Bonus vacanze 2021: il decreto “Milleproroghe” (decreto legge n. 183/2020, convertito con la legge n. 21 del 26 febbraio 2021) ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine di utilizzo dell’agevolazione “tax credit vacanze” o Bonus Vacanze. Pertanto, chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 ha tempo per utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021.
La proroga, quindi, fa riferimento esclusivamente alla scadenza per l’utilizzo del vaucher. Non vi sono invece novità in merito al termine ultimo di presentazione della domanda per richiedere l’agevolazione, che sono ormai scaduti. Nel Decreto Rilancio figura infatti come data di scadenza per procedere con la richiesta il 30 dicembre 2020, termine che non ha subito alcuna modifica o proroga.
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Può usufruirne un solo componente per nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta. Il bonus è riconosciuto fino a un importo massimo di 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone. L’importo è ridotto a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione, per i servizi resi da una singola impresa turistica e documentate con fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, nei quali sia indicato il codice fiscale di chi intende fruire dell’agevolazione. Il bonus è fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Lo sconto praticato viene recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione senza limiti di importo, attraverso il modello F24.
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In alternativa può essere ceduto a terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. La presente guida intende fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente il nuovo “bonus vacanze”, illustrando modalità e adempimenti, precisati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020, adottato previo parere favorevole dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, sentito l’Istituto nazionale della previdenza sociale e dalla circolare n. 18/E del 3 luglio 2020.
Dove spendere il bonus vacanze: strutture aderenti
Alcuni siti consentono di verificare quali siano le strutture aderenti al Bonus Vacanze 2021. E’ possibile ad esempio consultare il portale bonusvacanza.italyhotels.it (iniziativa di Federalberghi) o il sito dei bed&breakfast. La validità del bonus si certifica attraverso il codice del bonus indicato nell’applicazione “IO” comunicato al momento del rilascio.
L’AGEVOLAZIONE
In cosa consiste
Il bonus, richiesto dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, può essere utilizzato, una sola volta, nel periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, per il pagamento di servizi offerti - in ambito nazionale - da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast abilitati a livello nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
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Il bonus, riconosciuto per il periodo d’imposta 2020 e 2021, spetta nella misura massima di:
• * 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone
• * 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone
• * 150 euro per quelli composti da una sola persona.
- -Può essere fruito da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta.
- - Non ci sono vincoli per l’utilizzo: si può scegliere liberamente se utilizzare il bonus per una vacanza in cui siano presenti tutti i familiari oppure solo alcuni, e non è necessario che sia presente il soggetto che lo ha richiesto.
- - Il beneficio spetta per l’80% sotto forma di sconto sull’importo dovuto al fornitore del servizio turistico e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020 o 2021 (in funzione dell’anno in cui è avvenuto l’utilizzo), che verrà presentata dal componente del nucleo familiare che ha usufruito dello sconto.
- - Per poter utilizzare l’agevolazione è necessario verificare preventivamente con il fornitore del servizio turistico che aderisca all’iniziativa e “accetti” il bonus.
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ATTENZIONE - Il bonus vacanze deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica e, nel caso di corrispettivo dovuto inferiore al bonus, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è più utilizzabile.
La stessa persona che ha utilizzato il bonus presso l’operatore turistico e alla quale è intestata la fattura o il documento commerciale o lo scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore può poi fruire della detrazione del 20%, indicando tale importo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020 (o 2021, a seconda dell’anno in cui il bonus viene utilizzato). L’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.
ATTENZIONE -Il bonus deve essere comunicato al fornitore del servizio turistico solo al momento dell’effettivo pagamento dell’importo dovuto per la vacanza, per poter ottenere lo sconto sul corrispettivo dovuto.
Non è ammesso un utilizzo del bonus diverso da quello previsto dalla norma e descritto in questa guida (ad esempio non è ammessa la cessione del bonus, da parte del cittadino, a soggetti terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro).
Lo sconto sul corrispettivo del servizio turistico viene recuperato poi dal fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le modalità previste per il soggetto cedente.
ATTENZIONE - Il bonus vacanze viene richiesto ed erogato in modalità esclusivamente digitale. Per ottenerlo è necessario avere un’identità digitale (SPID o CIE) e aver installato ed effettuato l’accesso all’applicazione per smartphone e tablet denominata IO, l’app dei servizi pubblici.
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A chi spetta
Possono fruire dell’agevolazione i nuclei familiari con indicatore ISEE in corso di validità - ordinario o corrente - non superiore a 40.000 euro.
Per il calcolo dell’indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), occorre presentare all’Inps la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica di un nucleo familiare e che ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.
Accedendo al sito dell’Inps è possibile presentare la DSU in modalità non precompilata o precompilata: quest’ultima contiene alcuni campi già precompilati dall’Agenzia delle entrate e dall’Inps. In alternativa è possibile rivolgersi ai Centri di assistenza fiscale (Caf) che prestano assistenza all’utente a titolo gratuito.
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ATTENZIONE - Qualora il nucleo familiare abbia subito delle variazioni nel numero dei componenti rispetto a quelli presenti nella DSU ordinaria in corso di validità, prima di procedere a richiedere il bonus vacanze è necessario presentare una nuova DSU ordinaria relativa agli attuali componenti del nucleo, per aggiornare l’indicatore ISEE e l’elenco dei componenti del nucleo.
Se la situazione economica dei componenti del nucleo familiare è significativamente variata rispetto alla situazione rappresentata nella DSU ordinaria, è possibile presentare una nuova DSU per il calcolo dell’ISEE corrente: l’indicatore può, infatti, essere aggiornato prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato (ultimi 12 mesi o 2 mesi).
Maggiori informazioni sulle modalità di compilazione della DSU ordinaria e corrente e sulla richiesta dell’ISEE sono disponibili sul sito dell’Inps (Istituto nazionale della previdenza sociale) nel quale sono pubblicate una serie di FAQ in materia di ISEE, oppure presso il Caf a cui l’utente si sia rivolto.
Il bonus è utilizzabile da uno (e solo uno) dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente, purché risulti intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore. Lo stesso componente che lo utilizza è quello che potrà beneficiare della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020 o 2021.
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Altri requisiti
Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una singola struttura (il bonus, quindi, deve essere utilizzato per un solo pagamento, senza possibilità di frazionarlo) e devono essere documentate da fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, nei quali deve essere indicato il codice fiscale del componente del nucleo familiare che intende fruire del bonus.
La legge n. 126/2020 ha modificato la norma istitutiva dell’agevolazione, prevedendo che il pagamento del servizio può essere corrisposto anche con l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, oltre che – come già previsto inizialmente - di agenzie di viaggio e tour operator.
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