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Green Pass, quando e dove è richiesta la Certificazione verde COVID-19 - Consulta le nuove regole

Green Pass, quando e dove è richiesta la Certificazione verde COVID-19.

La Certificazione verde COVID-19 nasce per facilitare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19. Attesta di aver fatto la vaccinazione o di essere negativi al test o di essere guariti dal COVID-19. La Certificazione contiene un QR Code che permette di verificarne l’autenticità e la validità. La Commissione europea ha creato una piattaforma comune (Gateway europeo) per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutti i Paesi dell’UE: apre una nuova finestra. In Italia la Certificazione viene emessa esclusivamente attraverso la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute in formato sia digitale sia cartaceo.

Per saperne di più consulta la pagina Certificato COVID digitale dell'UE

Chi può ottenere la Certificazione verde COVID-19?

La Certificazione verde COVID-19 viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente a chi:

  • * ha fatto la vaccinazione, a ogni dose di vaccino viene rilasciata una nuova certificazione;
  • * è risultato negativo a un test molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;
  • * è guarito da COVID-19 da non più di sei mesi.

Quali tipi di test sono validi per avere la Certificazione verde Covid-19 in Italia?

Attualmente i test validi per avere la Certificazione verde Covid-19 sono i seguenti:

  • test molecolare: permette di rilevare la presenza di materiale genetico (RNA) del virus; questo tipo di test è effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un tampone naso-faringeo ad oggi il gold standard, o su campione salivare secondo i criteri previsti dalla Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2021: apre una nuova finestra.
  • test antigenico rapido inserito nell'elenco comune europeo: apre una nuova finestra dei test antigenici rapidi per COVID-19: questo test effettuato tramite tamponi nasali, orofaringei o nasofaringei permette di evidenziare rapidamente (30-60 min) la presenza di componenti (antigeni) del virus. Deve essere effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato che ne certifica il tipo, la data in cui è stato effettuato e il risultato e trasmette i dati per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria alla Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione della Certificazione.

Sono al momento esclusi autotest rapidi, test antigenici rapidi su saliva e test sierologici.

test molecolari su campione salivare sono considerati un'opzione alternativa ai tamponi oro/nasofaringei esclusivamente nelle seguenti circostanze:

  • * per individui (sintomatici o asintomatici) fragili con scarsa capacità di collaborazione (ad esempio anziani in RSA, disabili, persone con disturbi dello spettro autistico);
  • * nell’ambito di attività di screening in bambini coinvolti nel Piano di Monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico;
  • * per lo screening dei contatti di caso in bambini anche se la scuola non fa parte del Piano di Monitoraggio;
  • * per operatori sanitari e socio-sanitari nel contesto degli screening programmati in ambito lavorativo.

In caso di positività del test salivare molecolare non sarà necessario effettuare un test di conferma su campione nasofaringeo/orofaringeo.

Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2021 – pdf

Quando e dove è obbligatoria la Certificazione verde COVID-19 in Italia?

Lavoro pubblico e privato

Fino al 30 aprile 2022, l’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 è indispensabile per  accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati:

  • * tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche per accedere ai luoghi di lavoro è tenuto a essere in possesso, da esibire su richiesta, della Certificazione verde Covid-19. L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni;
  • * chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato, per accedere ai luoghi di lavoro, è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione verde COVID-19. L’obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso la medesima sede, anche con contratto esterno;
  • * il personale amministrativo, i magistrati, i difensori, i consulenti, i periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire la Certificazione verde COVID-19. L’obbligo non si estende ai testimoni e alle parti del processo.

La Certificazione verde Covid-19 è inoltre richiesta per partecipare ai concorsi pubblici.

Mezzi di trasporto

Fino al 30 aprile 2022, la Certificazione verde COVID-19, all’interno del territorio italiano, consente di:

  • * volare su aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • * viaggiare su navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
  • * prendere treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • * spostarsi con autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • * prendere autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Consulta la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato”.

Scuola e Università

L’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 è necessaria per accedere alle strutture delle istituzioni scolastiche e universitarie.

L’obbligo riguarda:

  • * chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Sono esclusi i bambini, gli alunni e gli studenti nonché coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore. Non devono presentare la Certificazione verde COVID-19 neanche i soggetti esenti dalla campagna vaccinale anti Sars-Cov2 muniti di idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione;
  • * chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, compresi gli studenti.

Consulta la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato”.

Per saperne di più

Strutture sanitarie, socio-sanitarie e veterinarie

In base alle motivazioni di accesso come pazienti, accompagnatori o visitatori, alle strutture sanitarie, socio-sanitarie, studi medici pubblici o privati, strutture residenziali socio-assistenziali, hospice e strutture sanitarie veterinarie, le disposizioni sulla presentazione delle Certificazioni verdi COVID-19 cambiano.

Fino al 31 dicembre 2022, alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali sono consentite uscite temporanee, purché muniti di green pass.

