Il cedolino della pensione, accessibile tramite servizio online, è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui questo importo può variare.
Si riportano di seguito le principali informazioni relative al rateo di pensione in pagamento a febbraio 2024.
LA DATA DI PAGAMENTO
Il pagamento avverrà con valuta 1° febbraio.
TRATTENUTE FISCALI: ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI, CONGUAGLIO 2023 E TASSAZIONE 2024
A fine anno è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative al 2023 (IRPEF e addizionali regionali e comunali a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall’INPS.
Se nel corso del 2023 sulla pensione sono state applicate mensilmente ritenute erariali in misura inferiore a quanto dovuto su base annua, l’INPS deve recuperare le differenze a debito sulle rate di pensione di gennaio e di febbraio 2024, trattenendo il debito anche fino alla capienza totale dell’importo del rateo pensionistico in pagamento.
Qualora i ratei di pensione di gennaio e di febbraio dovessero risultare insufficienti per il recupero totale si proseguirà con le trattenute sui ratei mensili successivi fino ad estinzione del debito.
Nel solo caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18mila euro, per i quali il ricalcolo delle ritenute erariali ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene comunque estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).
Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, anche sul rateo di febbraio, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2023.
Si ricorda che le addizionali regionali e comunali vengono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2024.
Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.
Si comunica inoltre che la tassazione delle pensioni sarà adeguata ai nuovi scaglioni di reddito e alle nuove aliquote, introdotte dal decreto legislativo n. 216 del 31 dicembre 2023, dalla mensilità di aprile 2024 sulla quale sarà corrisposto anche il conguaglio riferito alle mensilità precedenti.
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