Ismea mette all'asta 16mila terreni agricoli. C'è il bando, i criteri ed i requisiti. Tempo fino al 7 settembre
Ismea e Ministero delle Politiche agricole hanno annunciato oggi l'avvio della procedura di vendita del quarto lotto dei terreni della Banca nazionale delle Terre Agricole, costituito da oltre 16 mila ettari di terreni, per un totale di 624 aziende agricole potenziali. L'annuncio è stato fatto nel corso della conferenza stampa che si è tenuta oggi presso la sede dell'Ismea e in streaming su piattaforma dedicata. Hanno partecipato all'iniziativa, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, il Presidente dell'Ismea Enrico Corali e il Direttore generale dell'Istituto Maria Chiara Zaganelli, con l'intervento straordinario del campione del ciclismo Francesco Moser, oggi viticoltore e la moderazione del direttore editoriale di Formiche.net Roberto Arditti.
"In Italia l'agricoltura è cultura, distintività e radicamento al territorio, dunque non solo produzione di materie prime - ha dichiarato il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli. La Banca nazionale delle terre agricole è uno strumento fondamentale perché, offrendo terreni, rende operative le misure per realizzare un'agri-coltura 5.0, un modo anche per coinvolgere i giovani. Oggi, con l'avvio del IV bando, si vuole dare una scossa alla strutturale rigidità del mercato dei terreni agricoli con l'offerta di 16.000 ettari (pari a 624 aziende potenziali), per un ricavo minimo atteso di 255 milioni di euro. E' un progetto che permette di riscoprire il valore della terra con elementi nuovi, come l'innovazione, la sensoristica, la riduzione dell'impronta ambientale sulle produzioni e delle emissioni. Si tratta di ripartire con nuove consapevolezze e abbiamo bisogno delle nuove generazioni per continuare su paradigmi diversi. Non mancheranno risorse e nemmeno le idee da parte degli imprenditori agricoli italiani". La Banca nazionale delle Terre Agricole di Ismea comprende terreni agricoli, già coltivati e in grado di produrre reddito fin da subito, assegnati da Ismea tramite una procedura di vendita all'asta semplice e trasparente. Nata nel 2016, BTA favorisce l'incontro tra domanda e offerta di terra, con la possibilità per i giovani sotto i 41 anni di pagare il prezzo del ter-reno ratealmente, con un piano di ammortamento fino a 30 anni.
Il bando 2021
Dal 9 giugno al 7 settembre sarà possibile inviare le manifestazioni di interesse per l'acquisto di uno o più terreni del quarto lotto della Banca nazionale delle Terre Agricole. Si tratta di oltre 16 mila ettari, che costituiscono 624 aziende potenziali, per un valore complessivo minimo atteso di 255 milioni di euro, destinati esclusivamente a sostenere gli investimenti dei giovani agricoltori. I terreni sono ubicati in prevalenza nel Sud (74%) - soprattutto in Sicilia, Basilicata e Puglia -, nel Centro Italia (17%), in particolare in Toscana, e nel Nord (9%), distribuiti tra Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria. Sul sito http://www.ismea.it/banca-delle-terre è possibile consultare le modalità di partecipazione, le caratteristiche dei terreni e inviare le manifestazioni di interesse.
Requisiti per partecipare alla procedura ad evidenza pubblica
Possono partecipare alla procedura competitiva tutti i soggetti che: a) non abbiano riportato condanne per delitti che comportino la pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 quater c.p.); b) non siano sottoposti a misure di prevenzione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; c) non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 68 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (esclusione dalla partecipazione per negligenza o malafede in precedenti procedure di aggiudicazione o rapporti contrattuali) con riferimento al terreno oggetto di vendita; d) non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; e) nei propri confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né di applicazione della pena su richiesta, (ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla propria moralità professionale; né sia stata riportata condannacon sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1 Direttiva C.E. 2004/18. In caso di persone giuridiche, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti,oltre che dal soggetto che sottoscrive la manifestazione di interesse, anche dai seguenti soggetti in carica alla data di pubblicazione dell’Avviso o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell’offerta economica: in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico; in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (es. Collegio sindacale, Organismo di vigilanza) o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% delle quote azionarie, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i suddetti soci. procuratori generali e institori delle società muniti di poteri decisionali. Non possono essere presentate offerte per persone da nominare nei termini previsti dall’art. 1402 del codice civile.
