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Vaccini nelle farmacie, cambia il rischio professionale per i farmacisti

E' stata definita la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nella campagna di vaccinazione nazionale

Con l’accordo quadro siglato il 29 marzo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, la Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (Federfarma) e l’Associazione delle aziende e servizi socio-farmaceutici (Assofarm), è stata definita la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nella campagna di vaccinazione nazionale anti SARS-CoV-2. Inoltre, l’articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44 ha espressamente previsto la non punibilità penale per i vaccinatori per eventi verificatisi a causa della somministrazione di un siero per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. Ciò solo nei casi in cui l'uso del vaccino sia conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

Nelle farmacie normalmente previste solo le prestazioni di autodiagnosi

Le farmacie, come ogni attività lavorativa, hanno l’obbligo di assicurare il proprio personale contro tutti i rischi professionali. Nella gestione Terziario, le farmacie sono espressamente previste alla voce di rischio 2110, che include anche le lavorazioni di prodotti chimici, farmaceutici, erboristici e cosmetici. Questa voce ricomprende anche i servizi di preparazione di farmaci galenici, l’attività di vendita dei prodotti farmaceutici e di altre merci (ad esempio cosmetici, dispositivi medici non professionali, calzature anatomiche) e le prestazioni di autoanalisi. Nello specifico, le prestazioni di autoanalisi presso le farmacie sono prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, escluse in ogni caso l’attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti. Pertanto, semplificando, questo tipo di prestazioni, effettuate mediante l’utilizzo di dispositivi di autodiagnosi, sono, di fatto, test gestibili direttamente dai pazienti e non richiedono il supporto di un operatore sanitario.

Ma, nel caso di vaccini anti SARS-CoV-2 somministrati nelle farmacie aperte al pubblico, cosa cambia?

I vaccinatori nelle farmacie esposti ad un rischio lavorativo diverso. A questo quesito ha risposto la Direzione centrale rapporto assicurativo dell’Inail, fornendo i riferimenti classificativi dell’attività di somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2 da parte delle farmacie, ai fini della corretta determinazione dei premi dovuti per garantire la corretta tutela assicurativa per tutto il personale che opera all’interno delle stesse. L’erogazione di prestazioni sanitarie, tra le quali rientra la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 o l’effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, si realizza tramite un ciclo lavorativo caratterizzato da un rischio non assimilabile a quello connesso alle attività normalmente svolte all’interno delle farmacie. Pertanto tale attività, laddove erogata da personale dipendente delle farmacie, dovrà essere oggetto di classificazione separata alla voce 0311 della gestione terziario ad essa espressamente dedicata.

 

Scade il 15 luglio il termine per presentare la denuncia di variazione

 

Per assicurare il personale dipendente delle farmacie che svolge attività di somministrazione di vaccini o l’effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, i soggetti assicuranti, qualora non avessero già provveduto, devono presentare la denuncia di variazione (di estensione del rischio) tramite il servizio online entro il 15 luglio 2021, comunicando le retribuzioni presunte del personale interessato per il periodo dall’inizio dell’attività al 31 dicembre 2021. L’ Inail, infine, provvederà a verificare la correttezza dell’inquadramento e ad emettere il provvedimento di variazione e la richiesta dell’integrazione del premio assicurativo.

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