Lunedì 23 Dicembre 2024

Sostegni bis, prorogato il bonus vacanze fino a dicembre: 500 euro con tetto Isee. Come e quando richiederlo - GUIDA

 
 
 
 

L'estate sta arrivando e gli italiani hanno già iniziato a smanettare su internet per organizzare la vacanza. Complice il calo dei contagi, le riaperture sempre meno a singhiozzo e l'ormai prossima cessazione del coprifuoco, ci sarà più tempo per godersi le ferie. A tal proposito, il Decreto Sostegni bis prevede un ampio comma dell'articolo 7 legato al turismo. In sostanza, ci saranno degli incentivi. Parte dei 40 milioni del decreto sono destinati propri ai bonus, tra cui quello “vacanze”. In particolar modo, però, l'attenzione sarà concentrata sui lavoratori maggiormente colpiti dalla crisi e dalle chiusure a oltranza delle attività commerciali (lavoratori stagionali e quelli del turismo che a giugno e luglio usufruiranno di una somma pari a 1.600 euro). Nuovi aiuti ci saranno anche per il settore sportivo (540 e al massimo 1.600 euro).

Decreto Sostegni bis - art. 7: agenzie di viaggi e tour operator

L'articolo in questione contempla i servizi offerti dalle agenzie di viaggio e dai tour operator: il consumatore, in sostanza, può spendervi il bonus vacanze, acquistando un servizio turistico che però deve essere reso in Italia. In tal modo si incentiva l'inclinazione al viaggio, a patto che si resti nei confini dello Stivale.

Bonus vacanze: quanto si può spendere? C'è un “tetto” Isee?

Sul sito delle Agenzia delle entrate è precisato che è previsto un contributo fino a 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e B&b, logicamente in Italia, ma anche per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle agenzie di viaggi e tour operator. Chi ha richiesto il bonus - specifica sempre l'Agenzia delle entrate - dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 può utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021. Il bonus è comunque limitato ai nuclei famigliari che possono presentare un ISEE fino a 40.000 euro. Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. L’importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:

Per l'uso del bonus, che è unicamente digitale, si passa attraverso l'app IO. A ciascun nucleo è abbinato un codice univoco, con relativo QR code da tenere salvato sullo smartphone per mostrarlo all'albergatore o operatore turistico insieme al codice fiscale (al momento del pagamento) che:

Lo sconto applicato come “Bonus vacanze” dovrà essere rimborsato all'albergatore (o all'agenzia di viaggi o al tour operator) sotto forma di credito d'imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.

Bonus vacanze direttamente nel modello 730/2021 precompilato

Chi lo scorso anno ha utilizzato il bonus può trovare già indicato lo sconto sull’imposta a cui hanno diritto nel modello 730/2021 precompilato: è uno dei dati già inseriti dall’Agenzia delle Entrate e che, quindi, gli interessati devono solo verificare. I dati inseriti si trovano nel rigo E83 del quadro E con il codice 3. Ogni info a riguardo è disponibile anche nel “Cassetto Fiscale” dei singoli beneficiari. Scarica la guida completa dell'Agenzie delle entrate relativa al “Bonus vacanze”.

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