Mercoledì 16 Ottobre 2024

Auto, esame patente da rifare con pedone investito e ferito

Auto, esame patente da rifare con pedone investito e ferito - © ANSA

ROMA - Chi alla guida dovesse investire un pedone, procurandogli ferite gravi, si troverà costretto a sottoporsi al procedimento di revisione della licenza di guida e, quindi, a sostenere nuovamente l'esame, anche nel caso avesse ancora punti sulla patente. A confermare la congruità del provvedimento è la sentenza 189/18 del Tribunale Amministrativo delle Marche che ha respinto il ricorso di un automobilista contro il provvedimento di revisione disposto dalla Motorizzazione Civile, a seguito di un incidente con investimento di un pedone, rimasto seriamente ferito. Nel darne notizia, il quotidiano di informazione giuridica dirittoegiustizia.it, sottolinea: ''L'art. 128 del Codice della Strada sancisce che la revisione della patente debba essere disposta laddove sorgano dubbi sulla permanenza in capo all'interessato dei requisiti psico-fisici e tecnici''. Il provvedimento, ricorda il periodico della Giuffrè editore ''è obbligatorio ogni volta che un conducente, coinvolto in un sinistro, abbia provocato lesioni gravi alle persone e gli sia stata contestata un'infrazione a detto Codice comportante la sospensione della patente''.

Nel dettaglio del caso deciso dal Tar, con sentenza depositata il 16 marzo, non è servito a giustificazione del ricorrente il fatto che il guidatore, di professione autotrasportatore, in trent'anni non fosse mai stato coinvolto in un incidente. ''Dalla dinamica del sinistro - ha sottolineato il giudice - emerge una condotta irregolare del ricorrente che fa sorgere un fondato dubbio circa il mantenimento dei requisiti tecnici per la guida dei veicoli a motore''.

Riguardo all'opportunità di procedere a revisione a seguito di incidenti, nella sentenza il TAR chiarisce: ''L'orientamento giurisprudenziale maggioritario formatosi al riguardo è nel senso di ritenere immotivati provvedimenti di revisione fondati unicamente sull'avvenuto coinvolgimento dell'interessato in sinistri stradali, salvo che non si tratti di incidenti particolarmente gravi e che risultano 'icto oculi' addebitabili all'imperizia o alla negligenza dell'interessato''.

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