Modalità operative per la vendita dei terreni inseriti nella Banca
I terreni sono venduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con le relative accessioni e pertinenze, diritti e servitù attive e passive, oneri, canoni, vincoli esistenti anche non noti e non trascritti, con espresso obbligo in capo all’aggiudicatario di provvedere, a propria cura e spese, a dare tempestivo corso alle necessarie regolarizzazioni prima di procedere alla sottoscrizione dell’atto di vendita. Al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura competitiva, è dato Avviso pubblico contenente indicazione dei terreni oggetto di vendita e del valore a base d’asta. L’Avviso è pubblicato sul sito istituzionale nell’apposita sezione dedicata alla BTA e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su 2 dei principali quotidiani a diffusione nazionale. Dalla pubblicazione dell’Avviso saranno assegnati 90 giorni di calendario per la ricezione delle manifestazioni di interesse. È ammessa la facoltà di manifestare interesse per più terreni. In tal caso, la manifestazione deve essere presentata per ogni singolo terreno. È facoltà dell’Istituto pubblicare un Avviso di vendita anche riferito ad uno o più lotti di terreni. Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica utilizzando il portale dedicato della BTA. Ai sensi dell’art. 16, comma 3, legge 28 luglio 2016, n. 154, le modalità di accesso al portale sono indicate nel sito istituzionale. Tutti coloro che hanno manifestato interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione saranno invitati a partecipare alla procedura competitiva (lettera di invito) con il sistema della vendita senza incanto. Tutte le comunicazioni previste dalla procedura di vendita saranno inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). Pertanto, in fase di manifestazione di interesse, i partecipanti dovranno indicare – a pena di esclusione – l’indirizzo di una casella di posta elettronica certificata. Le offerte economiche, corredate dal deposito cauzionale, dovranno pervenire in busta chiusa entro e non oltre 45 giorni dall’invio della lettera di invito. I partecipanti alla procedura saranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni di calendario dalla data della presentazione della stessa. A pena di esclusione, il deposito cauzionale per partecipare alla procedura competitiva è fissato nella misura del 10% del valore a base d’asta di ogni singolo terreno o lotto per il quale si è manifestato interesse ed è versato tramite assegno circolare. Saranno consentite offerte esclusivamente di importo non inferiore a quello a base d’asta, ad eccezione dell’esperimento di vendita al quarto incanto per il quale si rinvia al paragrafo 5 che segue. Decorso il termine per la presentazione delle offerte una Commissione, appositamente nominata, procederà in seduta pubblica all’apertura delle offerte pervenute. Esperita la procedura, per i primi tre tentativi di vendita, risulterà aggiudicatario, per ciascun terreno, il concorrente che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto alla base d’asta; per il quarto incanto, si rinvia al paragrafo 5 che segue. Nel caso di offerte più elevate di pari importo, i relativi partecipanti saranno invitati a presentare una nuova offerta segreta, in aumento rispetto a quella precedente (rilancio), con indicazione anche dei numeri decimali del nuovo importo offerto. La procedura sarà aggiudicata in favore del soggetto che effettuerà l’offerta di rilancio di importo più elevato. All’esito della apertura, la Commissione stilerà, per ciascun terreno e/o lotto, la graduatoria delle offerte pervenute e il Direttore Generale disporrà l’aggiudicazione definitiva con propria determinazione. L’aggiudicatario potrà rinunciare all’aggiudicazione, senza alcuna pretesa o richiesta se non la restituzione della cauzione, nel caso in cui, trascorsi 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, non sia stato possibile procedere alla stipula dell’atto definitivo di vendita per fatto non imputabile all’aggiudicatario. Ismea non sarà, comunque, tenuto alla restituzione della cauzione qualora l’aggiudicatario sia stato già immesso nel possesso del fondo. L’aggiudicazione non produce alcun effetto traslativo della proprietà che si produce solo al momento del rogito notarile e del pagamento integrale del prezzo. È facoltà di ISMEA procedere all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida ovvero decidere di non procedere all’aggiudicazione, dandone comunicazione a tutti i partecipanti. All’esito della procedura, saranno effettuate sul soggetto aggiudicatario tutte le verifiche finalizzate alla comprova del possesso dei requisiti soggettivi dichiarati in fase di partecipazione. Nel caso di rinuncia da parte dell’aggiudicatario o di decadenza dello stesso, si potranno interpellare i soggetti utilmente collocati in graduatoria, nell’ordine di classificazione. La graduatoria ha comunque un termine di validità di 2 anni dalla data di approvazione.
Nuovo Avviso di vendita
In assenza di manifestazioni di interesse o di esito infruttuoso di un tentativo divendita, ISMEA procede con la pubblicazione di un nuovo Avviso di vendita. Ad eccezione di terreni al quarto incanto, ciascun tentativo di vendita si tiene ad un prezzo base ridotto di un quarto rispetto al valore fissato per il tentativo precedente. In questo caso, sono ammesse solamente offerte libere in rialzo rispetto al valore a base d’asta. Per i terreni al quarto incanto il valore a base d’asta non subisce alcun ribasso rispetto al precedente tentativo. In questo caso, sono ammesse offerte libere sia in rialzo che in ribasso rispetto al valore a base d’asta, con un valore minimo, al di sotto del quale la vendita non può avere luogo, fissato nella misura del 35% del valore a base d’asta. Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto al valore minimo. Per le modalità di espletamento della procedura di vendita si rinvia a quanto previsto al paragrafo 4 che precede.
