Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale

Violenza sessuale, il giudice: "Il silenzio frainteso non è consenso"

Stando al suo racconto, intorno alle 3 l’indagato, a lei sconosciuto, le avrebbe offerto un passaggio per tornare a casa. Il 32enne invece sarebbe andato verso il suo appartamento dove sarebbe poi avvenuta la violenza

L’essere rimasta in silenzio non equivale a una forma di consenso nè esplicito nè tanto meno implicito. Così, in sintesi, il gip di Milano ha respinto una richiesta di archiviazione della Procura e ordinato l’imputazione coatta di un 32enne italiano accusato di aver violentato più di tre anni fa una ragazza allora 27enne.

La vicenda risale alla metà del maggio 2019 quando la vittima, dopo aver trascorso una serata con un’amica sui Navigli, era rimasta sola in piazzale Abbiategrasso.

Stando al suo racconto, intorno alle 3 l’indagato, a lei sconosciuto, le avrebbe offerto un passaggio per tornare a casa. Il 32enne invece sarebbe andato verso il suo appartamento dove sarebbe poi avvenuta la violenza.  «Quando mi accorsi che non stava andando dalla parte giusta, mi immobilizzai e non riuscì a parlare nè a muovermi», ha messo a verbale la ragazza alla Polizia.

«Il pm nella sua richiesta di archiviazione afferma che l’indagato potrebbe aver frainteso il silenzio della ragazza per l’ora tarda e la stanchezza», riporta il giudice nella sua ordinanza. Tuttavia, «quel silenzio non poteva essere affatto frainteso posto che la ragazza aveva chiesto di essere accompagnata a casa».

Inoltre, «le condizioni di buio, di notte tarda di possibile stato di ebbrezza che il pm evidenzia per "giustificare" un possibile fraintendimento dell’uomo assumono in vero rilevanza per affermare la condizione di fragilità, vulnerabilità e debolezza della ragazza».

Caricamento commenti

Commenta la notizia