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Il Consiglio di Stato chiede
revisione su canone Rai

Il Consiglio di Stato chiede revisione su canone Rai

Mancanza di "un qualsiasi richiamo ad una definizione di cosa debba intendersi per apparecchio televisivo", dal momento che sul mercato sono ormai disponibili molti "device" per la ricezione dei programmi. Nessun riferimento allo scambio dati tra vari enti necessario per l'addebito. Formule tecniche di non facile comprensione.
Segnalando queste "criticità", il Consiglio di Stato invita l'amministrazione a rivedere il regolamento sul canone Rai in bolletta, sospendendo il proprio parere in merito.

Nell'atto del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, vengono esaminati i contenuti dello schema di regolamento sui contenuti dalla legge di Stabilità e le disposizioni sul canone Rai con l'addebito nella bolletta elettrica. Uno dei primi aspetti segnalati, è che "l'adozione del decreto non è avvenuta nel rispetto del termine previsto dalla norma di riferimento e che non risulta espresso il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze", come previsto dalla legge di Stabilità 2016; e "con il concerto - si sottolinea - il Ministro partecipa dell'iniziativa politica, concorrendo ad assumerne la responsabilità: pertanto, il concerto può essere manifestato da un funzionario soltanto per espresso incarico o per delega del Ministro e non sotto la forma di semplice nulla osta al prosieguo dell'iter procedurale". Il Consiglio di Stato di sofferma quindi su "alcuni profili di criticità" del regolamento "che dovrebbero trovare soluzione prima della sua definitiva approvazione" per "non condizionare il grado di efficacia di tale strumento normativo". Innanzitutto nel testo "manca un qualsiasi richiamo ad una definizione di cosa debba intendersi per apparecchio televisivo". E siccome oggi anche smartphone, tablet e altri apparecchi si prestano alla ricezione di programmi tv, "precisare che il canone di abbonamento è dovuto solo a fronte del possesso di uno o più apparecchi televisivi in grado di ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare direttamente o tramite decoder costituirebbe un elemento informativo particolarmente utile", in relazione agli obblighi contributivi dei cittadini. In secondo luogo, il procedimento di addebito e riscossione del canone di abbonamento alla televisione presuppone uno scambio di dati fra i vari enti: Anagrafe tributaria, Autorità per l'energia, Acquirente unico spa, Ministero dell'interno, Comuni e alcune società private. Ma nelle norme non si fa alcun riferimento a questo tema che, "viceversa, potrebbe trovare soluzione quantomeno con la previsione di una disposizione regolamentare che espliciti che le procedure ivi previste avvengano nel rispetto della normativa sulla privacy, sentito il Garante per la protezione dei dati personali". Un ulteriore profilo di criticità è dato dal fatto che "non tutte le norme ivi previste risultano formulate in maniera adeguatamente chiara, tenendo conto dell'ampia platea di utenti cui le medesime si rivolgono": ne è un esempio l'art. 3 del regolamento che "nell'individuare, ai fini dell'addebito del canone, le categorie di utenti, utilizza formule tecniche di non facile comprensione per i non addetti al settore".

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