI e dallo stato di disoccupazione.

In caso di lavoro all'estero:

  • * recandosi in un paese UE, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda alla ricerca di lavoro, il diritto a percepire la prestazione di disoccupazione viene conservato per un massimo di tre mesi nel rispetto dei Regolamenti CE 883/2004 e 987/2009 e il lavoratore non è soggetto alle regole di condizionalità; dal primo giorno del quarto mese si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l'applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie;
  • * recandosi in un paese UE, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda o in un paese extracomunitario per motivi diversi dalla ricerca di lavoro, si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l'applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie;
  • * recandosi in un paese extracomunitario alla ricerca di lavoro si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l'applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie (circolare INPS 28 novembre 2017, n. 177).

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