L'Inps ha pubblicato le Faq relative alla maggiorazione per l'Assegno Unico e Universale. L'Assegno Unico e Universale (AUU) è una misura di sostegno economico alle famiglie introdotta a decorrere dal 1° marzo 2022 dal Decreto legislativo 230/2021 (e successive modifiche) e attribuita per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni di età (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.
L’AUU è definito unico in quanto finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, e universale in quanto è garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia massima prevista.
- A chi spetta la maggiorazione dell’Assegno Unico e Universale
La norma prevede diversi tipi di maggiorazione, che spettano al ricorrere di determinati requisitiLa maggiorazione spetta:
- per ciascun figlio successivo al secondo; per ciascun figlio di età inferiore ad un anno;
- per nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 43.240,00 euro
- per ciascun figlio con disabilità, fino al compimento del ventunesimo anno di età;
- per ciascun figlio con madre di età inferiore a 21 anni;
- per ciascun figlio minore di genitori entrambi titolari di reddito da lavoro e, al ricorrere di determinate condizioni, ai nuclei vedovili;
- per i nuclei familiari con quattro o più figli;
- per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000,00 che abbiano percepito nel corso del 2021 l'Assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori, è prevista, al ricorrere di determinate condizioni, una maggiorazione compensativa di natura transitoria.
- nei soli casi in cui spetta la maggiorazione compensativa di natura transitoria e nel nucleo familiare è presente un disabile, spetta un incremento in misura fissa di detta maggiorazione. - A quanto ammonta la maggiorazione?La maggiorazione dell’importo dell’Assegno Unico e Universale varia secondo le tipologie dei nuclei familiari e del tipo di maggiorazione. Si precisa che il d.lgs. 230/2021 prevede che gli importi spettanti e le relative soglie ISEE vengano adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita ossia dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per il 2023 gli importi spettanti a titolo di maggiorazione AUU sono i seguenti:
- per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 91,90 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 16.215,00 euro. L’importo si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 16,20 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 43.240,00 euro (si veda Tabella allegata alla Circolare n. 41 del 07.04.23);
- per ciascun figlio di età inferiore ad un anno l’importo dell’AUU, calcolato sulla base del valore ISEE, è incrementato nella misura del 50% fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
-- Per i nuclei familiari con tre o più figli, limitatamente ai figli di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 43.240,00 euro (soglia rivalutata per l’anno 2023), spetta un incremento nella misura del 50% per ciascun figlio;
- per ciascun figlio disabile, fino al compimento dei 21 anni gli importi spettanti a titolo di AUU (determinati secondo quanto previsto dalla normativa vigente) vengono maggiorati di una somma pari a 113,50 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 102,70 euro mensili in caso di disabilità grave e a 91,90 euro mensili in caso di disabilità media;
- per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione fissa pari ad €. 21,60 per ciascun figlio;
- nel caso di nuclei familiari beneficiari di AUU con almeno quattro figli, la norma prevede una maggiorazione forfettaria pari a 150 euro mensili per nucleo;
- se entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro la maggiorazione prevista per ciascun figlio minore ammonta a 32,40 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 16.215,00 per poi ridursi gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella allegata alla Circolare n. 41 del 07.04.23; per livelli di ISEE superiori a 43.240,00 euro detta maggiorazione non spetta;
- l’ammontare della maggiorazione compensativa di natura transitoria eventualmente spettante, prevista in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000, che abbiano effettivamente percepito, nel corso 2021, l’ANF in presenza di figli minori verrà calcolata dall’INPS, secondo le modalità stabilite all’art. 5 del D.lgs. 230/2021; tale maggiorazione, eventualmente spettante, viene calcolata per intero nell’anno 2022, per 2/3 nell’anno 2023 e per 1/3 nell’anno 2024 fino a febbraio del 2025. A decorrere dal 1° marzo 2025 la maggiorazione non spetta più. - Spetta in automatico o devo fare qualcosa?
Le maggiorazioni degli importi dell’Assegno Unico e Universale previste dalla norma non sono tutte automatiche, per alcune tipologie occorre compilare e/o spuntare l’apposito campo all’interno della domanda. I casi in cui, per ottenere la relativa maggiorazione, occorre fare specifica dichiarazione, compilando gli appositi campi sono i seguenti:
- presenza di figlio disabile nel nucleo familiare;
- avere un ISEE non superiore a 25.000 euro e che nel corso del 2021 il nucleo familiare ha percepito l’Anf in presenza di figli minori;
- entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro;
- presenza nel nucleo familiare, secondo le regole ISEE, di eventuali ulteriori figli a carico non beneficiari di AUU.
Le maggiorazioni, ove spettanti, così come l’Assegno Unico e Universale, vengono generalmente erogate a prescindere dalla tipologia di lavoro dei genitori dei beneficiari. Inoltre, la circostanza che i genitori siano lavoratori dipendenti, a prescindere dal settore di impiego, dà diritto alla maggiorazione genitori lavoratori, in presenza di un ISEE inferiore ad €. 43.240,00.
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