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Che cos'è la carta Dedicata a te: ecco i requisiti e come si ottiene

La legge di bilancio 2023 ha istituito un fondo, incrementato nel 2024, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti o, in alternativa, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

La nuova social card “Dedicata a te” è una misura destinata ai nuclei familiari residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti (decreto interministeriale 4 giugno 2024):

  • iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe comunale;
  • certificazione ISEE ordinario in corso di validità, con indicatore non superiore a 15mila euro annui.

I beneficiari non devono presentare alcuna domanda, ma sono individuati d’ufficio, nei limiti delle carte assegnate ad ogni singolo Comune, tra i possessori dei requisiti previsti, ordinati sulla base di specifici criteri di priorità indicati dal decreto, che tengono conto dei nuclei composti da almeno tre componenti, da componenti minorenni (con precedenza dei più piccoli) e con valore ISEE più basso.

La misura consiste in un contributo economico per nucleo familiare di 500 euro, erogato a partire da settembre 2024 attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. I beni alimentari di prima necessità (indicati nell’allegato 1 del decreto) possono essere acquistati presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Come ottenere la Carta Dedicata a Te

La Carta Dedicata a Te non può essere richiesta direttamente dal cittadino. I beneficiari vengono selezionati dall'INPS e dai Comuni. Sono questi ultimi a notificare agli interessati l'assegnazione del beneficio e le istruzioni per ritirare la carta presso qualsiasi Ufficio Postale.
Per ritirare la carta, è necessario presentare la comunicazione ricevuta, un documento d'identità valido e il codice fiscale.

1. Requisiti di Accesso al Beneficio

I beneficiari della misura in oggetto, che non devono presentare domanda, sono, ai sensi dell’articolo 2 del D.I. 4 giugno 2024, i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data della pubblicazione del medesimo decreto interministeriale (24 giugno 2024):

  • Iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
  • Titolarità di una certificazione ISEE ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.

Il contributo non spetta ai nuclei familiari che, alla data di entrata in vigore del D.I. 4 giugno 2024, includano percettori di Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza, Carta acquisti o di qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o locale. Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di NASPI, DIS-COLL, Indennità di mobilità, Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni (CIG) o qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

2. Ammontare del Beneficio Economico e Modalità di Erogazione

La misura consiste in un contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 500,00 euro, erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. tramite la società controllata Postepay. Le carte, assegnabili in numero complessivo pari a 1.330.000, vengono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio, sono nominative e rese operative con l'accredito del contributo a partire da settembre 2024. Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza dal beneficio (cfr. l’art. 5, comma 4, del D.I.). Le somme devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025 (cfr. l’art. 8, comma 1, del D.I.).

Il contributo è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità (indicati nell’allegato 1 del D.I.), con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e all’acquisto di carburanti, nonché, in alternativa, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale (cfr. l’art. 3 del D.I.). Tale contributo può essere speso presso gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari e, per i carburanti, presso le imprese autorizzate alla vendita, individuati con apposita convenzione sottoscritta dalla competente Direzione generale del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (cfr. gli artt. 10 e 11 del D.I.).

3. Procedura per l’Individuazione dei Beneficiari e Termini Previsti

L’INPS, entro trenta giorni dalla pubblicazione del D.I. 4 giugno 2024 (quindi entro il 24 luglio 2024), mette a disposizione dei singoli Comuni, attraverso un apposito applicativo web, le liste di beneficiari in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 del citato D.I., individuando i nuclei familiari residenti in ciascun Comune sulla base dei dati elaborati secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità decrescente:

  1. Nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010; la priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.
  2. Nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2006; la priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.
  3. Nuclei familiari composti da non meno di tre componenti; la priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso (cfr. l’art. 4 del D.I.).

I Comuni, entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione degli elenchi sull’applicativo web dedicato, consolidano tali elenchi dopo aver verificato la residenza e le eventuali incompatibilità con altre misure locali percepite dai nuclei familiari (cfr. gli artt. 4 e 7 del D.I.).

L’INPS, decorso il termine di venti giorni, rende definitivi tali elenchi entro dieci giorni e li trasmette a Poste Italiane S.p.A. per la messa a disposizione delle carte, tramite Postepay (cfr. l’art. 7 del D.I.).

Successivamente, l’INPS fornisce ai Comuni il numero identificativo delle carte da includere nelle comunicazioni ai beneficiari per informarli dell’assegnazione del contributo e delle modalità di ritiro presso gli uffici postali abilitati. Ciascun Comune pubblicherà in evidenza sul proprio sito internet l’elenco dei beneficiari della carta riferito al territorio di competenza.

4. Modalità di Gestione degli Elenchi

Nell’applicativo web sono rese disponibili le seguenti funzioni:

  1. Selezione beneficiario dalla “lista beneficiari selezionabili dal Comune”. È possibile spostare un beneficiario nella “lista beneficiari selezionati” e ripristinarlo nella lista originaria.
  2. Esclusione beneficiario per il caso in cui il nucleo familiare non abbia i requisiti richiesti. L’esclusione di un beneficiario può avvenire solo a seguito di verifica da parte del Comune dell’assenza del diritto al contributo.
  3. Trasferimento nucleo: consente di verificare il requisito della residenza nel territorio. Se l'ANPR conferma una diversa residenza, il beneficiario viene trasferito nella lista del Comune di effettiva residenza.
  4. Modifica indirizzo di residenza e/o CAP: permette al Comune di correggere eventuali incongruenze nell’indirizzo di residenza del beneficiario.
  5. Consolida liste beneficiari: definisce il congelamento finale delle graduatorie dei beneficiari.

Le istruzioni operative sono pubblicate nell’applicativo web in un apposito manuale utente disponibile nella sezione “Guide e Allegati”.

5. Modalità di Accesso all’Applicativo Web

L’accesso al servizio è reso disponibile ai Comuni nel sito istituzionale dell’INPS nell’Area tematica “INPS e i Comuni” al menu “Servizi al cittadino”, selezionando la voce “Servizi” e poi “Carta dedicata a te”.

Per accedere all’applicativo web, i Comuni devono chiedere l’abilitazione con l’apposito modulo “MV62”, da trasmettere tramite PEC alle Strutture territorialmente competenti dell’INPS, unitamente alla copia del documento di identità dell’operatore per cui si chiede l’abilitazione. Il modulo “MV62” è reperibile sul sito istituzionale dell’INPS nella sezione “Moduli”.

Le richieste di abilitazione non devono essere presentate dagli operatori dei Comuni già abilitati lo scorso anno. I Comuni dovranno richiedere tempestivamente la profilazione degli operatori, mentre i Responsabili delle Strutture territoriali dell’INPS dovranno dare priorità alle richieste di abilitazione e di supporto tecnico.

 

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