
Tutto comincia con una comunicazione del Presidente della Corte d’Appello di Torino datata 8 giugno 2021 «con la quale veniva diffidato il giudice dal percorrere abitualmente in bicicletta i corridoi del Tribunale». Scatta l’azione disciplinare e la Procura Generale chiede alla Corte d’Appello se, dopo la strigliata, il giudice «avesse perdurato nella condotta contestata».
Il presidente del Tribunale «riferiva che aveva cessato di tenere il comportamento contestato salvo che nell’occasione del processo per direttissima». Chiamato a discolparsi, il magistrato «ha precisato che si è trattato di un episodio assolutamente isolato determinato da un improvviso attacco di mal di schiena e che l’uso della bici gli aveva consentito di evitare il ricorso a un congedo per malattia con conseguente necessità di sostituzione per l’espletamento del turno da parte di un collega». Ed eccoci all’ordinanza con la quale sei magistrati della sezione disciplinare hanno "scagionato" il "collega" anche perchè, a quanto pare, manca un 'codice della viabilità» nel palazzo.
«Si ritiene debba essere esclusa la sussistenza dell’addebito difettando gli elementi costitutivi della violazione contestata sia in considerazione dell’assenza di specifiche disposizioni emanate per disciplinare la circolazione all’interno del Tribunale di Torino sia in considerazione della condotta del giudice, pienamente ottemperante alla diffida del Presidente, disattesa solo in unico episodio giustificato da ragioni di salute e dalla necessità di svolgere il turno adempiendo così ai propri doveri d’ufficio». In ogni caso, tagliano corto i 'giudici del giudicè, non si ravvisano «i caratteri della gravità e della reiterazionè richiesti dall’illecito contestato di "violazione dei doveri generali di correttezza e di equilibrio».
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