Prende corpo lo schema della riforma del premierato voluta dal governo e ora al primo step del Senato. E secondo la bozza della legge, riscritta dalla ministra Elisabetta Casellati dopo tre vertici di maggioranza e in attesa dell’ultimo sigillo dei leader di partito, si rafforza il ruolo del capo del governo, con un’impronta che appare molto meloniana. Tra le novità contenute nell’ultima bozza: il futuro premier non potrà superare i due mandati,
- SENATORI A VITA: spariscono e, con loro, una prerogativa del capo dello Stato che oggi li nomina. Quelli attualmente in carica concludono il loro mandato.
- TETTO DUE MANDATI: il premier è eletto per 5 anni ma il suo orizzonte non può superare le due legislature consecutive o sforare a tre ma solo se la precedente si è conclusa in anticipo.
- PREMIO ELETTORALE: sparisce la soglia che garantiva il 55% dei seggi in ciascuna Camera, inizialmente previsto. Al suo posto un generico «premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi».
- REVOCA DEI MINISTRI: il premier può proporre non solo la nomina, ma anche la revoca dei ministri, che formalmente verrà fatta dal Quirinale.
- RAPPORTO PREMIER-COALIZIONE: la fiducia che il Parlamento deve dare al governo, va espressa a tutta la squadra, non al presidente del Consiglio. Si controbilancia così il suo ruolo, lasciando ai partiti alleati un potere contrattuale nella formazione dell’esecutivo.
- SECONDO PREMIER: per evitare ribaltoni, quello eletto può passare il testimone al 'premier di scortà solo in casi eccezionali (morte, impedimento grave, dimissioni e decadenza), ridimensionando molto una novità fortemente voluta dalla Lega. Chi subentra è un parlamentare della stessa coalizione (ma dalla bozza sparisce il riferimento all’impegno ad attuare programmi di governo, ritenuto troppo ampio) e comunque se non ottiene la fiducia, il suo percorso si interrompe. Il premier eletto invece, se sfiduciato, ha 7 giorni per riprovarci, poi è costretto a dimettersi, oppure propone lo scioglimento delle Camere.
-SEMESTRE BIANCO: Nella nuova versione viene ammessa la facoltà per il Capo dello Stato di sciogliere le camere anche nel periodo del semestre bianco. E ciò per evitare che una eventuale richiesta del presidente del Consiglio di scioglimento venga stoppata dall’attuale normativa che vieta al presidente della Repubblica nell’ultimo semestre del suo mandato di procedere ad una operazione di questo tipo.
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