Bonus tredicesima, fino a 100 euro ai redditi sotto i 28mila euro. Nella tredicesima per i lavoratori dipendenti che hanno «un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro» è prevista un’indennità fino a 100 euro ma solo nel 2024. E’ quanto si legge nell’ultima bozza del decreto legislativo di revisione del regime Irpef e Ires atteso oggi in Cdm. «A causa della limitatezza delle risorse disponibili, detta restituzione è corrisposta per il solo anno 2024 ai lavoratori che si trovano in condizioni economiche di particolare disagio, anche in considerazione della presenza, nel nucleo familiare, di familiari a carico fiscalmente», si legge in un passaggio della bozza visionata dall’AGI.
Tassazione dei premi di risultato dal 2025
Per quanto riguarda i premi di risultato che dal primo gennaio 2025 saranno tassati al 10% entro il tetto di 3mila euro «con le nuove disposizioni si provvede a rimuovere le criticità che hanno in taluni casi ostacolato l’accesso alla misura di favore. Secondo i dati forniti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nel Report del 15 marzo 2024 sull'andamento dei premi di produttività il numero di lavoratori dipendenti beneficiari di misure di produttività è 3.445.579. In termini generali, su 18.356.000 dipendenti (di cui 3.249.000 operanti nel settore pubblico e 15.107.000 nel settore privato), quelli ancora privi di misure di produttività sono 11.661.421. Nell’ottica di semplificare e razionalizzare l’attuale disciplina al fine di favorire una più ampia diffusione della misura agevolativa» si interviene con alcune modifiche in linea con i principi indicati dalla legge delega», si legge nella bozza. «Con l’obiettivo di operare una semplificazione e snellire i sistemi di accesso alla misura fiscale si è proceduto a eliminare il riferimento espresso alla "incrementalità" degli indicatori fissati dal comma 182», si legge. «L'applicazione dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali è connessa all’erogazione di premi di produttività, di risultato, di rendimento ecc. di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata al miglioramento, anche tenendo conto del contesto economico e sociale di riferimento, di indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione, reputazione e responsabilità sociale misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Il termine "miglioramento" consente di cogliere la singola dinamica aziendale garantendo la premialità aziendale a favore dei lavoratori senza necessariamente collegare la produttività (in senso lato) ad un incremento di carattere numerico, ad esempio, dei propri indicatori di bilancio», si legge ancora. Nella prima bozza del decreto legislativo di revisione del regime Irpef e Ires atteso oggi in Cdm era previsto un incremento fino a 80 euro nella tredicesima per i lavoratori con reddito fino a 15mila euro. Nell’ultima visionata dall’AGI cambiano i parametri. All’articolo 4 della bozza, riguardante «le disposizioni in materia di benefici corrisposti in occasione dell’erogazione della tredicesima mensilità e di tassazione dei premi di produttività» si prevede che «per l’anno 2024, nelle more dell’introduzione strutturale di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di lavoro dipendente riferibili alle tredicesime mensilità, è erogata un’'indennità, di importo non superiore a 100 euro, ai lavoratori dipendenti che hanno «un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro». Altra condizione: il lavoratore deve avere «il coniuge e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi». L’ammontare dell’indennità - si legge nella bozza - sarà definito con decreto del ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 novembre 2024. Nella bozza, tra l’altro, viene confermato che i premi di risultato erogati dal primo gennaio 2025 saranno tassati al 10% entro il tetto di 3mila euro. «Salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti - si legge - a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata al miglioramento, anche tenendo conto del contesto economico e sociale di riferimento, di indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione, reputazione e responsabilità sociale e sostenibilità ambientale, misurabili e verificabili esclusivamente sulla base di criteri definiti dalla contrattazione collettiva di cui al comma 187 e riferibili al datore di lavoro, a una sua unità produttiva ovvero al Gruppo di cui lo stesso fa parte ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Il medesimo regime si applica alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa». E in un altro passaggio del decreto: «Dal 1 gennaio 2025, la rendita integrativa temporanea anticipata (Rita) è riconosciuta solo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause diverse dal raggiungimento del requisito pensionistico di qualsiasi genere».