Mercoledì 27 Novembre 2024

Assegno Unico, dal 1° marzo 2023 rinnovo automatico - Consulta la GUIDA INPS

Assegno Unico, dal 1° marzo 2023 il rinnovo sarà automatico - GUIDA INPS. Dal primo marzo del 2023, coloro che nel corso del periodo gennaio 2022-febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di assegno unico e universale per i figli a carico, accolta e in corso di validità, beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione da parte dell’Inps, senza l’onere di presentare una nuova domanda. Potranno, invece, presentare domanda coloro che non hanno mai fruito dell’Assegno Unico e quanti avevano prima del 28 febbraio 2023 trasmesso una istanza che non è stata accolta o non è più attiva. Una misura di semplificazione per l’utenza, realizzata anche grazie ai fondi garantiti dal Pnrr, che punta a valorizzare le banche dati dell’Istituto per rendere alla cittadinanza un servizio innovativo: i dati dell’istanza, infatti, saranno automaticamente prelevati dagli archivi dell’Istituto, che procederà a liquidare la prestazione in continuità. Eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di assegno unico trasmessa a INPS prima del 28 febbraio 2023 (a titolo d’esempio: nascita di figli, variazione/inserimento della condizione di disabilità, separazione, variazioni iban, maggiore età dei figli) dovranno essere comunicate dai richiedenti, integrando tempestivamente la domanda già trasmessa. Per quanto attiene la decorrenza della prestazione, si ricorda che - per le domande presentate entro il 30 giugno del 2023 - l'Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Per la quantificazione dell’Assegno permane, per tutti i beneficiari, l’onere di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023. In assenza di una nuova DSU, correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico e universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.

La Circolare Inps n° 132 del 15-12-2022

A decorrere dal 1° marzo 2022, il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico. In considerazione di quanto previsto all’articolo 12, comma 3, del medesimo decreto che stabilisce che l’INPS “pone in essere tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all’utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell’Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un’eventuale erogazione d’ufficio dell’assegno”, a partire dal prossimo 1° marzo 2023 il beneficio verrà riconosciuto d’ufficio senza necessità di presentare una nuova domanda, come specificato nella presente circolare. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni, la misura dell’Assegno unico e universale (AUU) costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. In quanto misura “universalistica”, l’AUU spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati dichiarati dal richiedente nel modello di domanda, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Sui requisiti per poter beneficiare della suddetta misura, nonché sulle modalità di determinazione ed erogazione dell’Assegno, fatto salvo quanto specificato nella presente circolare, si rinvia alle indicazioni fornite con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 e con i successivi messaggi pubblicati in materia[1]. Con la presente circolare, a decorrere dal 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS continuerà a erogare d’ufficio la misura introdotta dal decreto legislativo n. 230/2021, senza la necessità di presentare una nuova domanda. Gli interventi di innovazione descritti nella presente circolare fanno parte di uno specifico progetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 2. L’erogazione dell’Assegno unico e universale a decorrere dal 1° marzo 2023 Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 230/2021, la domanda di Assegno unico e universale è di norma presentata annualmente e l’erogazione del beneficio decorre nel periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, a condizione che i requisiti richiesti rimangano soddisfatti. All’articolo 12, comma 3, del medesimo decreto è altresì previsto che l’INPS “pone in essere tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all’utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell’Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un’eventuale erogazione d’ufficio dell’assegno”. Da una lettura coordinata degli articoli 6 e 12 del menzionato decreto legislativo, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nell’ottica di promuovere tutte le iniziative di semplificazione facilitando l’accesso alle prestazioni per i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge, l’INPS erogherà la prestazione d’ufficio limitatamente ai soggetti richiedenti per i quali nell’archivio dell’Istituto, alla data del 28 febbraio 2023, risulti presente una domanda di Assegno unico e universale in corso a tale data in uno stato diverso da “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”. Al riguardo, si precisa che l’erogazione proseguirà in continuità laddove la domanda si trovi nello stato di “Accolta”, mentre l’erogazione per le domande in stato di “In istruttoria”, “In evidenza alla sede”, “In evidenza al cittadino”, “Sospesa”, inizierà al termine degli specifici controlli previsti per le domande che si trovano in tali stati, qualora le verifiche si completino con esito positivo. I dati della domanda (in qualunque stato di lavorazione essa si trovi) verranno automaticamente prelevati dagli archivi dell’Istituto e utilizzati per il pagamento della prestazione. L’istruttoria sarà effettuata anche dopo il 28 febbraio 2023 avvalendosi di tali dati e delle banche dati a disposizione dell’INPS. Nelle ipotesi in cui rispetto alle condizioni che erano state dichiarate nella domanda si dovessero essere verificate delle variazioni (cfr., per approfondimenti, il successivo paragrafo 2.1 sulle variazioni della domanda), è onere dei richiedenti - potenziali beneficiari - dell’Assegno unico e universale intervenire tempestivamente sull’istanza da essi inviata e già presente negli archivi dell’Istituto e adeguarne i contenuti alla luce delle rilevanti circostanze sopravvenute. Tali eventuali variazioni saranno oggetto di verifica automatica da parte dell’INPS in fase di istruttoria della domanda stessa; ciò avverrà, in particolare, accedendo alle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell’Istituto così come già avviene per l’istruttoria delle nuove domande. In assenza di variazioni segnalate dall’utente ovvero in assenza di variazioni non comunicate dal beneficiario ma che potrebbero essere intercettate in automatico dalle procedure dell’Istituto, l’Assegno unico e universale verrà erogato alle medesime condizioni in essere già verificate nel corso delle precedenti istruttorie. Al fine del riconoscimento d’ufficio della prestazione, l’Istituto farà riferimento ai dati presenti nelle domande di Assegno unico e universale già acquisite e agli altri dati rilevati dall’ISEE o da altri archivi a disposizione dell’INPS. 2.1 Le variazioni della domanda Alcune circostanze possono fare scaturire la necessità di modificare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata e, in specifici casi, necessitano anche della presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata. Tra le situazioni che possono dare luogo a modifiche si riportano a titolo esemplificativo: - la nascita di figli; - la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio; - le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni); - le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori; - i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori; - variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021; - variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore. Il beneficiario potenziale sarà, dunque, chiamato a intervenire sulla domanda precompilata dall’Istituto solo ed esclusivamente nel caso in cui si rendesse necessario segnalare eventuali variazioni e dal momento in cui queste si manifestino. 3. Modalità di presentazione della domanda di Assegno unico e universale in caso di soggetti nuovi beneficiari In caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale ovvero che hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda stessa si trova in uno dei seguenti stati “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”, al fine del riconoscimento del beneficio per l’annualità che decorre dal 1° marzo 2023, sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda di Assegno unico e universale. Al riguardo, si ricorda che la domanda è inoltrata all’INPS attraverso i seguenti canali:

