Venerdì 15 Novembre 2024

Che significa maternità surrogata? E perché in Italia è una pratica medica vietata

Che significa maternità surrogata? Con il termine maternità surrogata - come si legge sul sito aldricus.giustizia.it - si definisce la pratica in cui una donna si obbliga contrattualmente a portare avanti una gravidanza per conto dei cd. genitori intenzionali o committenti. Viene così impiantato nel suo utero un embrione creato artificialmente mediante inseminazione o fecondazione in vitro di un ovocita di donatrice anonima (o della stessa madre surrogata o della madre committente) e del seme del padre intenzionale (o di donatore anonimo).  In molti Paesi, la donna che partorisce un bambino ne è considerata la madre a tutti gli effetti, e gli accordi prenatali sulla futura nascita sono considerati nulli (come, ad esempio, in Italia). Alcuni Paesi (come ad esempio il Canada) ne proibiscono la forma retribuita ammettendone quella altruistica, gestita da agenzie specializzate che prevedono un rimborso per le spese mediche delle donatrici, oltre a tutti gli oneri dovuti alla pratica. Altri ancora invece, come di cui sopra, permettono entrambe le forme (Georgia, Ucraina, et alia). In Italia la surrogazione di maternità costituisce una pratica medica vietata, punita con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Si distingue, infatti, tra maternità surrogata tradizionale e  maternità surrogata gestazionale a seconda che l’ovocita fecondato con seme del padre committente (o di donatore di gameti maschili) appartenga rispettivamente alla madre surrogata o a una donatrice anonima (o più raramente alla madre intenzionale). La madre surrogata si impegna altresì a rinunciare a qualsiasi diritto sul bambino al momento della nascita: il neonato viene affidato immediatamente ai genitori intenzionali e il rapporto di genitorialità legale viene quindi stabilito in favore di entrambi o del solo genitore intenzionale-genetico, in base alla normativa locale applicabile, secondo modalità giuridiche diverse (quali, ad esempio, il rilascio di un certificato di nascita o l’emissione di un provvedimento giurisdizionale successivo al parto che attesti la co-genitorialità della coppia committente sul bambino). La madre surrogata può agire a titolo gratuito (ricevendo soltanto un rimborso per le spese mediche sostenute, cd. maternità surrogata altruistica) o a titolo oneroso (percependo un compenso, cd. maternità surrogata commerciale). A causa dei rischi di sfruttamento della madre surrogata e dei pericoli legati al traffico di minori, tale tecnica procreativa è oggetto di accesi dibattiti sul piano etico-giuridico. Essa è variamente disciplinata a livello statale: in alcuni ordinamenti è ammessa, in altri è vietata, in altri ancora è meramente tollerata, senza essere in alcun modo disciplinata. L’ordinamento italiano vieta e sanziona penalmente qualsiasi ricorso alla maternità surrogata (art. 12, 6° comma, legge n. 40/2004 recante norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita). Le profonde divergenze normative esistenti a livello statale circa l’ammissibilità e la regolamentazione della maternità surrogata, oltre all’assenza di norme uniformi a livello internazionale, spingono sempre più coppie e singoli a recarsi all’estero al fine di realizzare ivi il proprio progetto parentale, allorquando quest’ultimo è vietato o anche soltanto disciplinato più severamente nello Stato di appartenenza (cd.  “turismo procreativo”). Nella prospettiva internazionalprivatistica, l’istituto della maternità surrogata viene in rilievo rispetto alla domanda di riconoscimento dello status filiationis del minore nato all’estero a seguito di maternità surrogata proposta nello Stato di origine dei genitori intenzionali, quando nello Stato richiesto tale pratica è vietata o regolata con condizioni più stringenti rispetto alla normativa applicata nello Stato di nascita. La questione può chiamare in causa diverse norme di diritto internazionale privato a seconda che lo status di figlio sia contenuto in provvedimenti stranieri di natura amministrativa (certificato di nascita straniero) e/o giudiziaria (provvedimento con cui si attribuisce prima o dopo la nascita la co-genitorialità legale a entrambi i genitori intenzionali a prescindere dal legame genetico di questi ultimi con il minore: es. parental order del Regno Unito). Sul punto, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo si è espressa in diverse occasioni a partire dal 2014. È ormai consolidato il principio di diritto enunciato nelle cause “gemelle” Mennesson c. Francia e Labassee c. Francia (2014), ove la Corte ha riscontrato la violazione del diritto all’identità personale (art. 8 CEDU) dei minori nati all’estero a seguito di maternità surrogata in relazione al rifiuto opposto dalle autorità francesi di trascrivere i certificati di nascita di questi ultimi laddove uno dei genitori intenzionali (il padre) sia anche il genitore genetico dei minori. Tale principio, enunciato rispetto a una coppia di cittadini francesi, eterosessuali e regolarmente coniugati in Francia, è stato poi applicato anche in altri casi (Foulon e Bouvet c. FranciaLaborie c. Francia). Più di recente, nel primo parere consultivo reso dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo il 10 aprile 2019 in forza del Protocollo 16 allegato alla CEDU, la Corte ha affrontato il profilo della tutela convenzionale della domanda di riconoscimento della responsabilità genitoriale legale in favore della madre intenzionale-non genetica. La Grande Camera ha stabilito che gli Stati contraenti sono tenuti a offrire la possibilità di un riconoscimento dello status del genitore meramente intenzionale, secondo modalità discrezionalmente determinate dall’ordinamento interessato, purché rispettose dei requisiti di tempestività e effettività. Tale principio di diritto, non vincolante né per lo Stato richiedente né per gli Stati che hanno ratificato il Protocollo, è stato successivamente applicato dalla Corte di Strasburgo in due recenti pronunce, rese anch’esse nei confronti della Francia. Occorre rilevare infine che nel caso Paradiso e Campanelli c. Italia (2015), la Corte, per motivi meramente procedurali (il mancato esaurimento dei ricorsi di diritto interno) non si è pronunciata sulla questione della compatibilità con la Convenzione del diniego di riconoscimento opposto dalle autorità italiane rispetto alla nascita in Russia di un minore nato da maternità surrogata e “doppia eterologa”, ossia non legato geneticamente a nessuno dei due genitori intenzionali (coppia italiana eterosessuale e sposata). Dopo alcune pronunce più risalenti sul riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione straniero derivante da maternità surrogata, la giurisprudenza italiana sul tema sembra aver sviluppato due diverse linee di tendenza. Da un lato, in forza degli obblighi di tutela sanciti dall’art. 8 della CEDU derivanti dal principio Mennesson c. Francia e Labassee c. Francia, l’ordinamento giuridico italiano riconosce il rapporto di filiazione in questione rispetto al solo genitore genetico (ossia il partner maschile di una coppia eterosessuale o omosessuale). Dall’altro, esso nega, per contrasto con l’ordine pubblico, il riconoscimento dello status parentale con il genitore intenzionale-non biologico (ossia il partner maschile o femminile di una coppia omosessuale o eterosessuale), imponendo, in via alternativa, al genitore intenzionale la possibilità di ricostituire in Italia il proprio legame parentale attraverso la domanda all’autorità giudiziaria italiana dell’adozione in casi particolari ai sensi dell’art. 44, lett. d, della legge n. 184/1983 (Cass., sez. un., sentenza 8 maggio 2019, n. 12193). Tale posizione resta tuttora invariata nonostante le questioni di legittimità costituzionale proposte dinanzi alla Corte Costituzionale italiana con ordinanza della Corte di cassazione del 29 aprile 2020. La Corte Costituzionale infatti si è pronunciata con sentenza n. 33/2021 ove ha dichiarato infondate le questioni sollevate invitando contestualmente il legislatore italiano a statuire quanto prima in materia.    

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