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Come rinnovare la patente di guida scaduta - Ecco la GUIDA 2022

Come rinnovare la patente di guida scaduta? ecco le indicazioni del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Come rinnovare la patente di guida scaduta? Ecco le indicazioni del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

La patente di guida deve essere rinnovata a scadenze diverse a seconda della categoria posseduta e dell’età del conducente.

Il rinnovo consiste in una visita per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida da parte di medici abilitati.


Rinnovo patente

Dove

Visita presso uno dei medici abilitati

Documentazione

  • * ricevuta di pagamento della visita medica con costi e modalità diverse a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare
  • * una foto recente formato tessera
  • * per tutte le province e regioni escluse Sicilia e Trento: ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa "2S - RINNOVO PATENTE (ESCLUSA REGIONE SICILIA) / DUPLICATO PATENTE CON CONTESTUALE RINNOVO"
  • * solo per la provincia di Trento: ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa tariffa "2Z-RINNOVO PATENTE": per dettagli su altri eventuali importi da versare e sulle modalità di pagamento vedi Tariffe Provincia di Trento
  • * solo per la regione Sicilia: ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa "2T-RINNOVO PATENTE (REGIONE SICILIA) / DUPLICATO PATENTE CON CONTESTUALE RINNOVO" e ricevuta del versamento dell'imposta di bollo per il certificato medico da effettuare secondo le modalità indicate dalla struttura sanitaria - vedi anche Tariffe Regione Sicilia

Guida ai pagamenti delle pratiche di motorizzazione tramite PagoPA
(N.B. dal 14 febbraio 2022 non è più possibile effettuare il pagamento con bollettino postale; i bollettini postali pagati al 13 febbraio 2022 potranno essere comunque utilizzati sino al 31 marzo 2022)

Tariffe motorizzazione per Sicilia, Valle d'Aosta e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

Il medico trasmette al Ministero in via telematica il certificato medico, la foto, la firma del patentato e gli estremi dei versamenti.
Se la visita ha esito positivo, il medico stampa la ricevuta di avvenuta conferma di validità e la consegna all'interessato: la ricevuta è valida esclusivamente per la circolazione sul territorio italiano e fino al ricevimento della nuova patente.
Successivamente il Ministero invia una nuova patente all'indirizzo del titolare indicato in fase di rinnovo, tramite posta assicurata con spese a carico del destinatario. E' possibile anche indicare un indirizzo di recapito diverso da quello di residenza.

Se non si riceve la patente entro 15 giorni dalla data della visita medica occorre contattare:

  • * numero verde 800979416 di Poste italiane, disponibile a qualsiasi ora e 7 giorni su 7, con risponditore automatico, per informazioni di dettaglio riguardanti la spedizione
  • * numero verde 800232323 del Ministero, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, e il sabato dalle 8 alle 14, con un operatore, per conoscere il numero dell'assicurata con la quale è stata spedita la patente: purtroppo è un servizio spesso occupato, per parlare con l'operatore, nei periodi di maggior traffico e di minor presenza di personale, occorre comporre più volte il numero, consecutivamente, senza pause tra un tentativo e l'altro
  • * email del Ministero [email protected]: nell'email occorre specificare nome, cognome, luogo e data di nascita, numero patente, data della visita medica, allegare la copia della ricevuta della visita e indicare un eventuale indirizzo di recapito alternativo (completo di provincia, c.a.p. e nome e cognome presente sul citofono se diverso dal proprio).

Se non è stato possibile consegnare la patente il documento è restituito al Ministero e annullato. L'interessato dovrà chiedere la creazione e l'invio di una nuova patente contattando il numero verde 800232323 oppure l'email [email protected]: nell'email occorre specificare nome, cognome, luogo e data di nascita, numero patente, data della visita medica, allegare la copia della ricevuta della visita e indicare un eventuale indirizzo di recapito alternativo (completo di provincia, c.a.p. e nome e cognome presente sul citofono se diverso dal proprio).
Casi particolari in cui, dopo la visita medica, occorre completare la procedura di rinnovo in un Ufficio motorizzazione civile
Consultare la circolare 23 settembre 2014 prot.20423.


Permesso provvisorio di guida per visita rinnovo patente in Commissione medica locale (CML) oltre scadenza
Il conducente che ha l'obbligo di rinnovare la patente di guida in Commissione medica locale (CML), se non riesce a prenotare la visita medica prima della scadenza del documento, può richiedere alla CML un permesso provvisorio di guida valido fino al termine delle procedure di rinnovo.