Consulta la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato” per essere sempre aggiornato sulle nuove disposizioni.

Attività e servizi

Fino al 30 aprile 2022, la Certificazione verde COVID-19 è richiesta per:

  • * mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • * servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  • * corsi di formazione pubblici e privati;
  • * colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  • * partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive, che si svolgono all’aperto;
  • * piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • * convegni e congressi;
  • * centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • * feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  • * attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • * attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • * partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportive.

Consulta la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato”.

E' gratuita la Certificazione verde COVID-19?

Sì, la Certificazione verde COVID-19 è gratuita. Non occorre pagare nulla per scaricarla o visualizzarla o stamparla. Nessun costo viene richiesto con la notifica, che puoi ricevere soltanto:

  • * via email da mittente "Ministero della Salute" (noreply.digitalcovidcertificate@sogei.it)
  • * via SMS da mittente MIN SALUTE

In quanto tempo viene generata e per quanto tempo è valida la Certificazione?

Il tempo di emissione e la durata della Certificazione variano a seconda della prestazione sanitaria a cui sono collegati.

In caso di vaccinazione:

  • * per la prima dose la Certificazione sarà generata entro 48 ore dopo la somministrazione, ma avrà validità a partire dal 15° giorno dalla prima dose e fino alla dose successiva;
  • * per la dose di completamento del ciclo vaccinale primario e vaccinazione a seguito di guarigione, la Certificazione sarà generata entro 48 ore e sarà valida per 6 mesi (180 giorni) dalla data di vaccinazione;
  • * per la dose di richiamo (booster) e per chi avesse ricevuto la “quarta dose”, la Certificazione sarà generata entro 48 ore e ha efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Per ragioni tecniche, la sua validità è collegata alla scadenza del sigillo elettronico qualificato, che è al massimo di 18 mesi (540 giorni), trascorsi i quali, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo, la Piattaforma Nazionale-DGC emette una nuova Certificazione verde COVID-19 con validità tecnica di ulteriori 540 giorni, dandone comunicazione all’intestatario.

Nei casi di guarigione da COVID-19:

  • * se si è contratta l’infezione Covid-19 senza essere vaccinati, la Certificazione per guarigione sarà generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di * guarigione e sarà valida in Unione Europea fino alla data di fine validità e in Italia 180 giorni (6 mesi) dalla data di inizio validità;
  • * se si è contratta l’infezione Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino, la Certificazione per guarigione sarà generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione e sarà valida in Unione Europea fino alla data di fine validità e in Italia 180 giorni (6 mesi) dalla data di inizio validità;
  • * se si è contratta l’infezione Covid-19 dopo il completamento del ciclo vaccinale primario oppure dopo la dose di richiamo (booster) la Certificazione è generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione. La durata di questa Certificazione verde COVID-19 per guarigione post vaccinazione sarà valida in Unione Europea fino alla data di fine validità e in Italia dalla data di inizio validità senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità di:

  • * 48 ore dall’ora del prelievo in caso di test antigenico rapido;
  • * 72 ore dall’ora del prelievo in caso di test molecolare.

Ricorda che per ogni vaccinazione, test o guarigione viene emessa una nuova Certificazione verde COVID-19 e ricevi via SMS o email un messaggio con un nuovo codice AUTHCODE per scaricarla. Se non dovessi riceverlo puoi recuperarlo autonomamente su questo sito.

Tutte le Certificazioni ricevute restano contemporaneamente valide fino alla loro specifica scadenza e ognuna ha un suo diverso QR code.

Green pass rafforzato

Che differenza c’è tra green pass base e rafforzato?

La differenza sta a indicare quali tipi di Certificazione verde COVID-19 sono validi per diversi utilizzi e periodi di tempo, che possono variare con l’evolversi della situazione epidemiologica.

  • * Green pass base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.
  • * Green pass rafforzato: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

A cosa serve il green pass rafforzato?

'utilizzo del green pass rafforzato cambia a seconda dell’evoluzione epidemiologica.

Per essere sempre aggiornato, consulta la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato”. Vai a governo.it: apre una nuova finestra su governo.it

Riferimenti normativi

Come avviene la verifica del green pass rafforzato?

I controlli possono essere effettuati utilizzando l’app VerificaC19, che è in grado di riconoscere la validità dei certificati utilizzando l’impostazione RAFFORZATA presente nel menu “Tipologia di verifica”, che va selezionata dal verificatore prima di effettuare la scansione del QR code.

Questa impostazione va utilizzata soltanto nei casi in cui è richiesto il green pass rafforzato, cioè solo da vaccinazione o guarigione, per usufruire dell’attività o del servizio.

Consulta la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato”.

Per avere il green pass rafforzato bisogna scaricare una nuova Certificazione verde COVID-19?

Per green pass rafforzato si intende la Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19, non è una nuova certificazione.

Pertanto, se ne sei già in possesso, basterà presentare agli addetti alle verifiche il green pass da vaccinazione o da guarigione in corso di validità.

