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Reddito di cittadinanza addio: come ricevere i 350 euro al mese del Supporto alla formazione e lavoro ISTRUZIONI

Reddito di cittadinanza addio: ecco come ricevere i 350 euro al mese del Supporto alla formazione e lavoro. 

Si chiama Siisl (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), è la nuova piattaforma per l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro e formazione, che parte venerdì primo settembre insieme al Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), il nuovo strumento per i soggetti occupabili che escono dal Reddito di cittadinanza. Sarà poi destinata alla platea dell’Assegno di inclusione (che scatterà il primo gennaio 2024) ma l’obiettivo, a breve, è rivolgersi a chiunque si affacci per la prima volta al mondo del lavoro e a chi punti a reinserirsi. Mettendo in rete i dati, vedrà confluire le offerte di lavoro con l’indicazione dei posti vacanti (vacancy), i corsi di formazione e le candidature.

LE RISORSE

Nell’ultima manovra sono stati stanziati 7 miliardi per il nuovo di sistema di inclusione che parte a gennaio 2024 (contro gli 8,7 miliardi stanziati a regime per il Reddito di cittadinanza) mentre nel 2023 lo stop al Reddito ai nuclei che hanno raggiunto le sette mensilità consente un risparmio di circa 950 milioni.

SI PARTE CON IL SUPPORTO

Dal primo settembre (dal sito Inps o tramite i patronati) si potrà presentare la domanda per il Supporto per la formazione e il lavoro, la misura rivolta agli occupabili tra i 18 e i 59 anni dei nuclei con Isee non superiore a 6mila euro, che escono dal Reddito. Potranno ricevere 350 euro mensili, per massimo 12 mesi, ma solo se seguiranno il percorso. Se lo si abbandona, si salta un’attività o si rifiuta un’offerta di lavoro si perde il beneficio

LA REGISTRAZIONE E IL PATTO

Il passaggio successivo è la registrazione alla piattaforma: i richiedenti dovranno compilare il curriculum, sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (Pad) e contattare tre Agenzie per il lavoro; saranno quindi contattati dal centro per l’impiego per firmare il Patto di servizio personalizzato (Pds).

LE OFFERTE E LE CANDIDATURE

Sulla piattaforma verranno pubblicate e gestite le offerte di lavoro, oltre che i corsi di formazione. Navigando sul portale, loro stessi potranno individuare le offerte ed i progetti tra gli annunci disponibili. Oltre ad indicare le Agenzie per il lavoro da cui poter essere contattati, è possibile autonomamente consultare le proposte e indicare le preferenze, esprimendo una manifestazione di interesse.

Cosa è la misura di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

A partire dal 1° settembre 2023 è istituito il Supporto alla formazione e lavoro (SFL), nuova misura di attivazione al lavoro, che prevede la partecipazione dei beneficiari a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro.
Nelle misure del SFL rientrano sia il servizio civile universale e che progetti utili alla collettività. La partecipazione ai percorsi prevede una indennità di partecipazione pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità ed è erogato mensilmente da parte dell'INPS.

Per quali attività viene riconosciuto il Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

Nell’ambito del SFL possono essere avviate attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro, orientamento specialistico, avviamento a formazione, supporto all’inserimento o reinserimento lavorativo, supporto all’autoimpiego nell’ambito di programmi di politiche attive del lavoro, compreso quelle del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL).

Chi può accedere alla misura di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

Possono accedere alla misura di Supporto per la formazione e il lavoro i componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il SFL può essere utilizzato esclusivamente anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi pur non essendo sottoposti agli obblighi previsti, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza.
Nella richiesta, l'interessato è tenuto a dimostrare l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Quali componenti del nucleo possono accedere alla misura di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL) anche se destinatari dell’Assegno di inclusione (ADI)?

Nello specifico si considerano attivabili al lavoro i componenti che non rientrano nella scala di equivalenza:

  • tutti i componenti maggiorenni oltre il primo conteggiato nella scala di equivalenza,
  • che non hanno disabilità o non autosufficienza
  • di età inferiore a 60 anni
  • senza carichi di cura
  • che non sia in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione.

Come si richiede la misura di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

Il SFL viene richiesto dall’interessato all’INPS, presso gli Istituti di patronato o, a far data dal 1°gennaio 2024, presso i Centri di Assistenza fiscale con modalità telematiche e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) attraverso l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. All’atto della domanda, l’interessato viene informato che attraverso il SIISL riceverà l’informazione dell’accettazione della sua richiesta per proseguire il percorso di attivazione.
La richiesta è quindi accolta dall’INPS, previa verifica del possesso dei requisiti, sulla base delle informazioni disponibili nelle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dalle pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità.

Nella richiesta, l’interessato:

  • rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità ove non abbia già una dichiarazione attiva;
  • autorizza espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;
  • dimostra l’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione.

All’esito delle verifiche e al conseguente accoglimento della richiesta, l’INPS informa il richiedente che, ai fini della attuazione della misura, ove non abbia già provveduto, deve accedere al SIISL, al fine di sottoscrivere il patto di attivazione digitale.

In cosa consiste il patto di attivazione digitale (PAD)?

Nel patto di attivazione digitale, il beneficiario fornisce le informazioni essenziali per la presa in carico e individua, ai fini dell’attivazione al lavoro e della successiva sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione. Nel patto di attivazione digitale il beneficiario si impegna, altresì, a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato.

Come viene convocato il beneficiario dai servizi competenti?

A seguito della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il beneficiario è convocato dal servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato. La convocazione può essere effettuata tramite il Sistema Informativo Unitario, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando il consenso e i contatti a tal fine forniti dai beneficiari nell’ambito del patto di attivazione digitale.

Cosa succede dopo la stipula del patto di servizio personalizzato?

Sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l’interessato, attraverso il SIISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi e progetti utili alla collettività erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali.

Cosa succede nel caso in cui un beneficiario abbia già un patto di servizio attivo?

Nel caso in cui il beneficiario abbia già un patto di servizio personalizzato attivo o rientri tra i soggetti già coinvolti in programmi e azioni di politica attiva, il patto di servizio personalizzato viene aggiornato ovvero integrato.

Quali sono i requisiti economici per accedere alla misura di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

Con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza.

Nel valore dei trattamenti assistenziali, non vengono calcolati:

a) le erogazioni relative all'assegno unico e universale;
b) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
c) le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale;
d) le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione;
e) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché' eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
f) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.

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