Martedì 03 Dicembre 2024

Bonus Natale 2024: scopri come richiedere l'indennità fino a 100 euro. Online il self-service per ottenerlo

Bonus Natale 2024: scopri come richiedere l'indennità fino a 100 euro. Online il self-service per ottenerlo. Il Bonus Natale 2024, introdotto dal Decreto Legge Omnibus n.113/2024, è un’indennità destinata ai lavoratori dipendenti che rispettino specifici requisiti. Vediamo insieme come presentare domanda, quali sono le scadenze e i requisiti da rispettare.

Come Fare Richiesta per il Bonus Natale 2024

Per inoltrare la domanda, i lavoratori dipendenti devono accedere alla propria Area Personale e seguire questi passaggi:

  1. Accedere al menu Servizi.
  2. Selezionare la voce Stipendiali.
  3. Cliccare su Richiesta indennità D.L. n.113/2024 (Bonus Natale) e seguire la procedura guidata.

Scadenze per la Presentazione della Domanda

La domanda deve essere inoltrata entro le ore 12:00 del 22 novembre 2024. Per chi completerà la richiesta, a partire dal 14 novembre sarà disponibile online una ricevuta con il riepilogo dell’operazione.

Requisiti per Ottenere il Bonus

Il bonus è riservato ai lavoratori che rispettano i seguenti requisiti:

Erogazione del Bonus

Il Bonus Natale sarà incluso nel cedolino di dicembre 2024, insieme alla tredicesima mensilità. Chi non presenterà domanda entro il termine potrà comunque richiederlo tramite la dichiarazione dei redditi nel 2025.  

FAQ Bonus Natale


  1. A quanto deve ammontare il mio reddito complessivo per l’anno 2024 affinché io possa richiedere il bonus? Per avere diritto al bonus, il lavoratore richiedente deve avere un reddito complessivo non superiore a €28.000 per l’anno 2024, ferma la presenza del coniuge e di almeno un figlio entrambi a carico oppure di almeno un figlio a carico in assenza dell’altro genitore. I titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non possono essere beneficiari del bonus (art. 50 TUIR).
  2. L’erogazione del bonus è automatica? No, il bonus non viene erogato automaticamente dal datore. I lavoratori devono fare esplicita richiesta al sostituto di imposta, a seconda delle modalità da quest’ultimo indicate. In caso di mancata presentazione della domanda, sarà possibile fruire del bonus tramite la dichiarazione dei redditi nel 2025.
  3. Come posso richiedere il bonus? Al fine di facilitare la presentazione della richiesta, per i lavoratori del settore pubblico, la cui partita stipendiale è gestita da NoiPa, è stata istituita un’apposita funzionalità Self service presente nell’Area personale dell’Amministrato, nel menù “Servizi” sotto l’ambito “Stipendiali”.
  4. Vorrei richiedere il bonus ma non ho mai effettuato l’accesso a NoiPA. Cosa devo fare? L’accesso all’area privata del Portale NoiPA è possibile esclusivamente con SPID, CIE e CNS e all’App NoiPA esclusivamente con SPID e CIE. Per gli amministrati che accedono mediante Carta d’Identità Elettronica (CIE) livello 3 o CNS, l’utilizzo dei servizi dispositivi non richiede l’inserimento dell’OTP (One Time Password). Agli amministrati che si autenticano mediante SPID livello 2 o CIE livello 2, è richiesta invece la generazione dell’OTP per utilizzare i servizi dispositivi. L’OTP può essere richiesto attraverso l’App ufficiale NoiPA e non è più possibile riceverlo attraverso SMS. (Per informazioni su come abilitare l’OTP si rimanda al seguente link: Come abilitare il codice OTP con l’app NoiPA)
  5. Entro quando posso richiedere il bonus? Per i soli lavoratori del settore pubblico la cui partita stipendiale è gestita da NoiPa il termine per presentare la domanda scadrà alle ore 12:00 di venerdì 22 novembre 2024. (Per i lavoratori del comparto Sanità si rimanda alla FAQ n.8)
  6. Cosa succede se non richiedo il bonus entro il 22 novembre 2024? Oltre il 22 novembre 2024, l’indennità – ove spettante – sarà riconosciuta esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.
  1. Quando verrà erogato il bonus? Il bonus verrà erogato nel cedolino di dicembre 2024, insieme alla tredicesima mensilità.
  2. Sono un lavoratore dipendente di un’Azienda Sanitaria presente nel sistema NoiPA Sanità. Come faccio a ricevere il bonus? I lavoratori dipendenti di Aziende Sanitarie o Ospedaliere presenti nel sistema NoiPA non si avvarranno del sistema Self service, ma dovranno presentare al proprio datore di lavoro apposita dichiarazione entro e non oltre il 27/11 p.v., secondo le indicazioni fornite da ciascuna Azienda Sanitaria. Anche detti lavoratori dovranno confermare per iscritto il possesso dei requisiti previsti dalla legge, come specificato all’inizio delle presenti FAQ. La liquidazione avrà luogo nel cedolino di erogazione della tredicesima mensilità.
  3. Ho un contratto di lavoro dipendente stipulato nel corso dell’anno 2024. Il bonus mi spetta per intero? No, l’indennità è rapportata al periodo di lavoro nell’anno d’imposta 2024. Ai fini del computo del periodo di lavoro, si tiene conto dei giorni per i quali spetta il bonus, che coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione. Il sistema NoiPa parametrerà l’indennità alle mensilità lavorate nell’anno (saranno presi in considerazione tutti i mesi nei quali il dipendente ha prestato servizio per almeno una giornata lavorativa). In sede di conguaglio fiscale, nella mensilità di febbraio 2025, il sostituto di imposta potrà recuperare in tutto o in parte l’indennità a seguito della verifica dell’ammontare del reddito effettivamente percepito e del periodo di lavoro effettivamente svolto. Ulteriore verifica sarà espletata dall’Agenzia dell’Entrate in sede di dichiarazione dei redditi.
  4. Ho cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024. Mi spetta il beneficio? Il lavoratore dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2024 può beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno di imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.
  5. Il percepimento del bonus aumenta il reddito complessivo? No, l’indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
  6. Sono un lavoratore dipendente con figli a carico e convivente con l’altro genitore. Posso usufruire del bonus? No. Il bonus spetta solo ai lavoratori con coniuge fiscalmente a carico o in caso di famiglia monogenitoriale.
  7. Cosa di intende per nucleo familiare “monogenitoriale”? Un nucleo familiare “monogenitoriale” sussiste se il lavoratore richiedente, fermo il requisito di un figlio fiscalmente a proprio carico, versa in una delle seguenti ipotesi:
  1. Sono una lavoratrice dipendente con reddito inferiore a 28.000 euro, ho un figlio a carico, sono separata legalmente ed effettivamente dal padre di mio figlio ma convivo di fatto con una persona: posso usufruire del bonus? Se l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio, il bonus spetta. Se l’altro genitore ha riconosciuto il figlio il bonus NON spetta.
  2. Posso richiedere il bonus se sono unito civilmente con una persona del mio stesso sesso? Sì, purché sussistano gli altri requisiti sostanziali.
  3. Sono un lavoratore dipendente, soddisfo tutti i requisiti indicati dalla legge per richiedere il bonus e percepisco l’assegno unico e universale per figli a carico minori di 21 anni. Posso richiedere il bonus? Sì, la fruizione dell’assegno unico e universale per i figli a carico non osta a quella del bonus Natale.
  4. Ho un contratto di lavoro a tempo determinato, posso usufruire del beneficio? Sì, ai fini del riconoscimento del bonus è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024, a nulla rilevando la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro (ad esempio lavoro a tempo determinato o indeterminato).
  5. Un contratto di lavoro part time comporta una riduzione del bonus? Nessuna riduzione del bonus è prevista in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro.
  6. Ho più contratti di lavoro dipendente. Come si calcola il numero dei giorni per i quali spetta il bonus? In caso di presenza di più redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta. In caso invece di successione di più contratti di lavoro nel tempo, il bonus sarà erogato dall’ultimo datore di lavoro per la quota di competenza in relazione all’ultimo rapporto di lavoro. Eventuali recuperi e/o integrazioni saranno possibili in sede di dichiarazione dei redditi.
  7. Che succede se non ricevo il bonus nonostante ne abbia i requisiti? Qualora il lavoratore, pur avendo diritto all’indennità, non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta, lo stesso può beneficiarne nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.
  8. Che cosa succede nel caso in cui il bonus, già riconosciuto insieme alla tredicesima mensilità, risulti non spettante? Per i lavoratori del settore pubblico, la cui partita stipendiale è gestita da NoiPa, qualora l’indennità risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo verrà recuperato in sede di conguaglio fiscale, a condizione che il rapporto di lavoro sia ancora in essere nel mese di febbraio 2025. In caso contrario l’indennità verrà recuperata in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2024.
  9. Ho sbagliato ad inserire una richiesta e ho bisogno di inserire una nuova. Come posso fare?