Se hai fatto una dose di richiamo (booster) di vaccino, ricorda che verrà emessa una nuova Certificazione verde COVID-19 e riceverai via SMS o email un messaggio con un nuovo codice AUTHCODE per scaricarla. Se non dovessi riceverlo entro 48 ore dalla vaccinazione puoi provare a recuperarlo autonomamente su questo sito.

Controlla sempre la scadenza della tua Certificazione verde COVID-19 e assicurati che non sia scaduta o stia per scadere.

Persone vaccinate

Ho fatto la terza dose di vaccino, riceverò una Certificazione verde COVID-19?

Sì, per ogni dose viene emessa una nuova Certificazione verde COVID-19 e riceverai via SMS o email un messaggio con un nuovo codice AUTHCODE. Se non dovessi riceverlo entro 48 ore dalla vaccinazione puoi provare a recuperarlo autonomamente su questo sito.

Le nuove Certificazioni per “terza dose” (anche dette dose “booster” o “richiamo”) e “seconda dose” nel caso di vaccino Janssen (Johnson & Johnson) o vaccino dopo guarigione vengono emesse entro 48 ore dalla vaccinazione.

Dal 27 dicembre 2021, come da decisione europea: apre una nuova finestra, i green pass vaccinali di richiamo vengono emessi indicando nel "numero di dosi effettuate / numero totale dosi previste":

  • * 2 di 1 nel caso di richiamo dopo un vaccino monodose (Janssen);
  • * 2 di 1 nel caso di richiamo dopo dose unica a seguito di guarigione da Covid-19;
  • * 3 di 3 nel caso di richiamo dopo un ciclo vaccinale con due dosi o nel caso di richiamo per le persone vaccinate all’estero con un vaccino non autorizzato da EMA;
  • * 4 di 4 nel caso si sia tra coloro che hanno ricevuto la “quarta dose” di vaccino.

Ho già scaricato un green pass vaccinale per dose booster, ma ho ricevuto recentemente un messaggio con un nuovo authcode, perché?

Chi avesse ricevuto la dose booster di vaccino prima dell'11 novembre 2021 potrebbe aver ottenuto la Certificazione verde COVID-19 con indicazione “dose 3 di 2”. Al fine di allineare le Certificazioni alla dizione prevista dalla decisione europea: apre una nuova finestra, questi utenti riceveranno un messaggio dalla Piattaforma nazionale DGC, via email o SMS, con il nuovo authcode per scaricare la Certificazione con la dicitura 3 di 3 che sostituisce la precedente.
In Italia la Certificazione può essere utilizzata anche con la dicitura “dose 3 di 2”. Scaricare la nuova Certificazione con la dicitura 3 di 3 è importante per coloro che devono viaggiare in altri Paesi europei, onde evitare disagi.

Persone guarite

Sono guarito dal Covid da meno di sei mesi, come faccio a ottenere la Certificazione verde Covid-19?

Per prima cosa è necessario che il tuo certificato di guarigione venga trasmesso a livello centrale. Il tuo medico curante o l'ASL che ha emesso la certificazione di fine isolamento dovranno infatti inserire i tuoi dati nel Sistema Tessera Sanitaria. Solamente dopo tale inserimento il Ministero della Salute potrà generare in automatico la tua Certificazione verde Covid-19.

Sono guarito dal Covid-19 da meno di 6 mesi, ma non ho ricevuto la Certificazione COVID-19. Che cosa posso fare?

Solo alcune Regioni hanno trasmesso alla Piattaforma nazionale-DGC i dati delle guarigioni per l'emissione automatica delle Certificazioni verdi per guarigione. Se non hai ricevuto un SMS o email con l'AUTHCODE e non la trovi nella sezione “Messaggi” dell’App IO o accedendo con SPID dal sito www.dgc.gov.it, è probabile che il medico o la Asl non abbiano inserito nel sistema Tessera sanitaria i dati relativi al tuo certificato di guarigione. In questo caso devi rivolgerti al tuo medico di famiglia o alla Asl perché inseriscano i dati nel sistema. La Certificazione verde COVID-19 per guarigione verrà rilasciata dopo qualche minuto.

Ho fatto la prima dose di vaccino e dopo ho preso il Covid-19, posso avere il green pass per ciclo primario completato?

Se hai contratto il Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di un vaccino che ne prevede due per completare il ciclo primario, e l'infezione da Covid-19 è avvenuta oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino (fa fede la data del primo test molecolare positivo), riceverai la Certificazione verde COVID-19 per completamento del ciclo primario insieme al green pass per guarigione.

Se hai contratto il Covid-19 entro quattordici giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino, per ricevere il green pass di ciclo vaccinale primario completato è necessaria una seconda dose, da effettuare entro 180 giorni dall'infezione (fa fede la data del primo test molecolare positivo).

Circolare del Ministero della Salute del 9 settembre 2021 - pdf: apre una nuova finestra

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