Vendita dei terreni
In base a quanto disposto dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 art. 1 comma 510, agli atti derivanti dalle procedure di vendita tramite Banca delle Terre Agricole si applicano, in ordine alle modalità di regolarizzazione urbanistica da compiersi in relazione al trasferimento della proprietà degli immobili, le speciali disposizioni di cui agli articoli 46, comma 5, del D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e 40, comma 6, della legge n. 47 del 28 febbraio 1985. L’aggiudicatario, entro il termine (comunque non inferiore a 60 giorni) che sarà assegnato dall’ISMEA successivamente alla formalizzazione dell’aggiudicazione, dovrà provvedere, prima della sottoscrizione del contratto, ad effettuare a propria cura e spese le regolarizzazioni richieste, pena la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento del deposito cauzionale. Il prezzo dei terreni sarà corrisposto dall’aggiudicatario in un’unica soluzione, al netto del deposito cauzionale, e contestualmente alla stipula del contratto di vendita. Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula, nessuna esclusa, sono a totale carico della parte acquirente. Il Notaio rogante sarà designato da ISMEA ed individuato in Roma.
Agevolazioni per giovani imprenditori agricoli
Ai sensi dell’art.13, comma 4-quater, secondo periodo, del D.L. 193/2016, in caso di aggiudicazione in favore di giovani imprenditori agricoli, il pagamento del prezzo potrà avvenire ratealmente, con iscrizione di ipoteca pari al 100% del valore del terreno posto a base d’asta per i primi tre tentativi di vendita o del prezzo di aggiudicazione, se minore, in caso di terreni al quarto tentativo. In questo caso, il prezzo del terreno, fino al 100% del valore a base d'asta ed al netto della cauzione versata, potrà essere corrisposto in rate semestrali o annuali e il relativo piano di ammortamento sarà sviluppato per un periodo massimo di 30 anni3. Il pagamento delle singole rate di preammortamento e di ammortamento dovrà essere effettuato, dalla parte acquirente, esclusivamente mediante versamento della somma a mezzo SDD (Sepa Direct Debt), con addebito diretto sul conto corrente dell’aggiudicatario. In applicazione della Comunicazione della Commissione europea del 19 gennaio 2008 (2008/C 14/02) il tasso annuale di riferimento massimo applicabile alla vendita è corrispondente al tasso base – consultabile all’indirizzo https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/referencediscount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount_en vigente al momento della determinazione di aggiudicazione, aumentato fino a 220 punti base. Esempio terreno dal I al III tentativo: Fatto 100 il valore a base d’asta 10 il deposito cauzionale (10% valore a base d’asta) 115 importo offerto 115 prezzo di aggiudicazione che, in caso di giovane imprenditore agricolo, può essere così versato: 10, pari al deposito cauzionale, trattenuto come principio di prezzo al momento dell’aggiudicazione 90 importo rateizzabile (pari al prezzo a base d’asta al netto della cauzione) 15, pari al rialzo, da versarsi in sede di stipula dell’atto definitivo Iscrizione ipoteca legale per il valore di 100 (ovvero 100% del valore a base d’asta) Esempio terreno dal IV tentativo: Fatto 100 il valore a base d’asta 35 il valore minimo per l’offerta 10 il deposito cauzionale 50 importo offerto 50 prezzo di aggiudicazione che, in caso di giovane imprenditore agricolo, può essere così versato: 10, pari al deposito cauzionale, trattenuto come principio di prezzo al momento dell’aggiudicazione 40 importo rateizzabile (pari al prezzo a base d’asta al netto della cauzione) Iscrizione ipoteca legale per il valore di 50 (pari al prezzo di aggiudicazione) Per accedere alle agevolazioni, il soggetto al momento della manifestazione di interesse deve risultare in possesso dei seguenti requisiti: Se trattasi di impresa individuale, deve essere: amministrata da un soggetto di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 non compiuti; iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio; titolare di partita IVA in campo agricolo; iscritta al regime previdenziale agricolo. Se trattasi di società, deve essere: iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio; titolare di partita IVA in campo agricolo; avente per oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 c.c.; recare l'indicazione di "società agricola" nella ragione o nella denominazione sociale; avere una maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione, di soci di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti; amministrata da soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti. Qualora il giovane imprenditore agricolo risulti aggiudicatario di due o più terreni, potrà, a sua scelta, richiedere il pagamento rateale del prezzo limitatamente ad un solo terreno.