Per quanto attiene la decorrenza della prestazione, si ricorda che, per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa. 4. Modalità e termini di presentazione dell’ISEE In tutte le ipotesi sopra descritte, ovvero: - nel caso di domanda di Assegno unico e universale già presentata all’INPS; oppure, - nel caso di presentazione di nuova domanda, anche per coloro che hanno una domanda in stato “Respinta”, “Decaduta”, “Revocata” o “Rinunciata” al 28 febbraio 2023 e che si trovano nel 2023 in possesso dei requisiti normativamente previsti, sussiste sempre l’onere di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell’Assegno unico e universale sulla base dell’attestazione ISEE 2023 e di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021, in tema di importi maggiorati. L’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 continua a essere utilizzato per la determinazione degli importi dell’Assegno unico e universale relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023; ciò in attuazione di quanto stabilito all’articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 230/2021. Al riguardo, si precisa che in assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico e universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati. Si ricorda, infine, che l’ISEE può essere presentato in modalità ordinaria o precompilata e che, da ultimo, come indicato nel messaggio n. 3041 del 2 agosto 2022, in caso di opzione per l’ISEE precompilato sono disponibili modalità semplificate di accesso al Sistema ISEE, mediante la propria identità digitale, da parte di tutti i componenti maggiorenni che autorizzano il dichiarante alla precompilazione dell’ISEE, superando la necessità di produrre gli elementi di riscontro. Infatti, in alternativa ai predetti elementi di riscontro di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019, l’accesso del dichiarante è consentito anche nel caso in cui ciascun componente maggiorenne acceda al Sistema informativo dell’ISEE precompilato mediante SPID, CIE, CNS, al fine di autorizzare la precompilazione dei dati, ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, del medesimo decreto, introdotto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 12 maggio 2022, recante “Introduzione di meccanismi di semplificazione in materia di ISEE precompilato”.

leggi l'articolo completo