Durata di validità delle diverse categorie di patente di guida

Le patenti AM, A1, A2, A, B1, B, BE devono essere rinnovate

  • * ogni 10 anni fino al compimento dei 50 anni
  • * ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni
  • * ogni 3 anni fino al compimento degli 80 anni
  • * ogni 2 anni dopo il compimento degli 80 anni

Le corrispondenti patenti speciali AMS, A1S, A2S, AS, B1S, BS devono essere rinnovate sempre in Commissione medica locale, ogni 5 anni fino a 70 anni di età e successivamente seguono le scadenze regolari.

 

Le patenti C1, C1E, C, CE devono essere rinnovate

  • * ogni 5 anni fino al compimento dei 65 anni
  • * ogni 2 anni dopo il compimento dei 65 anni

Dopo i 65 anni la visita di conferma di validità deve essere effettuata in una Commissione medica locale.

Dopo i 65 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente CE autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico maggiore di 20 t occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale.
Dopo i 68 anni non si possono più guidare questi veicoli

Le corrispondenti patenti speciali C1S, CS devono essere rinnovate sempre in Commissione medica locale e seguono le scadenze regolari.

 

Le patenti D1, D1E, D, DE devono essere rinnovate

  • * ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni
  • * ogni 3 anni fino al compimento degli 80 anni
  • * ogni 2 anni dopo il compimento degli 80 anni

Dopo i 60 anni le patenti D1 o D consentono di guidare solo i veicoli previsti con la patente B, mentre le patenti D1E e DE abilitano alla guida solo dei veicoli per i quali è richiesta la patente BE.

Dopo i 60 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente D1, D1E, D e DE autobus, autocarri, autotreni, autosnodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale.
Dopo i 68 anni non si possono più guidare questi veicoli.

Dopo i 65 anni chi è in possesso di patente D o DE conseguita entro il 30/9/2004, che consente la guida dei veicoli abilitati, rispettivamente, dalla patente C e CE, per poter continuare a condurre questi mezzi deve rispettare le regole di rinnovo previste per le patenti C e CE.

Le corrispondenti patenti speciali D1S, DS devono essere rinnovate sempre in Commissione medica locale e seguono le scadenze regolari.


La patente scade al compleanno

Le patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE, con durata non limitata, scadono nel giorno e mese del compleanno del conducente. Questa disposizione non si applica alle patenti C e D (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE), alle CQC (Carta di qualificazione del conducente) e alle patenti A e B rinnovate con visita effettuata da una Commissione medica locale o da medici Asl specialisti nell'area della diabetologia e delle malattie del ricambio.

L'allineamento tra le due date, scadenza patente e compleanno, avviato il 17 settembre 2012, avverrà progressivamente per tutti i conducenti man mano che rinnoveranno, alla scadenza consueta, il proprio documento di guida. Per i neopatentati, invece, sarà immediato appena otterranno l'abilitazione alla guida.

In questo modo, solo al primo rilascio o rinnovo effettuati dal 17 settembre 2012, al documento verrà, di fatto, attribuita una validità superiore al periodo standard.
Ad esempio, una persona che compie gli anni il 15 dicembre, ha una patente B valida 10 anni ed effettua la visita di conferma di validità il 10 ottobre 2013, avrà il documento rinnovato fino al 15 dicembre 2023: cioè per 10 anni, dalla data della visita, più i giorni fino al compleanno.
Invece, dai rinnovi successivi, che quindi dovranno essere effettuati entro la data del compleanno, il documento verrà confermato per il periodo di validità ordinario calcolato a partire dalla data della scadenza e non dalla data della visita medica. Per questo motivo, se la visita medica è effettuata dopo la scadenza, la durata di validità del documento sarà quella standard, ma risulterà ridotta dei giorni fatti inutilmente trascorrere prima di chiedere il rinnovo.
Ad esempio, una persona che ha una patente con validità di 10 anni che scade il 15 dicembre 2023, ormai allineata al compleanno, avrà il documento rinnovato fino al 15 dicembre 2033, sia che effettui la visita medica prima del 15 dicembre, sia che la effettui dopo.


Riferimenti normativi

Data di ultima modifica: 29/03/2022

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