Entro i sei anni di vita del figlio (o dall’entrata in famiglia del minore adottato) i genitori lavoratori dipendenti potranno avere fino a due mesi di congedo parentale indennizzati all’80%.
L’Inps con una circolare dà le istruzioni sulla misura prevista dalla legge di Bilancio che introduce oltre al primo mese indennizzato all’80% un ulteriore mese pagato al 60% della retribuzione, indennità che sale all’80% per il solo 2024.
Non aumenterà il numero dei mesi di congedo ai quali si ha diritto ma solo l’indennità di uno dei mesi. La domanda va presentata all’Inps per via telematica o tramite il Contact center o i patronati.
In pratica la coppia ha diritto a 10 mesi di congedo elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento.
Il congedo familiare per la coppia (o per il genitore solo in caso di decesso) è indennizzato nei primi sei anni di vita del figlio per il primo mese all’80%. Il secondo è pagato al 60% (l'80% solo nel 2024) sempre nei primi sei anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia mentre i successivi sette mesi sono indennizzabili al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale, entro i 12 anni di vita del bambino.
Gli ulteriori mesi ai quali si ha diritto non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (1.496 euro lordi al mese). In questo caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione.
Ogni genitore ha diritto a tre mesi indennizzabili (periodo non trasferibile all’altro genitore) mentre entrambi i genitori hanno diritto anche a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, fruibile anche in modalità ripartita tra i genitori, nei limiti individuali del singolo genitore e nel limite di coppia di 9 mesi indennizzabili.
L’Inps chiarisce che la norma interessa esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023. Questo, spiega, «non è una condizione per il diritto all’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un mese ulteriore, bensì un termine iniziale di decorrenza della nuova disposizione». Nel caso di un figlio nato il 20 novembre 2023 e di congedo parentale chiesto dal padre dal 21 novembre 2023 al 20 gennaio 2024, spiega l’Istituto presentando alcuni esempi, il mese di congedo parentale dal 21 novembre 2023 al 20 dicembre 2023 è indennizzabile all’80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2023). Il periodo di congedo parentale dal 21 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023 è indennizzabile al 30% della retribuzione mentre il periodo di congedo parentale dal 1° gennaio 2024 al 20 gennaio 2024 è indennizzabile all’80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2024). Ai genitori restano 10 giorni di congedo parentale indennizzabile all’80%, se fruiti entro il 2024, altrimenti al 60% se fruiti dal 1° gennaio 2025 ed entro il compimento di 6 anni di età del figlio.
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