Per centinaia di famiglie disagiate colpite dalla crisi coronavirus e senza redditi il Reddito di emergenza era il provvedimento probabilmente più atteso. Una misura che con la approvazione del Decreto Rilancio diventa realtà.
Tantissime le richieste di informazioni arrivate sulle modalità di presentazione della doma da, sugli importi, sui tempi di erogazione. A fare chiarezza saranno le linee guida che si conosceranno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per il momento le certezze sono affidate al comunicato del Consiglio dei ministri inviato ieri dopo la conferenza stampa di Giuseppe Conte: "Per il mese di maggio si introduce il Reddito di emergenza, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Rem sarà erogato dall'Inps in due quote ciascuna pari all'ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020".
Il Reddito di emergenza, dunque, è un aiuto ai nuclei con maggiori criticità (circa un milione di famiglie finora escluse dagli altri sussidi) a cui l’Inps erogherà da 400 a 800 euro, due quote in base ai membri della famiglia. Le condizioni per accedervi sono risiedere in Italia, dichiarare un Isee inferiore ai 15 mila euro, disporre di un patrimonio mobiliare minore di 10 mila euro e non percepire il Reddito di cittadinanza.
Il Reddito di emergenza è incompatibile anche con altre misure introdotte dal Decreto Rilancio. Prevista infatti una indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio avevano uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro.
"L'indennità - dice però il Governo - non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del Reddito di emergenza o ai percettori del Reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico".
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