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Assegno per il Nucleo Familiare: ecco nuovi livelli reddituali comunicati dall'Inps

In seguito alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall'ISTAT tra il 2022 e il 2021, l'Inps ha annunciato la rivalutazione dei livelli di reddito relativi agli Assegni per il Nucleo Familiare. Tale aggiornamento entrerà in vigore dal 1° luglio 2023 e sarà valido fino al 30 giugno 2024.

La notizia è stata comunicata attraverso la circolare INPS del 9 giugno 2023, n. 55. La circolare fornisce i nuovi livelli reddituali e gli importi mensili corrispondenti alla prestazione, da applicare alle diverse tipologie di nuclei familiari nel periodo indicato.

Gli Assegni per il Nucleo Familiare rappresentano un sostegno economico erogato dall'Inps alle famiglie italiane che si trovano in una situazione di disagio economico. L'importo dell'assegno dipende dal reddito del nucleo familiare e dalla composizione dello stesso, tenendo conto di fattori quali la presenza di figli minori o di familiari con disabilità.

La rivalutazione dei livelli di reddito degli Assegni per il Nucleo Familiare tiene conto dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo, che riflette l'evoluzione dei costi dei beni e dei servizi nel corso del tempo. Questa revisione periodica consente di adeguare gli importi degli assegni alle variazioni dell'inflazione, al fine di garantire un adeguato sostegno alle famiglie che ne hanno bisogno.

Corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024

Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolata dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’Assegno e l’anno immediatamente precedente.

In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito all’articolo 1, con decorrenza 1° marzo 2022, l’Assegno Unico e universale per i figli a carico e ha abrogato, dalla medesima data, l’Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti (cfr. la circolare n. 34/2022). Conseguentemente, la rivalutazione in oggetto è stata predisposta con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2022 e l’anno 2021, è risultata pari a + 8,1 per cento.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati con il predetto indice i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.

Si allegano alla presente circolare le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, alle diverse tipologie di nuclei familiari (Allegato n. 1).

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

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