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Indennità Covid da 1.800 euro in arrivo per lavoratori occasionali: ecco a chi spetta il bonus

Lavoratori stagionali, intermittenti, autonomi occasionali e incaricati di vendite a domicilio: a loro spetta l'indennità Covid che l'Inps sta per inviare e che ammonta a 1.800 euro, cioè 600 euro per ciascuno dei tre mesi di lockdown: marzo, aprile e maggio. Quindi anche questo bonus, finalmente, sarà erogato così come previsto dal Decreto Rilancio.

A essere interessati sono i lavoratori più fragili, quelli che sono stati colpiti dal lockdown perché hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in quel periodo e non hanno potuto beneficiare delle misure previste nel Decreto Cura Italia.

Per avere questo bonus occorre fare domanda all'Inps che poi si occuperà di erogarlo direttamente. Il bonus non concorre a formare reddito e non prevede il riconoscimento di contribuzione figurativa né diritto di assegni familiari. Per ottenere il bonus non si deve avere altri rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per inviare la domanda all'Inps si deve accedere al sito dell'Istituto attraverso uno dei servizi di indentità digitale: Spid (livello 2 o superiore), Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per quanto riguarda le categorie ammesse ci sono i lavoratori stagionali diversi dai settori turismo e stabilimenti balneari che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l'1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano prestato attività lavorativa per almeno 30 giornate in questo arco temporale. Alcuni hanno già presentato domanda e questa è stata respinta perché la loro posizione sembrava riconducibile al settore turismo: ora l'Inps riesaminerà d'ufficio la richieste e farà nuove verifiche, quindi il lavoratore non dovrà presentare una nuova domanda.

Altra categoria interessata è quella dei lavoratori intermittenti che hanno svolto prestazioni lavorative con uno o più contratti intermittenti, per almeno 30 giornate tra l'1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020. L'indennità riguarda sia quelli con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori quelli senza questi requisiti.

Ancora, i lavoratori occasionali senza partita Iva e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie riceveranno l'indennità. Questi devono essere titolari, tra l'1 gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, di contratti di lavoro autonomo occasionali e non avere un contratto di questa tipologia in essere alla data del 23 febbraio 2020. Inoltre, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 23 febbraio 2020.

Infine, ci sono i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che per il 2019 abbiano un reddito annuo derivante dall’attività di vendita a domicilio superiore a 5 mila euro, che siano titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

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