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Da lunedì al 31 Messina zona rossa: chiusi uffici pubblici, tutte le scuole, barbieri e parrucchieri

Messina diventa zona rossa. Così, mentre tutta la Sicilia sarà arancione, la città dello Stretto - da lunedì 11 al 31 gennaio - osserverà regole più stringenti rispetto agli altri comuni siciliani.  Sulla falsa riga di quanto già avvenuto in altri centri diventati singolarmente zona rossa, la nuova ordinanza stabilisce cosa si potrà fare a Messina. Ecco nel dettaglio, si tratta di una sorta di vero e proprio lockdown.

Una misura particolare riguarderà il ruolo strategico nei collegamenti: sarà, infatti, sempre consentito il transito attraverso il territorio comunale a quanti dovranno raggiungere altre località all’interno o fuori dalla Sicilia. Nella zona degli imbarcaderi, inoltre, restano operativi i drive-in di controllo per poter effettuare i tamponi rapidi su chi farà ingresso nella Città dello Stretto e, più in generale, nell'Isola.

Ma entriamo nel dettaglio dell'ordinanza

In aggiunta alle misure contenitive del contagio di cui al decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, ed a quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 e dalla Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 5 dell’8 gennaio 2021, nei territori dei Comuni di Messina, Castel Di Iudica e Ramacca si applicano le seguenti misure:

a) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza. È, altresì, consentito il transito per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;

b) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei predetti territori comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;

c) sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado.

Quindi il 18 gennaio non torneranno in classe le scuole dell'obbligo, medie ed elementari. Si andrà avanti con la Dad.

d) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

e) sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali).

Dovrebbero restare dunque fuori e quindi chiusi quelli dell'allegato 24: barbieri, parrucchieri, lavanderie e servizi di pompe funebri. E il sindaco De Luca nella sua diretta ha sottolineato che vuole approfondire se giuridicamente ha la possibilità di chiudere anche alcuni negozi inseriti nell'allegato 23. Domenica sera l'ordinanza comunale.

Tra le altre regole: bar, ristoranti e pizzerie potranno effettuare solo consegne a domicilio.

f) chiusura dei centri commerciali e/o outlet ad eccezione delle attività commerciali al dettaglio di cui al superiore comma “e”, purché sia consentito l’accesso solamente alle predette attività;

g) rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.

h) Nelle giornate festive è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Spostamenti

Non si potrà uscire di casa se non per ragioni di salute, lavoro o necessità. Sono dunque vietati gli spostamenti se non per «comprovate esigenze» (qui il modulo per l’autocertificazione). Si può fare attività motoria e attività sportiva individuale, si può portare a spasso il cane. Sì alle Messe come previsto dal Dpcm del 3 Dicembre.

Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione?
Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?
Sì, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.

Posso fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui abito?
Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal Dpcm 3 dicembre 2020, la cui lista è disponibile nell'allegato 23.

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ n. 2 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa.

Si può uscire per fare una passeggiata?
Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Sono chiaramente ammesse, inoltre, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). Per esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione.

È consentito fare attività motoria?
L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti. L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito? Sì, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione.

Posso utilizzare la bicicletta?
L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri.

 

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