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Quando pagano le pensioni a gennaio 2023, consulta la data e la perequazione - GUIDA

Quando pagano le pensioni a gennaio 2023, ecco la data e la perequazione - GUIDA

Per disposizione di legge, nel solo mese di gennaio l’erogazione delle prestazioni viene eseguita il secondo giorno bancabile del mese. Pertanto, come riferisce la Cisl, tutte le prestazioni pensionistiche, previdenziali ed assistenziali, saranno accreditate presso Poste Italiane, Banche ed Istituti di Credito, a partire da martedì 3 gennaio 2023.

Coloro che si recheranno presso uno dei 12.000 sportelli postali presenti sul territorio nazionale, per ritirare direttamente in contanti la pensione, dovranno rispettare, in linea di massima, il calendario di seguito riportato e predisposto in base ai cognomi:

  • * Martedì 3 gennaio cognomi dalla A alla B
  • * Mercoledì 4 gennaio cognomi dalla C alla D
  • * Giovedì 5 gennaio cognomi dalla E alla K
  • * Sabato 7 gennaio (mattina) cognomi dalla L alla O
  • * Lunedì 9 gennaio cognomi dalla P alla R
  • * Martedì 10 gennaio cognomi dalla S alla Z

E' conveniente comunque verificare la turnazione alfabetica predisposta ogni mese dal proprio Ufficio postale.

 Slittamento perequazione per l’anno 2023 delle pensioni di importo complessivo superiore ai 2.101,52 euro mensili lordi (oltre 4 volte il Trattamento Minimo INPS)

Come è noto, nel mese di gennaio di ogni anno, l’INPS procede ai rinnovi di tutti i trattamenti pensionistici, previdenziali ed assistenziali, applicando l’indice di perequazione rilevato dall’ISTAT, in via provvisoria, nel mese di novembre.

Tuttavia, al fine di assicurare il rinnovo delle pensioni in tempo utile per l’anno 2023, tenuto conto che il Ddl di Bilancio 2023, tutt’ora in fase di approvazione, prevede modifiche normative in materia di rivalutazione per le pensioni d’importo complessivo superiore a 4 volte il Trattamento Minimo INPS, l’Istituto previdenziale, con la mensilità di gennaio 2023, ha provveduto a rivalutare i soli trattamenti fino a 2.101, 52 euro mensili lordi (fino a 4 volte il TM) applicando l’indice di rivalutazione provvisorio del 7,3%, per l’anno 2023, nella misura del 100%. Diversamente, i trattamenti pensionistici d’importo complessivo superiore a 4 volte il minimo INPS saranno posti in pagamento con lo stesso importo lordo del 2022, in attesa dell’approvazione della legge di Bilancio per l’anno 2023, quando sarà definito il nuovo meccanismo di rivalutazione delle pensioni.

Le pensioni di importo superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS saranno poste in pagamento con l’incremento di perequazione, insieme agli arretrati, con la prossima mensilità di febbraio o marzo, fermo restando che, nel cedolino di pensione di gennaio 2023, i pensionati interessati troveranno specificate le modalità e la tempistica di rivalutazione del proprio trattamento.

Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2022 e tassazione 2023

A decorrere dal rateo di pensione di gennaio, oltre all’ IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2022.

Si ricorda che queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

È stato, inoltre, effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative al 2022 (IRPEF e addizionale regionale e comunale a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche.

Laddove le trattenute siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2023.

Per i soli pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo dell’IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).

Le somme conguagliate verranno certificate nella CU 2023.

Si ricorda inoltre che le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

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