Sezione dedicata al Personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese mediante incarichi di supplenza breve e saltuaria (di seguito “supplenti brevi e saltuari”)

a. I supplenti brevi e saltuari possono richiedere il bonus? Sì, anche i supplenti brevi e saltuari possono richiedere il bonus, se soddisfano le condizioni contemplate dall’art. 2-bis del d.l. n. 113/2024. Si segnalano, a tal proposito, anche le indicazioni riportate nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 10/10/2024. b. A quanto ammonterà il bonus spettante ai supplenti brevi e saltuari? Il bonus spetterà in base ai giorni di servizio che hanno dato diritto alla retribuzione. c. Che succede nel caso in cui il bonus risulti non spettante o spettante in misura inferiore? Qualora l’indennità già erogata dal sostituto d’imposta al supplente breve e saltuario risulti successivamente non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo sarà recuperato in sede di dichiarazione dei redditi 2025 relativi all’anno d’imposta 2024. Tale previsione non è valida per i titolari di contratti di supplenza fino al termine dell’attività didattica e di supplenza annuale, per i quali il recupero avverrà in sede di conguaglio fiscale (v. FAQ n. 21). d. Sono un supplente breve e ho presentato richiesta per il bonus entro il termine indicato da NoiPA. Quando riceverò il bonus? Se verrà emesso un cedolino nella mensilità di dicembre 2024, l’indennità sarà corrisposta in tale data. In caso contrario, il supplente breve e saltuario potrà fruire del bonus esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi 2025 relativi all’anno di imposta 2024. e. Sono un supplente breve e saltuario e non ho presentato richiesta per il bonus entro il termine indicato da NoiPA. Posso comunque ricevere il bonus? Sì, in tal caso è possibile beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025. f. Sono un supplente breve e saltuario, ho presentato richiesta per il bonus entro il termine indicato da NoiPA, ma il mio contratto non è ancora visibile all’interno del sistema NoiPA. Posso comunque ricevere il bonus? L’erogazione del bonus nel mese di dicembre è condizionata alla presenza di un contratto a sistema e alla presenza di un’emissione nella medesima mensilità. Conseguentemente, se per qualsiasi ragione il contratto non fosse stato ancora acquisito a sistema o non vi fosse un’emissione a dicembre, sarà possibile beneficiare dell’indennità esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.

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