È possibile presentare la domanda per il Reddito di emergenza anche tramite i servizi offerti dai Centri di assistenza fiscale.
Lo rende noto l’Inps, spiegando che le domande per la nuova misura di sostegno economico istituita con il decreto legge n. 34/2020 in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, vanno presentate all’istituto entro il termine perentorio del 30 giugno 2020.
Gli altri canali disponibili per la presentazione sono online, dal sito www.inps.it, autenticandosi con Pin, Sspi (Sistema pubblico di identità digitale) almeno di livello 2, Cns (Carta nazionale dei servizi) e Cie (Carta di identità elettronica); tramite i servizi offerti dai patronati.
A CHI SPETTA. La domanda di Rem istituito - ricorda l'Inps - come misura straordinaria di sostegno al reddito per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall'emergenza epidemiologica da Coronavirus, in possesso di determinati requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali.
Il richiedente deve essere residente in Italia al momento della domanda. Si considerano idonee, ai fini della verifica dei requisiti, le attestazioni Isee con indicatori ordinario e corrente. Non è valida per la richiesta l'attestazione Isee riferita al nucleo ristretto.
Il Rem si configura come misura residuale rispetto alle altre misure Covid e viene erogato esclusivamente se nessuno dei membri del nucleo richiedente abbia già usufruito delle altre indennità emergenziali e se non ci siano nel nucleo persone che hanno la pensione o un reddito da lavoro dipendente superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo.
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA. La domanda per il Reddito di emergenza va presentata entro il 30 giugno. Se è stata fatta entro il 31 maggio i mesi pagati saranno quelli di maggio e giugno, se invece è fatta nel mese di giugno saranno pagati i mesi di giugno e luglio.
I REQUISITI. Il valore del reddito familiare nel mese di aprile 2020 deve essere inferiore alla soglia corrispondente all'ammontare del beneficio. Per determinarlo si moltiplica 400 euro (valore minimo del Rem per famiglia con un solo componente) per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente. Questa scala può raggiungere la soglia massima di 2, ovvero di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee.
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