
Sono previsti dalla legge e sono uno strumento salva-vita essenziale in caso d’incidente e di tamponamenti. I seggiolini per il trasporto dei bambini sono un obbligo finché i più piccoli non raggiungano un’altezza di 150 centimetri, a prescindere dalla loro età anagrafica, come previsto dall’articolo 172 del Codice della strada. Sul mercato italiano esistono decine di modelli di seggiolini per il trasporto di neonati e bambini, che si suddividono in due tipologie principali: quelli progettati in relazione al peso (omologati secondo la normativa Ece-R44), e quelli sviluppati in base all’altezza dei bambini (I-Size Ece-R129). Vediamo cosa dice la normativa italiana e come effettuare la scelta del miglior seggiolino, in relazione alle esigenze soggettive, ricordando che in fase di installazione è fondamentale leggere con attenzione le istruzioni fornite insieme al seggiolino onde evitare errori.
I seggiolini per il trasporto dei bambini in auto sono fondamentali strumenti di sicurezza. Basti pensare che l’incidente stradale è la prima causa di morte in età infantile (solo nel 2021 sono deceduti 29 bambini in tale circostanza), e che la fascia d’età compresa tra 11 e 13 anni è la più colpita, come riporta l’Osservatorio Asaps. Per questo motivo l’articolo 172 del Codice della Strada prevede l’obbligo di utilizzare i seggiolini in auto fino al raggiungimento dei 150 centimetri d’altezza. Il seggiolino deve essere omologato (generalmente si nota un’etichetta di colore arancione, con la scritta ECE R44/3, ECE R44/4, ECE-R129 I-Size). Entrambe le “classi” di omologazione, Ece e I-Size, vigono al contempo e sono valide. Per passare alla “normale” cintura di sicurezza, infatti, non conta l’età, ma l’altezza (dunque un bambino che abbia compiuto 12 anni, ma non sia alto 150 centimetri, deve continuare a viaggiare sul seggiolino). In caso contrario è prevista una sanzione pecunaria che varia da 83 a 330 euro, e la decurtazione di punti dalla patente di guida.
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