Rottamazione quater 2023, ecco come funziona e come fare domanda per la definizione agevolata ISTRUZIONI.
Al via la nuova definizione agevolata delle cartelle, la rottamazione quater. Agenzia Riscossione ha pubblicato sul sito le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione. La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023. La manovra ha infatti introdotto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti rottamazioni che risultano decadute per mancati pagamenti. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. On line anche le Faq.
La definizione agevolata - ricordano da Riscossione - consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l'aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.
Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. A coloro che presenteranno la richiesta di definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione. Oltre alle modalità e al servizio per la presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio portale anche le risposte alle domande più frequenti (Faq) sulla nuova definizione agevolata. I contribuenti possono presentare la richiesta di adesione alla Definizione agevolata utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza la necessità di inserire credenziali di accesso. Nella sezione «Definizione agevolata» si deve compilare l’apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute. È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento.
Come fare domanda
Hai a disposizione due modalità alternative per presentare la domanda di adesione.
On-line in area riservata
Compila il form e indica le cartelle/avvisi che intendi inserire nella domanda di adesione direttamente dall’area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi.
On-line in area pubblica
Compila il form, allegando la documentazione di riconoscimento. Ricorda di specificare l’indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2023).
Dopo aver presentato la domanda
Se hai presentato la domanda in area riservata, riceverai una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
Se hai presentato la domanda in area pubblica:
- * Riceverai una prima e-mail all’indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.
- * Dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.
- * Infine, se la documentazione allegata è corretta, ti verrà inviata una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
QUAL È L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
2. QUALI SONO I DEBITI CHE RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
• * contenuti in cartelle non ancora notificate;
• * interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
• * già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazionequater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede a:
o # adottare uno specifico provvedimento;
o # trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
o # pubblicarlo sul proprio sito internet.
3. QUALI SONO I DEBITI CHE NON RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):
• * i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
• * i carichi relativi a:
▪ # somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
▪ # crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
▪ # multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
▪ # “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
• * le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
• * i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa.
4. PER ADERIRE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEVO FARE UNA RICHIESTA?
Sì, la Legge n. 197/2022 stabilisce che il debitore manifesta la sua volontà di procedere alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate-Riscossione e rese note sul proprio sito internet.
5. COME POSSO PRESENTARE LA DOMANDA DI ADESIONE?
È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazionequater”) utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet.
Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:
• * in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata;
• * in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per
ottenere la ricevuta della domanda di adesione.
6. COSA SUCCEDE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il 30 giugno 2023, una “Comunicazione” di:
• * accoglimento della domanda, contenente:
▪ # l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
▪ # la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di
presentazione della domanda di adesione;
▪ # i moduli di pagamento precompilati;
▪ # le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
• * diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
7. DEVO PAGARE IN UNICA SOLUZIONE OPPURE POSSO RATEIZZARE?
È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata:
• in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
• oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”). I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 unitamente ai moduli di pagamento.
8. COME POSSO PAGARE LE SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
Per pagare sono disponibili i seguenti canali:
• * Sito istituzionale;
• * App EquiClick;
• * Domiciliazione sul conto corrente;
• * Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
▪ # sportelli bancari;
▪ # uffici postali;
▪ # home banking;
▪ # ricevitorie e tabaccai;
▪ # sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
▪ # Postamat;
• * Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.
9. COSA SUCCEDE SE NON PAGO UNA RATA O PAGO IN RITARDO?
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni,
dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione
agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati
a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
10.SE PRESENTO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA, COSA SUCCEDE RISPETTO ALLE PROCEDURE ATTIVATE O ATTIVABILI
DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER IL RECUPERO DEI DEBITI INDICATI NELLA DOMANDA?
In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):
• * non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
• * non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
• * resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda;
Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
11.HO UN CONTENZIOSO CON AGENZIE DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER ALCUNE CARTELLE CHE VORREI ORA INSERIRE NELLA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA. POSSO FARLO?
Sì, la Legge n. 197/2022 lo consente. Tuttavia, nella domanda di adesione alla Definizione agevolata, (“Rottamazione-quater”), è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.
12.HO ADERITO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER DEBITI PER I QUALI AVEVO UNA RATEIZZAZIONE IN CORSO. COSA SUCCEDE?
La legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.
In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.
13.NELLA MIA SITUAZIONE DEBITORIA CI SONO CARTELLE DI PAGAMENTO CHE POTREBBERO ESSERE INTERESSATE DALLO "STRALCIO” DEI DEBITI
DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO IL CUI ANNULLAMENTO, COME PREVISTO DALLA LEGGE N. 197/2022, SI CONCRETIZZERÀ SOLO IL 31
MARZO 2023. POSSO COMUNQUE INDICARE QUESTI CARICHI NELLA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA? NON RISCHIO DI
PAGARE SOMME SUPERIORI A QUELLE EFFETTIVAMENTE DOVUTE?
È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazionequater”) anche per questi carichi e non c’è il rischio di pagare somme maggiori di quelle dovute. Gli importi da saldare infatti, a titolo di “Rottamazione-quater”, riportati nella “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terranno già conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023.
14.HO ANCORA IN ESSERE UN PIANO DI PAGAMENTO DELLA “ROTTAMAZIONETER”, DOVE PERALTRO SONO PRESENTI ANCHE CARICHI CHE POTREBBERO RIENTRARE NELLO “STRALCIO” DEI DEBITI FINO A MILLE EURO PREVISTO DALLA LEGGE N. 197/2022. POSSO EVITARE IL PAGAMENTO DELLA PROSSIMA RATA IN SCADENZA IL 28 FEBBRAIO 2023 E PRESENTARE LA RICHIESTA DI “ROTTAMAZIONE-QUATER”?
Sì. La Legge n. 197/2022 non preclude la possibilità di accedere alla “Rottamazione-quater” anche per debiti già ricompresi in precedenti “Rottamazioni”.
In tal caso la “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terrà già conto degli importi che verranno nel frattempo annullati per effetto dello “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023.
15.COME POSSO VERIFICARE LA MIA SITUAZIONE DEBITORIA, SENZA RECARMI ALLO SPORTELLO, PER POTER POI PRESENTARE LA DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA (“ROTTAMAZIONE-QUATER”)?
Puoi consultare la situazione complessiva delle tue cartelle/avvisi nell’area riservata del sito internet. Accedi al servizio “Situazione debitoria - consulta e paga”. Puoi, inoltre, avere informazioni e richiedere la situazione debitoria dall’area pubblica del sito, utilizzando il servizio “Invia una e-mail al Servizio contribuenti”.
Caricamento commenti
Commenta la notizia