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Imu, entro il 16 giugno il versamento dell'acconto: ecco regole e deroghe alla data

Per gli immobili occupati, una novità è stata introdotta dall'ultima manovra finanziaria, che ha riconosciuto l'esenzione Imu per gli immobili occupati abusivamente, a condizione però che il proprietario abbia fatto denuncia o è iniziata un'azione in sede penale.

Si dovrà versare entro il 16 giugno la rata di acconto dell’Imu per l’anno 2023, l'imposta municipale unica che ha sostituito la vecchia Ici, l'Irpef e le relative addizionali comunali e regionali, e ha assorbito anche la Tasi, senza però alleggerire le aliquote. Essa riguarda tutti immobili ad eccezione delle abitazioni principali e relative pertinenze (salvo che l’unità immobiliare sia accatastata come A/1, A/8 e A/9), le aree fabbricabili e i terreni agricoli.

L’Imu deve essere versata in 2 rate (anche se è consentito il pagamento in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento). La prima rata, da corrispondersi, come detto, entro il 16 giugno sarà pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno scorso. La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, sarà da versarsi entro il 18 dicembre (cadendo il 16 di sabato).

Entro il prossimo 30 giugno invece va presentata, nei casi previsti dalla legge (per esempio in caso di comodato a parenti di 1° grado per usufruire della riduzione del 50% alla presenza di tutti i requisiti necessari), la dichiarazione Imu per le comunicazioni inerenti all’anno 2022 e all’anno 2021.

Le regole generali dell’Imu prevedono una riduzione del 50% dell'imponibile per «i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati», per il periodo in cui si verifica tale condizione. L'inagibilità o inabitabilità deve però essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, oppure può essere autocertificata da un tecnico abilitato. Se l'edificio è così compromesso da essere ridotto a un rudere (o da non avere più il tetto) si può valutare di iscriverlo in catasto come “collabente” in categoria F/2. Negli ultimi dieci anni, il numero di queste unità è passato da 278mi1a del 2011 a 594mi1a del 2022. La categoria F/2, infatti, è priva di rendita catastale, e ciò azzera l'imposta dovuta sull'edificio.

Per le prime case (anche divise), è confermata l'esenzione dei circa 19 milioni di abitazioni principali, intese come le case in cui «il soggetto passivo e i componenti del suo nudeo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente». Non sono esentate, comunque, le prime case di pregio, nelle categorie A/1, A/8 e A/9, che però sono soltanto 69.398 nelle ultime statistiche catastali. Insieme alla casa sono esentate anche le pertinenze, ma nel limite di una sola per categoria C/2 (cantine, soffitte e magazzini), C/6 (box auto) e C/7 (tettoie), anche se accatastate insieme all'appartamento.

Si ricorda che la nuova definizione di abitazione principale, alla luce della sentenza n. 209/2022 della Consulta, esclude dal pagamento entrambe le case dei coniugi con residenze e dimore distinte, a patto che non siano residenze fittizie.

Per gli immobili occupati, una novità è stata introdotta dall'ultima manovra finanziaria, che ha riconosciuto l'esenzione Imu per gli immobili occupati abusivamente, a condizione però che il proprietario abbia fatto denuncia o è iniziata un'azione in sede penale.

Per gli immobili affittati a canone concordato rimane invece in vigore la riduzione del 25%.

Gli uffici della Confedilizia Calabria, in Catanzaro, vico III Raffaelli n. 10, sono a disposizione per fornire per ogni assistenza e consulenza al riguardo.

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