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Bonus 200 euro: le istruzioni Inps sulla gestione dei riesami per l'indennità una tantum

L'Inps comunica che la circolare 24 giugno 2022, n. 73 fornisce le istruzioni amministrative sull’indennità una tantum da 200 euro, disposta dal decreto Aiuti (articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50).

A seguito del completamento della prima fase di gestione delle domande, con il messaggio 30 novembre 2022, n. 4314 l’Istituto fornisce le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami, da parte dei richiedenti, le cui domande sono state respinte.

Il termine, da ritenersi non perentorio, per proporre istanza di riesame è di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio (ovvero dalla conoscenza del rigetto della domanda, se successiva). L’utente può presentare richiesta di riesame accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro”.

Ecco la circolare il Messaggio n° 4314 del 30-11-2022

L’articolo 32, commi 11, 13, 14, 15 e 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. decreto Aiuti), e successive modificazioni, ha previsto il riconoscimento - previa presentazione della domanda all’INPS da parte dell’interessato - dell’indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore delle seguenti categorie di lavoratori:

  • * lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del c.p.c., dottorandi e assegnisti di ricerca;
  • * lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • * lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
  • * lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA;
  • * lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022 sono state fornite le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum di importo pari a 200 euro prevista dagli articoli 31 e 32 del decreto n. 50/2022, alla quale si rinvia per l’individuazione dei requisiti normativi previsti per le singole categorie di lavoratori.

La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. L’esito della domanda e le relative motivazioni sono consultabili sul sito dell’INPS, tramite il servizio denominato “Indennità una tantum 200 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino accedendo con le proprie credenziali.

Con il presente messaggio, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, si forniscono le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami da parte dei richiedenti le cui domande sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti, nonché le indicazioni per la gestione dei medesimi.

2. Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte dell’indennità una tantum di cui all’articolo 32, commi 11, 13, 14, 15 e 16, del decreto-legge n. 50/2022

Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande presentate, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore delle categorie di lavoratori, riportate in premessa, e la documentazione richiesta al soggetto interessato qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione (Allegato n. 1). Il termine, da ritenersi non perentorio, per proporre istanza di riesame è di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato della documentazione utile.

L’utente può presentare richiesta di riesame accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro”.

Per le domande nello stato “Respinta” è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto “Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame.

3. Chiarimenti sui requisiti di accesso all’indennità una tantum

Considerati i provvedimenti addottati dall’Istituto in materia di indennità una tantum di cui all’articolo 32, commi 11, 13, 14, 15 e 16, del decreto-legge n. 50/2022, come anticipato, l’assicurato può proporre un’istanza di riesame, mediante lo stesso servizio telematico di presentazione della domanda, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come delineati nella richiamata circolare n. 73/2022.

L’indennità in parola non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità una tantum di importo pari a 200 euro di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge n. 50/2022.

3.1 Collaboratori coordinati e continuativi

L’articolo 32, comma 11, del decreto-legge n. 50/2022, così come modificato dall’articolo 22, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 c.p.c., ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca.

Ai fini dell’accesso all’indennità in esame, il richiamato comma 11 dell’articolo 32 prevede che i relativi contratti siano attivi al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, e che il lavoratore sia iscritto alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Inoltre, la citata disposizione prevede, quali requisiti di accesso all’indennità una tantum, che i potenziali beneficiari non siano titolari - alla data del 18 maggio 2022 - dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 32, comma 1, del medesimo decreto e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Infine, l’articolo 32, comma 11, stabilisce che l’indennità una tantum è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro.

Si precisa che l’iscrizione alla Gestione separata, per i suddetti rapporti di collaborazione, perfezionata in sede di riesame, soddisfa il requisito normativo per la percezione dell’indennità.

3.2 Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti

L’articolo 32, comma 13, del decreto-legge n. 50/2022, prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum di 200 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs n. 81/2015. Nella platea dei destinatari sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo.

Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, i richiamati lavoratori devono avere svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente. Pertanto, il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in uno o più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra.

Anche per tali categorie di lavoratori, la norma prevede che l’indennità sia riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro.

Si ricorda che il pagamento diretto da parte dell’INPS, per tale categoria di lavoratori, è residuale, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità, ove spettante, dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 31 del decreto-legge n. 50/2022.

Si evidenzia che in caso di cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo svolte nell’anno 2021, utili al raggiungimento del requisito per accedere all’indennità, la stessa risulterà indebita e dovrà essere restituita.

3.3 Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo

L’articolo 32, comma 14, del decreto-legge n. 50/2022, prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore dei lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Ai fini dell’accesso all’indennità la citata disposizione stabilisce che detti lavoratori, nell’anno 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e che possano fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro.

Si ricorda che il pagamento diretto da parte dell’INPS, anche per tale categoria di lavoratori, è residuale, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità, ove spettante, dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 31 del decreto-legge n. 50/2022.

3.4 Lavoratori autonomi occasionali

L’articolo 32, comma 15, del decreto-legge n. 50/2022, prevede l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore dei lavoratori autonomi che – nel periodo di osservazione che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 – siano stati privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 del codice civile.

Ai fini del riconoscimento dell’indennità in questione, la norma richiamata prevede che per i predetti contratti di lavoro autonomo occasionale deve risultare, per l’anno 2021, l’accredito di almeno un contributo mensile e che i lavoratori interessati - alla data del 18 maggio 2022 - siano già iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

3.5 Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

L’articolo 32, comma 16, del decreto-legge n. 50/2022, prevede il riconoscimento di una indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del D.lgs n. 114/1998.

Ai fini dell’accesso all’indennità in esame, la richiamata disposizione stabilisce che possono accedere alla stessa i lavoratori che possono fare valere, nell’anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

4. Indennità una tantum a favore dei beneficiari delle prestazioni NASpI e DIS-COLL per il mese di giugno 2022

Con riferimento a quanto previsto al paragrafo 1, sezione I, della parte III, della circolare n. 73/2022, si precisa che il riferimento alla titolarità nel mese di giugno 2022 di una delle prestazioni NASpI e DIS-COLL, quale condizione di accesso all’indennità una tantum di importo pari a 200 euro, si intende come effettiva percezione per il mese di giugno 2022 di una delle richiamate indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL). Tale interpretazione è aderente al dettato normativo di cui all’articolo 32, comma 9, del decreto Aiuti che testualmente recita: “Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 200 euro”.

Il chiarimento di cui sopra è da riferirsi anche al riconoscimento dell’indennità una tantum di cui all’articolo 19, comma 9, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 (cfr. il paragrafo 1, sezione I, parte III, della circolare n. 127/2022).

 

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