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TikTok rinvia la pubblicità personalizzata. Garante: decisione responsabile

«Mentre stiamo lavorando ai quesiti che ci sono stati posti delle parti interessate sulle modifiche alla nostra pubblicità personalizzata proposta in Europa, mettiamo in pausa l’introduzione di tale parte dell’aggiornamento della nostra politica sulla privacy. Riteniamo che la pubblicità personalizzata, oltre ad allinearci con lo standard del settore, offra la migliore esperienza in-app per la nostra community. Continueremo a lavorare per un confronto con le parti interessate per rispondere alle loro preoccupazioni», lo dice un portavoce TikTok.

Il Garante per la privacy italiano, con un provvedimento d’urgenza adottato il 7 luglio, ha avvertito la piattaforma che è illecito utilizzare dati personali archiviati nei dispositivi degli utenti per profilarli e inviare loro pubblicità personalizzata in assenza di un esplicito consenso. Il social network aveva informato i propri utenti che, a partire dal 13 luglio, le persone maggiori di 18 anni sarebbero state raggiunte da pubblicità «personalizzata», basata cioè sulla profilazione dei comportamenti tenuti nella navigazione su TikTok.

Garante, da TikTok una decisione responsabile

A seguito dell’avvertimento del Garante Privacy, TikTok ha sospeso il passaggio al legittimo interesse come base giuridica per la pubblicità «personalizzata" per le persone maggiori di 18 anni, cioè fondata sulla profilazione dei comportamenti tenuti nella navigazione sulla piattaforma. L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali - informa una nota -"prende atto della decisione «responsabile" del social network e si dichiara aperta a un dialogo finalizzato alla ricerca del bilanciamento tra interessi economici e diritti degli utenti». Nel provvedimento adottato d’urgenza lo scorso 7 luglio, il Garante della Privacy aveva avvertito Tik Tok che, in assenza di un esplicito consenso, l’utilizzo dei dati personali archiviati nei dispositivi degli utenti per profilarli e inviare loro pubblicità personalizzata sarebbe stato illecito. Contrariamente a quanto sostenuto dalla piattaforma, che aveva individuato nel proprio legittimo interesse la base giuridica per il trattamento dati relativi alla fornitura di pubblicità, secondo il Garante Privacy tale attività sarebbe stata in contrasto con la direttiva «ePrivacy» del 2002 e con il Codice in materia di protezione dei dati personali.

L’archiviazione di informazioni, o l’accesso a informazioni già archiviate, nell’apparecchiatura terminale di un abbonato o utente prevedono espressamente come base giuridica l’esclusivo consenso degli interessati. Nell’avvertimento, l’Autorità Garante, alla luce dell’incapacità di Tik Tok (e di altri social network) di identificare le persone di maggiore età, aveva evidenziato il rischio che la pubblicità potesse raggiungere anche i minori. La violazione della direttiva «ePrivacy» ha consentito al Garante di intervenire direttamente e in via d’urgenza nei confronti di Tik Tok, al di fuori della procedura di cooperazione prevista dal Gdpr. Contestualmente l’Autorità aveva comunque informato la Data Protection Commission d’Irlanda, Paese in cui Tik Tok ha il proprio stabilimento principale, e il Comitato europeo per la protezione dei dati personali.

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