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Prescrizione, ok della Camera alla quinta riforma in 19 anni: ecco i punti chiave

La Camera dà il primo via libera alla quinta riforma della prescrizione in 19 anni. I deputati, con 173 si e 79 no, approvano la proposta di legge a prima firma Pietro Pittalis (FI) che però è stata riscritta in Commissione Giustizia grazie agli emendamenti dei relatori Enrico Costa (Az) e Andrea Pellicini (FdI).

Il testo, che ora deve passare al Senato, potrà essere applicato anche ai casi in corso, non solo a quelli futuri, grazie al principio del 'favor reì. In estrema sintesi, il testo prevede una sospensione della prescrizione di 24 mesi dopo la sentenza di condanna di primo grado e di 12 mesi dopo la conferma della condanna in Appello. Se la sentenza di impugnazione non arriverà nei tempi previsti, la prescrizione riprenderà il suo corso e si calcolerà il precedente periodo di sospensione.

Anche in caso di successivo proscioglimento o annullamento della condanna in Appello o in Cassazione, il periodo in cui il processo è stato sospeso si calcolerà ai fini della prescrizione. È, insomma, un ritorno sostanziale alla legge approvata nel 2017 con Andrea Orlando (Pd) ministro della Giustizia pur essendo stata bocciata in Aula la proposta di modifica che riproponeva tout court il ritorno alla legge dell’allora Guardasigilli Dem.

«Noi infatti - spiega la bocciatura Pellicini - abbiamo migliorato quel testo introducendo la norma che consente, nel caso in cui la sentenza d’appello non arrivi nei tempi previsti dalla nuova legge, di calcolare ai fini della prescrizione anche quel tempo intercorso».

In Aula sono stati respinti anche tutti gli emendamenti che puntavano ad escludere dal nuovo conteggio che "accorcia di molto i processi penali», come osserva il capogruppo Pd in Commissione Giustizia Federico Gianassi, reati gravi come i morti sul lavoro, il caporalato, il disastro colposo, il revenge porn, la tortura.

Ma sono stati respinti anche la richiesta del Pd di far tornare il testo in Commissione e proposte di modifica come quella del M5S che in realtà "contiene la tesi sostenuta dal ministro della Giustizia Carlo Nordio di far decorrere il termine della prescrizione dal giorno dell’iscrizione della notizia di reato» e non più da quello della commissione del fatto. Bocciata l’idea Pd di monitorare l'applicazione del Pnrr sulla prescrizione che passa però come ordine del giorno. Durissimo l’attacco del M5S che, con Stefania Ascari, accusa il centrodestra di «indebolire la legislazione Antimafia» e di puntare a una «giustizia classista».

«Se questo testo diventerà legge - osservano i Dem Gianassi e Debora Serracchiani - sarà caos nei Tribunali e i processi rallenteranno inevitabilmente visto che i tempi della prescrizione dovranno essere ricalcolati a mano, fascicolo per fascicolo», non essendo stata recepita la richiesta dei presidenti delle Corti d’Appello, contenuta in una lettera a Nordio, di inserire nel progetto di legge una norma transitoria per «salvare i processi in corso».

I gruppi parlamentari hanno presentato 20 ordini del giorno, alcuni dei quali respinti come quelli che chiedevano un impegno del governo per evitare che si continuasse ad abbattere la mannaia della prescrizione su processi come quelli della strage di Viareggio o del Ponte Morandi. Scontro in Aula tra Serracchiani e Delmastro che, sempre solo ai banchi del governo, esulta con le agenzie per l'approvazione del testo, molto prima che questo venga votato dall’Aula.

«Rispetti di più il Parlamento» è l’appello della deputata Pd. Quella appena approvata è la quinta riforma in 19 anni: dopo l’ex-Cirielli del 2005 ci sono state le leggi dei Guardasigilli Orlando del 2017, Alfonso Bonafede del 2019 e Marta Cartabia del 2021.

 SOSPENSIONE PRESCRIZIONE A SEGUITO CONDANNA

Si introduce nel codice penale l’art. 159-bis che dispone che il corso della prescrizione rimane sospeso, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni e, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno. Inoltre, quando la pubblicazione della sentenza di appello o della sentenza di cassazione interviene dopo la scadenza del rispettivo termine di sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere. I periodi di sospensione sono altresì computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere quando l’imputato è prosciolto o la sentenza di condanna è annullata nella parte relativa all’accertamento della responsabilità ovvero sono accertate le nullità.

INTERRUZIONE DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE

Si interviene sull'articolo 160 del codice penale. La modifica dispone che interrompono la prescrizione l’ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arresto, l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio, la sentenza di condanna e il decreto di condanna.

CESSAZIONE DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE

Viene abrogato l’articolo 161-bis del codice penale. La norma eliminata dispone che «il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento».

 STOP IMPROCEDIBILITA'

Si abroga l’articolo 344-bis del codice di procedura penale che prevede l’istituto dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Ovvero, la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni e del giudizio di Cassazione entro il termine di un anno costituiscano cause di improcedibilità dell’azione penale.

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