Ieri il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la determinazione di intervento nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Calabria avverso taluni articoli del decreto approvato da due rami della Camera. Si sposta dunque alla Consulta il conflitto istituzionale tra Regione e Governo innescato dal Decreto sulle misure emergenziali per la sanità calabrese. Di certo i tempi per la definizione della questione non saranno immediati. Trascorreranno dei mesi e nel frattempo la legge che sottrae alla Regione le prerogative riguardanti la nomina dei manager delle Aziende sanitarie e ospedaliere avrà modo di esplicare i suoi effetti sulla governance degli enti, sulle assunzioni e sul controllo in genere della sanità calabrese. Nel dettaglio, Il Capo della nuova legge è quello dedicato specificamente alla Regione Calabria: tra le altre cose viene disciplinata una verifica straordinaria sui direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale, prevedendo che il Commissario ad acta (dunque non la Regione) effettui, in termini più abbreviati (ogni 6 mesi), una verifica straordinaria sull'attività dei direttori generali anche al fine di accertare se le azioni poste in essere da ciascun direttore siano coerenti con gli obiettivi di attuazione del piano di rientro. In caso di valutazione negativa il Commissario ad acta può provvedere motivatamente, entro quindici giorni dall’avvio del procedimento, a dichiararne l’immediata decadenza dall’incarico, nonchè a risolverne il relativo contratto. In caso di valutazione negativa, il Commissario ad acta nomina un Commissario straordinario, previa intesa con la Regione da acquisirsi entro 10 giorni. In caso di mancata intesa la nomina è effettuata dal Ministero della salute. E’ stata inoltre introdotta l’istituzione di un’Unità di crisi speciale per effettuare ispezioni straordinarie presso le Asl, Ao e Aou della regione. Prevista una verifica periodica (comunque non oltre 60 giorni dalla nomina), da parte del Commissario straordinario o del direttore generale dell’attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Sempre il Capo I «ospita» anche la revisione dei tetti di spesa per le assunzioni in tutto il Ssn, che non potrà superare il valore della spesa sostenuta nel 2018, o, se superiore, il valore della spesa prevista dalla legge del 2009, con importi però incrementati annualmente, a livello regionale, del 5 per cento del Fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente. Inoltre si interviene sulla disciplina relativa al blocco del turnover stabilito dalla legge 311/2004, sopprimendo il blocco automatico del turnover del personale del servizio sanitario regionale previsto per le regioni in piano di rientro che non abbiano rispettato le previsioni del Piano medesimo. Cambiano anche i criteri di selezione dei direttori generali degli enti del servizio sanitario nazionale. La rosa dei candidati sarà proposta secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire. La norma vale solo per le regioni commissariate, dove il governatore sceglierà nell’ambito della graduatoria di merito. La legge contiene anche, nel Capo II, misure in materia di formazione sanitaria e di medici di medicina generale, prorogando a luglio 2021 l’entrata in vigore del nuovo esame di abilitazione a medicina, ammettendo ai concorsi per ruoli dirigenziali i medici in formazione specialistica nonchè i medici veterinari iscritti all’ultimo anno, e dando la possibilità alle Asl di assumere a tempo determinato gli specializzandi, per un periodo non superiore a 12 mesi.