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Modello 730/2023: ecco cosa cambia nella dichiarazione di quest’anno GUIDA

Con un provvedimento del 6 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2023. Parte, quindi, ufficialmente la campagna dichiarativa 2023. Tra le novità di quest’anno ci sono le nuove regole sull’IRPEF e sulle detrazioni per lavoro e per i figli a carico. Inoltre, non mancano le novità per il quadro E, dedicato alle detrazioni e oneri per spese, dove la fanno da padrona i bonus edilizi e, in particolare, il superbonus, per il quale occorre tener conto delle ripetute modifiche che ha subito durante tutto il 2022.

Qui è possibile scaricare il Modello - pdf e le Istruzioni - pdf

 

La nuova stagione delle dichiarazioni dei redditi si apre ufficialmente, come da tradizione, con l’approvazione definitiva del modello 730. Infatti, con un provvedimento n. 34545/2023 del 6 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli e le relative istruzioni per la compilazione degli stessi.

Che cos'è il Modello 730

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi  destinato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello 730 presenta diversi vantaggi: anzitutto il contribuente non deve eseguire calcoli e poi ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione; se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione.

Se molto spesso si presenta il 730 perché "conviene" e si hanno spese detraibili o deducibili (dalle spese sanitarie agli interessi del mutuo o i vari bonus casa), va ricordato che gli unici contribuenti esonerati sono quelli che hanno esclusivamente redditi da abitazione principale o altri fabbricati non locati (quelli esenti imu), da lavoro dipendente e da pensione corrisposti da un unico sostituto d'imposta, redditi soggetti ad imposta sostituiva con esclusione della cedolare secca (es interessi sui Bot) o ritenuta alla fonte (interessi cui conti correnti).

Ma attenzione: la dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. Chi ad esempio nell'anno precedente ha percepito l'indennità di disoccupazione, oppure chi lavora come colf/badante, fa bene a verificare la corretta applicazione delle detrazioni applicate presentando la dichiarazione.

Anche chi al momento della presentazione non ha un sostituto d'imposta può fare il 730, in caso di credito il rimborso verrà erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate, in caso di debito si pagherà con F24.

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 Perché conviene il Modello 730

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730. Utilizzare
il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:

* non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
* ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a
partire dal mese di agosto o di settembre);
* se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal
mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

Per chi viene predisposto

A partire dal 30 aprile, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato
nell’area dedicata del sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Quali informazioni contiene

  • Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:* i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito
    d’imposta APE, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;
    * gli oneri deducibili o detraibili ed i rimborsi, anche per i familiari a carico se inseriti nella CU, che vengono comunicati all’Agenzia delle
    entrate: ad esempio, spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, spese per
    il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”), contributi versati alle forme di previdenza complementare,
    contributi versati per i lavoratori domestici, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia, spese per la frequenza di asili nido e relativi
    rimborsi, spese per l’istruzione scolastica e relativi rimborsi, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali agli
    istituti scolastici, erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali), spese per interventi di “sistemazione a verde”, quota detraibile del “Bonus vacanze”;
    * alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico e le spese per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
    * altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

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Come si accede al 730 precompilato

Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 5 maggio, in un’apposita sezione del sito internet
dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del Codice PIN, che può essere richiesto:

  • * online, accedendo al sito internet dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali;
    * in ufficio, presentando il modulo di richiesta unitamente a un documento di identità.

È possibile accedere al 730 precompilato utilizzando:

  • * un’identità SPID – Sistema pubblico d’identità digitale;
    * CIE - Carta di identità elettronica;
    * una Carta Nazionale dei Servizi.

Dal 1° ottobre 2021, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), l’Agenzia delle entrate non rilascia più ai cittadini le credenziali “proprietarie” (ossia rilasciate direttamente dall’Agenzia), salvo alcuni casi particolari. Per
approfondimenti visita la pagina "Accesso ai servizi".

Le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps sono utilizzabili solo per i cittadini residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano (Circolare INPS n. 127 del 12/08/2021).

Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:

  • * il modello 730 precompilato;
    *un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo). Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non
    vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell’apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle
    ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Ad esempio, dall’Anagrafe tributaria può risultare l’atto di acquisto di un fabbricato,
    di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni
    che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell’anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari infatti generalmente diminuiscono nel corso degli anni);
    * l’esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga. L’esito
    della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale, quale, ad esempio, la destinazione d’uso di un immobile. Il risultato finale della dichiarazione sarà disponibile dopo l’integrazione del modello 730;
    * il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure
tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato.

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Quando si presenta

Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 30 settembre direttamente all’Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista o al
sostituto d’imposta.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Come si presenta

 Presentazione diretta

Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate deve:

* indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
* compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
* verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.

Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche.

Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello
730, ad esempio per aggiungere un reddito non presente. Inoltre, il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata, ad esempio le spese per le attività sportive praticate dai figli. In questi casi vengono elaborati e
messi a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente.

Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle
entrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.

Se, dopo aver effettuato l’invio del 730 precompilato, il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, le rettifiche devono essere
effettuate con le modalità descritte nel paragrafo “Rettifica del modello 730”.

 Presentazione tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato

In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate, il modello 730 precompilato può essere presentato:

  • * al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
    * a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, Società tra professionisti).

 

Il contribuente deve consegnare al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista un’apposita delega per l’accesso al proprio modello 730
precompilato.

Presentazione al sostituto d’imposta

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare la delega per l’accesso al modello 730 precompilato. Il medesimo sostituto acquisisce anche la scheda contenente la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef secondo le disposizioni
indicate dallo specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, previsto dall’art. 37, comma 2-bis, lettera c-bis) del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di dematerializzazione delle schede relative alle scelte.

Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle entrate e comunque entro il:

  • *15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
    * 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
    * 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
    * 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
    * 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre;

il sostituto d’imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con
l’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute. Si consiglia di controllare attentamente la copia della
dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal sostituto d’imposta per riscontrare eventuali errori.

Presentazione al Caf o al professionista abilitato

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef. Il contribuente deve consegnare la
scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.

In caso di presentazione del modello 730 precompilato senza modifiche, il contribuente non deve esibire la documentazione relativa agli
oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi all’Agenzia delle entrate. Al contrario, in caso di presentazione del
modello 730 con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, il contribuente deve esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione, con la sola eccezione della documentazione comprovante le spese sanitarie che non risultano modificate rispetto alla dichiarazione precompilata.

Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su
richiesta, all’Agenzia delle entrate.

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I principali documenti da esibire sono:

  • * la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
    * gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d’imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d’imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest’ultimo;
    * gli attestati di versamento d’imposta eseguiti con il modello F24;
    * la dichiarazione modello REDDITI in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

I documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2028, termine entro il quale l’amministrazione
fiscale può richiederli. Non dovranno essere conservati i documenti riferiti ai dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto
alla dichiarazione precompilata.

I Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare, nei casi previsti, che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti
esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

Se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta
riscontrata a seguito dei controlli formali da parte dell’Agenzia delle entrate (ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), sempre che
il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. A condizione che l’infedeltà del visto non
sia stata già contestata con comunicazione d’irregolarità, il Caf o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tal caso, la somma dovuta dal Caf o dal professionista abilitato è ridotta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle entrate e comunque entro il:

* 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
* 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
* 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
* 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
* 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre;

il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati
sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta
e le somme che saranno trattenute.

Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal Caf o dal professionista per
riscontrare eventuali errori.

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